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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 897 del 03 aprile 2007
Istituzione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali. Indicazione dei requisiti per l'iscrizione, la conferma di iscrizione e la cancellazione. Articoli 5 e 6 della L. R. 3.11.2006, n. 23
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.
L'art. 5, comma 1, della L. R. 23 del 3.11.2006 stabilisce che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale, istituisce l'Albo regionale delle cooperative sociali.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 23 del 3.11.2006 l'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
L'iscrizione all'Albo regionale è disposta dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui agli articoli 21 - 23 della L.R. 23/2006.
Tale iscrizione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 23/2006 sopra citata, è condizione imprescindibile per:
Come disposto dall'articolo 6, comma 4 L.R. 23/2006, possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali gli organismi cooperativistici o consortili aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto.
I requisiti per l'iscrizione all'Albo sono elencati rispettivamente all'Allegato A) al presente provvedimento, per ciò che concerne le cooperative sociali svolgenti attività di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), per le iscrizioni nella sezione A del medesimo Albo, all'Allegato B) per le cooperative sociali svolgenti attività di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), per le iscrizioni nella sezione B dell'Albo, ed all'Allegato C) per i consorzi di cui all'articolo 8 della L. 381/1991, per le iscrizioni nella sezione C dell'Albo.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L.R. 23/2006, le cooperative sociali che svolgono contestualmente attività di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e attività di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), qualora risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti sia nell'Allegato A) che all'Allegato B) al presente provvedimento e presentino le ulteriori specificità previste dalla normativa vigente in materia di cui all'Allegato D), possono essere iscritte nelle sezioni A) e B) dell'Albo regionale.
L'iscrizione all'Albo regionale ha validità biennale. La conferma dell'iscrizione, come indicato nei medesimi Allegati A), B), C), e D), avviene tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante la cooperativa sociale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente alla permanenza dei requisiti di cui al presente provvedimento per l'iscrizione all'Albo.
La cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali è disposta, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della L.R. 23/2006, dal dirigente della Direzione per i Servizi Sociali, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui agli articoli 21 - 23 della stessa Legge Regionale, per le cause previste nel medesimo articolo 6, comma 6, lett. a-f), come esplicitate nell'Allegato E) al presente provvedimento.
Verranno automaticamente trasferite nel nuovo albo regionale istituito con la presente deliberazione tutte le cooperative sociali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'art. 5 della L.R. 24/1994.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
· udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma secondo, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
· vista la L. 8.11.1991, n. 381;
· vista la L.5.2.1992, n. 104;
· visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
· visto il D. Lgs. 10.9.2003, n. 276;
· visto il D.P.R. 9.10.1990, n. 309;
· vista la L. 3.4.2001, n. 142;
· visto il Decreto del Ministero della Attività Produttive 23.6.2004;
· vista la L.R. 3.11.2006 n. 23;
· sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale in data 27.3.2007.]
delibera
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali articolato in tre sezioni:
a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo2, comma 1, lett. a) della L.R 23/2006;
b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R: 23/2006;
c) Sezione C nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della L. 381/1991.
3. di approvare i requisiti per l'iscrizione e la conferma di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali così come elencati negli Allegati A), B) e C) al presente atto, con riferimento rispettivamente alle richieste di iscrizioni e conferma di iscrizione nella sezione A, nella sezione B e nella sezione C dell'Albo regionale.
4. di approvare l'iscrizione contestuale alle sezioni A e B dell'Albo regionale di quelle cooperative sociali che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'iscrizione a ciascuna delle due sezioni e contestualmente presentino i requisiti indicati nell'Allegato D) al presente provvedimento.
5. di approvare i casi che determinano la cancellazione dall'Albo regionale, così come indicati nell'Allegato E) al presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 6, comma 6, lett. a), b), c), d) e) ed f) della L.R. 23/2006;
6. di demandare ad apposito provvedimento del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale.
7. di stabilire che i singoli provvedimenti di cancellazione adottati siano trasmessi alla parte interessata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competenti, disponendone anche la contestuale pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione del Veneto.
8. di trasferire automaticamente nel nuovo Albo regionale istituito con la presente deliberazione tutte le cooperative sociali regolarmente iscritte all'Albo regionale previsto dall'art. 5 della L.R. 24/1994.
(seguono allegati)
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