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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1081 del 17 aprile 2007
Erogatori privati preaccreditati per la funzione ospedaliera che non sono preaccreditati per la corrispondente branca specialistica ambulatoriale ai sensi della D.G.R. n.. 5007 dell' 8.11.1996 Riconoscimento temporaneo all'erogazione delle prestazioni di ricovero ricondotte anche al regime ambulatoriale.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 5007 dell' 8 novembre 1996 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei soggetti privati transitoriamente accreditati per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Con deliberazione n. 2883 del 3.10.2003 la Giunta Regionale ha disposto di ricondurre, alla luce di quanto previsto dall'allegato 2C del DPCM 29.11.2001 (Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza), anche al regime erogativo ambulatoriale, secondo criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, le prestazioni di inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento dell'estrazione di cataratta, di legatura e di stripping di vene varicose, di liberazione del tunnel carpale.
La deliberazione n. 4449 del 28 dicembre 2006 ha definito i criteri e le modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori pubblici e privati pre-accreditati per il triennio 2007-2009, con l'obiettivo di raggiungere un tasso di ospedalizzazione di 160 ricoveri per mille abitanti. In tale delibera viene stabilito che, per ogni erogatore privato preaccreditato, l'importo per la remunerazione delle prestazioni ricondotte anche al regime ambulatoriale è detratto dal budget assegnato per l'assistenza ospedaliera e attribuito, con la costituzione di un apposito fondo di riferimento, al budget della relativa branca/macroarea specialistica ambulatoriale.
Tale meccanismo di remunerazione è stato successivamente ripreso dalla D.G.R. n. 452 del 27.2.2007 la quale specifica che, per l'anno 2007, le prestazioni erogate in supero al suddetto fondo saranno oggetto di regressione in relazione al tasso di ospedalizzazione registrato nelle singole Aziende U.L.S.S. di residenza dell'assistito, secondo lo schema previsto per il supero del budget annuale dalla D.G.R. n. 4449 del 28.12.2006. A partire dall'anno 2008, invece, il fondo così creato verrà assorbito dal budget dell'attività specialistica, seguendone integralmente le regole.
Infine con la D.G.R. n. 734 del 20.3.2007 la Giunta Regionale ha approvato altro provvedimento teso a favorire l'erogazione nel regime ambulatoriale anche delle prestazioni di chemioterapia e radioterapia.
In sede di attuazione di quanto disposto nei suddetti provvedimenti, si è verificato tuttavia il caso di alcune strutture che già erogano le sopra citate prestazioni in regime ospedaliero in virtù del preaccreditamento delle funzioni di oculistica, chirurgia generale, ortopedia, chirurgia vascolare, angiologia, neurochirurgia, le quali non sono ad oggi preaccreditate per le corrispondenti branche specialistiche ambulatoriali ai sensi della D.G.R. n. 5007/1996.
Al riguardo la D.G.R n. 452 del 27.2.2007 e la D.G.R. n. 734 del 20.3.2007 hanno disposto che le suddette strutture possano comunque erogare in regime ambulatoriale le prestazioni di cui trattasi, senza che ciò comporti il riconoscimento del preaccreditamento per la relativa branca specialistica. Tale regime ha natura temporanea, essendo connesso alla completa definizione e attivazione dei percorsi di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22 del 16.8.2002.
Considerato che è intenzione dell'amministrazione regionale proseguire nel percorso iniziato con i succitati atti deliberativi, volto a favorire il corretto utilizzo dei diversi regimi erogativi (ricovero/ambulatoriale), e quindi procedere con il progressivo trasferimento di altre prestazioni di ricovero anche al regime erogativo ambulatoriale, si rende opportuno individuare, con il presente provvedimento, la procedura che sistematicamente verrà applicata per consentire alle strutture di ricovero private preaccreditate di erogare anche in regime ambulatoriale, pur in mancanza del preaccreditameto per la relativa branca specialistica, le prestazioni di cui trattasi.
Si propone, pertanto, che il legale rappresentante della struttura privata preaccreditata inoltri alla Direzione Regionale per i Servizi Sanitari la richiesta di erogazione, anche in regime ambulatoriale, delle prestazioni relative alle branche specialistiche per le quali non è preaccreditata ai sensi della D.G.R. n. 5007/1996 e in ordine alle quali intenda avviare il relativo percorso sulla base di quanto verrà disposto dai successivi provvedimenti giuntali.
Si demanda, quindi, al Dirigente della Direzione per i Servizi Sanitari l'accoglimento, con propria nota, delle richieste pervenute, previo esito positivo dell'istruttoria anche relativamente all'aspetto dell'autorizzazione all'esercizio, e dando atto che, in ogni caso, la soluzione avrà carattere temporaneo, in quanto subordinata alla completa definizione e attivazione dei percorsi di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22 del 16.8.2002.
Si precisa, infine, che l'erogazione delle prestazioni di cui trattasi in regime ambulatoriale, da parte delle strutture di cui sopra, avverrà, nell'anno dell'accoglimento della domanda, nell'ambito del tetto di spesa già assegnato alla struttura per l'assistenza ospedaliera, per l'anno/anni successivi nell'ambito di apposito fondo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 4449 del 28.12.06 e dalla DGR n. 452 del 27.2.2007.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la DGR n. 5007 del 8 .11.1996;
VISTA la DGR n. 2883 del 3.10.2003;
VISTA la DGR n. 4449 del 28.12.2006;
VISTA la DGR n. 734 del 20.3.2007;
VISTA la DGR n. 452 del 27.2.2007]
delibera
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