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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 15 maggio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1194 del 24 aprile 2007

Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale "Indicazioni applicative circa l'esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia di campi elettromagnetici. Legge regionale 9 luglio 1993 n. 29. Legge 22 febbraio 2001 n. 36. Decreto Legge 23 gennaio 2001 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 20 marzo 2001 n. 66."

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" haindividuatoall'articolo 8 le ipotesi di illecito amministrativo e le conseguenti sanzioni amministrative a carico del titolare o rappresentate legale dell'impianto nel caso di inosservanza delle disposizioni definite dalla legge regionale.

In particolare il secondo comma dell'art. 8 della citata Legge regionale n. 29/93 ha delegato ai Comuni, ove sono installati gli impianti, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento elettromagnetico.

Successivamente la Legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 "Sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ha attribuito l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale alle Amministrazioni Provinciali e Comunali mediante le strutture delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, mentre ha rimesso ad un successivo decreto - ai sensi dell'articolo 4, comma 2 - l'individuazione dell'Autorità competente all'esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia.

Tuttavia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300 GHz", di cuiall'articolo 4 comma 2 della legge n. 36 /2001, ha fissato i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, ma non ha individuato l'Autorità competente all'esercizio delle funzioni sanzionatorie di cui si tratta.

Inoltre la Legge 20 marzo 2001 n. 66 "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", modificata dal Decreto Legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, ha previsto, all'articolo 2 comma 2, accanto alle azioni di risanamento, l'applicazione di una sanzione amministrativa, nel caso di inottemperanza all'ordine di riduzione a conformità, di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

Nelle more del riordino della normativa regionale, che si rende necessario a seguito delle modifiche della legislazione statale nel frattempo intervenute, attesa la necessità di esercitare le funzioni sanzionatorie menzionate, si ritiene di avvalersi di quanto disposto dalla legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", che individua nel Comune l'Amministrazione competente ad irrogare le sanzioni di attribuzione regionale.

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Direzione Affari Legislativi e acquisito agli atti, visto altresì il parere favorevole espresso in data 27 febbraio 2007 dalla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali.

Attesa la rilevanza della materia si propone di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la Legge n. 36 del 22 febbraio 2001.

Vista la Legge n. 66 del 20 marzo 2001 e successive modificazioni.

Vista la Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Vista la Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 1977.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 luglio 2003.

Visto il parere della Direzione regionale per gli affari legislativi, acquisito agli atti.

Acquisito il parere della Conferenza Permanente Regioni-Autonomie Locali, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 03 giugno 1997.

delibera

  1. di approvare l'allegata circolare regionale "Indicazioni applicative circa l'esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia di campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni. Legge regionale 9 luglio 1993 n. 29. Legge 22 febbraio 2001 n. 36. Decreto Legge 23 gennaio 2001 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 20 marzo 2001 n. 66." nelle more del riordino della normativa regionale, che si rende necessario a seguito delle modifiche della legislazione statale intervenute in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e per le motivazioni in premessa richiamate;
  2. di avvalersi per l'esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia di campi elettromagnetici di quanto disposto dalla Legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", che individua nel Comune l'Amministrazione competente ad irrogare le sanzioni di attribuzione regionale.

(seguono allegati)

1194_AllegatoA_196984.pdf

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