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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 12 giugno 2007


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1439 del 22 maggio 2007

Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione dispone che "La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni". La necessità costituzionalmente imposta di una ratifica tramite provvedimento legislativo trova la sua ragione d'essere nella collaborazione di più Regioni per disegnare percorsi di azione politica e soprattutto amministrativa innovativi nonché derogatori dell'attuale disciplina offerta dagli ordinamenti vigenti.

La volontà della Regione del Veneto di addivenire alla stipula di un'Intesa con la Provincia Autonoma di Trento nasce principalmente dalla necessità di favorire ed armonizzare la crescita competitiva delle popolazioni venete di confine, condizionate dalla circostanza di doversi rapportare con una realtà territoriale complessa, per più versi disagiata e caratterizzata da uno sviluppo disomogeneo.

Tra le popolazioni venete e quelle delle confinanti aree trentine esiste un profondo legame storicamente comprovato che, proprio in virtù della vicinanza geografica e della identità di usi e costumi, ha comportato la creazione di una fitta rete di rapporti di comunanza e collaborazione, rafforzati dalla condivisione di esperienze di natura storica, socio-culturale ed economica.

La Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento hanno da tempo avviato e sperimentato, in particolare successivamente alla Riforma del Titolo V della Costituzione, proficui percorsi di collaborazione allo scopo di tutelare nella forma migliore gli interessi comuni delle popolazioni abitanti i territori di confine; convengono pertanto sulla necessità di realizzare processi di cooperazione territoriale in forma omogenea e sulla necessità che siano attivati meccanismi di raccordo istituzionale che conducano alla elaborazione di progetti integrati e coordinati frutto di elaborazione condivisa, nel rispetto delle specifiche competenze della Regione e della Provincia Autonoma.

Inoltre, gli accordi di cooperazione che privilegiano la dimensione interregionale risultano maggiormente efficaci per valorizzare le risorse comuni e per governare i fattori della competitività, considerata la crescente importanza che la cooperazione interregionale assume nella programmazione non solo nazionale ma anche comunitaria, ai fini di un'accelerazione del processo di integrazione europea.

Con lo schema di Intesa che si propone all'approvazione si vuole disciplinare il migliore esercizio delle principali funzioni amministrative che concorrono - nei settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e delle reti di trasporto - alla crescita dei territori dei Comuni del Veneto e dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento tra loro confinanti: in particolare, i Comuni della Regione del Veneto direttamente interessati dalle iniziative programmabili attraverso l'Intesa sono 32, appartenenti alle province di Verona, Vicenza e Belluno, mentre 27 sono i Comuni trentini.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

VISTI

- l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che individua le materie di legislazione concorrente, con particolare riferimento alla istruzione, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

- l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato;

- l'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, che prevede che "la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni";

- l'articolo 5 dello Statuto della Regione Veneto (legge 22 maggio 1971, n. 340), che prevede che "la Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni d'Italia";

- il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 16 concernenti la competenza delle Province autonome.]

delibera

 

1.       di approvare lo schema di Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, allegato A) parte integrante del presente provvedimento, per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento;

2.       di disporre che, in rappresentanza della Regione del Veneto, l'Intesa sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale, o da un Assessore dallo stesso delegato, con l'autorizzazione ad apportare le modificazioni di carattere formale e non sostanziali che si rendano necessarie all'atto della sottoscrizione;

3.       di dare atto che l'Intesa di cui al punto 1 sarà ratificata dalla Regione del Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento con appositi provvedimenti legislativi conformemente al disposto dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione e produrrà i suoi effetti successivamente all'entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale di ratifica;

4.      di demandare al Segretario Generale della Programmazione il coordinamento e la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento.

(seguono allegati)

1439_AllegatoA_197607.pdf

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