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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 22 giugno 2007


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1703 del 12 giugno 2007

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013. Integrazioni e modificazioni ai bandi. DGR n. 1097 del 24 aprile 2007 e DGR n. 1223 del 8 maggio 2007.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Luca Zaia riferisce quanto segue.

A seguito dell'approvazione del documento di programmazione agricolo regionale PSR 2000-2006, ai sensi del regolamento CE n.1257/99, con proprie deliberazioni del 17 novembre 2000, n. 3623, del 31 dicembre 2001 n. 3927 e n. 3933, del 10 dicembre 2002, n.3528, del 5 dicembre 2003, n. 3741, infine con deliberazione del 22 dicembre 2004, n.4120, loro successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale ha attivato le misure di intervento del PSR, mettendo a bando le risorse del Piano sulle diverse misure e sottomisure, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate negli stessi bandi. Con tali provvedimenti, nonché con analoghi precedenti provvedimenti relativi all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n.2079/92 e n. 2080/92, sono stati approvati impegni pluriennali la cui scadenza va oltre la conclusione dei rispettivi periodi di programmazione, ricadendo sia l'attività che i relativi pagamenti all'interno della programmazione 2007-2013. A seguito degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 24 aprile 2007 si è provveduto all'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma relative ad impegni pluriennali ancora in corso; inoltre, si sono adeguate, ove necessario, disposizioni e procedure alla nuova regolamentazione secondo le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio che sono state impartite dalla Commissione con proprio regolamento CE n.1320/2006 del 5 settembre 2006.

Per la fissazione del termine ultimo di presentazione delle domande, si è utilizzata la specifica previsione di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento CE n. 1975/2006, che dà possibilità di derogare, per la presentazione di domande relative a misure dell'asse 2 del regolamento CE n.1698/2005, al termine unico per le domande di pagamento fissato ai sensi del regolamento CE n. 796/2004 al 15 maggio 2007, spostandolo all'11 giugno 2007.

Ora, a seguito di una revisione a livello nazionale della data limite per organizzare i controlli ai sensi del Sistema integrato di gestione e controllo, tale data può essere posticipata al 2 luglio 2007 per dare modo ai beneficiari di avere un maggior lasso di tempo per predisporre la documentazione. Quindi, con il presente provvedimento vengono stabiliti i nuovi termini di presentazione per la conferma degli impegni pluriennali secondo la tempistica riportata nello schema seguente:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

REGIONE VENETO

Termini scadenza presentazione domande conferma impegni pluriennali

COD. UE

COD. REG.

Descrizione misura

Scadenza termini presentazione istanze (Data)

PSR 2007 2013

PSR

2000

2006

113

4

Prepensionamento

2 LUGLIO 2007

113

4

Vecchio regime Reg. CEE 2079/92

2 LUGLIO 2007

214

6

Agroambiente (az. CE, RE, BZU, MR, PPS,PP, SB)

2 LUGLIO 2007

214

6

Vecchio regime Reg. CEE 2078/92

2 LUGLIO 2007

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

2 LUGLIO 2007

221

8

Vecchio regime Reg. CEE 2080/92

2 LUGLIO 2007

Analogamente, con la deliberazione n. 1223 del 8 maggio 2007, era stato fissato il 15 giugno 2007 quale termine ultimo per la presentazione delle domande per l'anno 2007 della misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" prevista nella proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 approvato con deliberazione del 6 febbraio 2007, n. 205.

Per le ragioni sopra esposte per le domande di conferma di alcune misure della passata programmazione, per la misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane", si ritiene opportuno posticipare al 9 luglio 2007 il termine ultimo per la presentazione delle domande, dando così la possibilità, a tutti i soggetti potenziali beneficiari, di completare in modo adeguato la loro documentazione.

Inoltre, vengono proposte delle modifiche di carattere terminologico all'Allegato A e al suballegato A3 della deliberazione n. 1223 del 8 maggio 2007, e viene esplicitata la condizione relativa al rispetto del carico di bestiame.

A seguito della specifica osservazione dei servizi della Commissione in sede di negoziato per l'approvazione del PSR 2007-2013, è necessario riconsiderare l'allargamento delle zone montane proposto con il Programma alle aree già approvate dalla Deliberazione del Consiglio regionale del 15 giugno 2006, n.72; tale allargamento potrà essere ripreso in considerazione solo nell'ambito della revisione complessiva delle aree svantaggiate che la Commissione opererà nel 2010. Pertanto si conferma che le superfici che avranno titolo all'indennità sono quelle già individuate nel periodo di programmazione 2006 - 2006.

Vengono peraltro apportate, a seguito di ulteriori verifiche, le necessarie correzioni all'elenco dei comuni montani delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia contermini con la Regione del Veneto contenuti nel suballegato A2.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR), e il reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n.1975/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

RITENUTO opportuno utilizzare la specifica previsione di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CE) n.1975/2006 del 7 dicembre 2006, che dà possibilità di derogare, per la presentazione di domande relative a misure dell'asse 2 del regolamento CE n.1698/2005, al termine unico per le domande di pagamento fissato dal regolamento CE 796/2004 e stabilito per l'anno 2007 al 15 maggio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 6 febbraio 2007 riguardante l'approvazione della proposta del Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, che recepisce la conferma degli impegni pluriennali in corso;

VISTE le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio impartite dalla Commissione europea con proprio regolamento CE n.1320/2006 del 5 settembre 2006, e in particolare l'articolo 3 paragrafo 2;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTE le deliberazioni n. 3623/2000, n. 3927/2001 e n. 2933/2001, n. 3528/2002, n. 3741/2003 e n.4120/2004, loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 sulle misure del Piano di sviluppo rurale, le relative disposizioni procedurali generali e specifiche;

VISTE le deliberazioni n. 1097 del 24 aprile 2007 e n. 1223 del 8 maggio 2007;

RITENUTO necessario, a seguito della specifica osservazione dei servizi della Commissione in sede di negoziato per l'approvazione del PSR 2007-2013, riconsiderare l'allargamento delle zone montane proposto con il Programma alle aree già approvate dalla Deliberazione del Consiglio regionale del 15 giugno 2006, n.72;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche di carattere terminologico all'allegato A e al suballegato A3 della deliberazione n. 1223 del 8 maggio 2007, e, a seguito di ulteriori verifiche, le necessarie correzioni all'elenco dei comuni montani delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia contermini con la Regione del Veneto contenuti nel suballegato A2 della medesima deliberazione;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;]

delibera

1.       di stabilire che la tabella delle scadenze di cui al punto 1. della deliberazione n. 1097 del 24 aprile 2007 è sostituita dalla seguente:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

REGIONE VENETO

Termini scadenza presentazione domande di conferma impegni pluriennali

COD. UE

COD. REG.

Descrizione misura

Scadenza termini presentazione istanze

(Data)

PSR 2007 2013

PSR

2000

2006

113

4

Prepensionamento

2 LUGLIO 2007

113

4

Vecchio regime Reg. CEE 2079/92

2 LUGLIO 2007

214

6

Agroambiente (az. CE, RE, BZU, MR, PPS,PP, SB)

2 LUGLIO 2007

214

6

Vecchio regime Reg. CEE 2078/92

2 LUGLIO 2007

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

2 LUGLIO 2007

221

8

Vecchio regime Reg. CEE 2080/92

2 LUGLIO 2007

2.       di stabilire che è prorogato al 9 luglio 2007 il termine per la presentazione delle domande relative alla misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" del PSR 2007-2013.

3.       di stabilire che, a rettifica del punto 5 della DGR 1223/2007, le zone montane cui fare riferimento per la concessione dell'indennità sono unicamente quelle già riconosciute dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nel PSR 2000-2006; potranno altresì essere oggetto di contributo le superfici foraggere aziendali localizzate in aree montane di comuni contermini alla Regione Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia (suballegato A2 della deliberazione 1223/2007) purché la sede aziendale ricada nella zona montana del territorio veneto;

4.       di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato A, che contiene le modificazioni all'allegato A, e agli suballegati A2 e A3 della deliberazione n. 1223 del 8 maggio 2007 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5.       di stabilire che AVEPA, in conformità alle modificazioni apportate con la presente deliberazione, provveda alle variazioni della procedura amministrativa, nonché della gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento.

(seguono allegati)

1703_AllegatoA_198117.pdf

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