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Scarica la versione stampabile del BUR n. 55 del 19/06/2007
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 55 del 19 giugno 2007


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007

Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 sono stati forniti gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale fissando, tra l'altro, i relativi calendari stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005.

In particolare detto provvedimento ha stabilito i seguenti termini:

1)      per le attività industriali in esercizio rientranti nelle categorie dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, escluse quelle di cui all'allegato V di detto decreto, non considerate nel D.M. 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione va presentata entro il 31 maggio 2007 alla Regione Veneto - Unità Complessa Tutela Atmosfera presso la Segreteria regionale Ambiente e Territorio, Calle Priuli 99, 30121 VENEZIA; per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria la domanda deve essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 alla D.G.R. n. 668/2007, allegando copia delle autorizzazioni ambientali di settore in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere, ed il procedimento verrà riaperto:

a)      d'ufficio, con richiesta di presentazione dell'intera documentazione necessaria e fissazione del relativo termine, a seguito dell'emanazione da parte dello Stato delle necessarie linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

b)      ad istanza di parte, per la revisione dell'autorizzazione ambientale integrata provvisoriamente rilasciata;

2)      per le attività considerate nel D.M. 31 gennaio 2005 la domanda di autorizzazione va comunque presentata dai soggetti interessati in modo da consentire agli Uffici regionali, almeno quattro mesi prima della scadenza del 30 ottobre 2007, l'effettuazione della necessaria fase istruttoria; per tali attività l'avvio della procedura deve essere effettuata in conformità e secondo le previsioni dell'art. 5 del D.Lgs n. 59/2005, in particolare del comma 7, utilizzando la modulistica allegata alla D.G.R. n. 668/2007.

In considerazione di quanto esposto, di fatto, si può dire che il D.Lgs. n. 59/2005, attuativo della direttiva 96/61/CE, prevede che determinate categorie di attività industriali (allegato I al decreto) debbano conseguire la cosiddetta "autorizzazione integrata ambientale" che sostituisce, ove ne ricorrano i presupposti, le altrimenti richieste autorizzazioni, o abilitazioni, alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, ivi compresi apparecchi contenenti PCB-PCT, oli usati e fanghi utilizzati in agricoltura.

Successivamente all'adozione della richiamata deliberazione di Giunta gli Uffici regionali hanno ricevuto da più parti richieste di chiarimento in ordine all'effettiva applicabilità delle indicazioni contenute nella
D.G.R. n. 668/2007 anche agli impianti di gestione dei rifiuti in possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Nel ribadire la necessità di omogeneizzare le procedure amministrative previste nella D.G.R. n. 668/2007 e considerato che le discariche e gli inceneritori sono compiutamente regolamentati, anche sotto il profilo tecnologico dalle specifiche norme di settore, si riconferma che gli stessi devono attenersi alle indicazioni richiamate al punto 5 del dispositivo della citata deliberazione, presentando domanda di autorizzazione al pari delle attività considerate nel D.M. 31 gennaio 2005 almeno quattro mesi prima della scadenza del 30 ottobre 2007; per tali attività l'avvio della procedura deve essere effettuato in conformità e secondo le previsioni dell'art. 5 del D. Lgs n. 59 /2005 ed in particolare del comma 7, utilizzando la modulistica adottata con la deliberazione n. 668 del 20 marzo 2007. Va da sè che, essendo questi impianti già autorizzati utilizzando il criterio delle BAT (Best Available Technology) il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avverrà senza un'ulteriore analisi tecnica.

Gli altri impianti di gestione dei rifiuti ricompresi nell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005 devono attenersi alle indicazioni richiamate al punto 5 del dispositivo della citata deliberazione, presentando domanda di autorizzazione alla Regione Veneto - Unità Complessa Tutela Atmosfera presso la Segreteria regionale Ambiente e Territorio, Calle Priuli 99, 30121 VENEZIA, entro il 31 maggio 2007 al fine di conseguire il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria. Va da sé che la domanda dovrà essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 alla D.G.R. n. 668/2007, allegando copia delle autorizzazioni ambientali di settore in essere.

In ordine poi agli eventuali procedimenti amministrativi attivati nel frattempo dai soggetti interessati presso le province per la modifica delle autorizzazioni ambientali in essere si ritiene che gli stessi possano essere portati a termini dalla medesima Provincia solo qualora tale circostanza renda possibile il rispetto della tempistica fissata dalla D.G.R. n. 668/2007 per quanto concerne la presentazione della domanda di A.I.A.; in caso contrario appare opportuno ricondurre ogni valutazione di tipo istruttorio, concernente la richiesta di modifica, in seno alla domanda di autorizzazione integrata ambientale che dovrà essere presentata alla Regione utilizzando la documentazione allegata alla D.G.R. n. 668/2007.

Ricorrendo tale ultima circostanza, pertanto, il soggetto richiedente nel formalizzare la richiesta di A.I.A. ai competenti Uffici regionali, allegherà anche un rapporto descrittivo dello stato della pratica afferente la modifica dell'autorizzazione ambientale precedentemente avanzata.

Da ultimo si deve dar conto del fatto che in data 3 maggio 2007 la competente 7^ Commissione consiliare ha licenziato il disegno di legge n. 201 in materia di Autorizzazione ambientale integrata che conseguentemente viene sottoposto, per l'approvazione definitiva all'esame del Consiglio regionale. Dato che la predetta proposta prospetta per le tipologie di impianto elencate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 59/2005 una suddivisione di competenze ripartita tra Province e Regione, si ritiene opportuno raccomandare ai soggetti interessati che una copia della domanda di autorizzazione ambientale integrata, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, venga inoltrata anche alla Provincia competente per territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
VISTO il D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
VISTA la D.G.R. n. 20/DDL del 27 luglio 2006;
VISTA la D.G.R. n. 668 del 20 marzo 2007;

delibera

  1. Di fornire i chiarimenti e le integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 come espresso in premessa;
  2. di far pubblicare integralmente il presente provvedimento nel sito internet regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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