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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 06 aprile 2007


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 737 del 20 marzo 2007

Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione”. Piano annuale d’intervento per l’anno 2007. - L.R. n. 41/93.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio-sanitaria, Volontariato e No Profit, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

            La Legge Regionale n. 41/93: “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione”, è finalizzata alla promozione di interventi ed iniziative atti a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità, attraverso il finanziamento di interventi diretti:

1.      alla realizzazione di opere intese a rendere accessibili gli edifici e spazi privati aperti al pubblico;

2.      all’acquisto di ausili e attrezzature e adozione di misure idonee a favorire l’accessibilità;

3.      all’adattamento dei mezzi di locomozione privati.

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, l’art. 14 della Legge dispone che la Giunta Regionale, per ogni esercizio finanziario del proprio bilancio, adotti il piano annuale d’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche specificando:

a)      l’ammontare complessivo dei fondi resi disponibili;

b)      i criteri di ripartizione di detti fondi;

c)      le priorità d’intervento;

d)      i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti e soggetti pubblici e privati.

La Legge Regionale del Bilancio di previsione per l’anno 2007, n. 3 del 19.2.2007, ha stanziato al capitolo 100618 l’importo di € 2.000.000,00.= per la realizzazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende dare attuazione alle disposizioni del sopraccitato art. 14 della Legge Regionale n. 41/93, adottando il Piano di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche relativo all’anno 2007 per gli edifici privati.

Per quanto riguarda la destinazione della disponibilità riferita agli interventi nell’area privata, ferma restante la possibilità per la Giunta Regionale di riservare al soddisfacimento del fabbisogno comunicato dai Comuni ulteriori risorse provenienti da finanziamenti statali, si ritiene di ammettere al contributo regionale per l’anno 2007 gli interventi che rientrano nei seguenti articoli:

-         art. 10, case di civile abitazione (opere murarie finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche);

-         art. 11 (ausili e attrezzature in edifici privati );

-         art. 13 ( adattamento di mezzi di locomozione privati).

Il contributo verrà ripartito in modo proporzionale tra i richiedenti, sino alla concorrenza massima del fabbisogno previsto dalla L.R. 41/93, e all’importo stabilito dalla L.R. 3/2007. A tal fine si stabilisce che l’intero importo del finanziamento sarà ripartito tra gli articoli suddetti con le seguenti modalità:

- per l’art. 10 il 30% dell’importo, pari ad euro 600.000,00;

- per l’art. 11 il 60% dell’importo, pari ad euro 1.200.000;

- per l’art. 13 il 10% dell’importo, pari ad euro 200.000.

Eventuali rimanenze all’interno di specifici articoli saranno reimpiegati sino alla concorrenza massima di euro 2.000.000,00.

In conformità a quanto disposto dall’art. 18 della L.R. 41/93, gli enti e i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi di cui sopra possono presentare istanza al Sindaco del Comune competente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, con l’indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, utilizzando l’apposito modello, Allegato A al presente provvedimento, specificando che, alla data della domanda, le opere e gli interventi non erano stati eseguiti o acquistati (ad eccezione degli interventi di cui all’art. 13, secondo comma, della LR 41/93).

Per quanto riguarda le domande già presentate dagli utenti negli anni precedenti, che non sono state finanziate in quanto nell’anno di presentazione della domanda non era previsto quel tipo di contributo nel piano di programmazione degli interventi, gli interessati, nel caso i lavori non siano ancora stati eseguiti, devono ripresentare ex novo domanda aggiornata al Comune di residenza.

In analogia a quanto disposto per la Legge 13/89 si stabilisce che, per un insieme di opere funzionalmente connesse deve essere presentata una sola domanda per interventi rientranti negli articoli suddetti. Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio un portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l’accesso a soggetto non deambulante).

Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, i Comuni comunicano alla Regione, Direzione per i Servizi Sociali, la rendicontazione relativa all’anno 2006, per la considerazione di eventuali conguagli.

Inoltre, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, i Comuni, a seguito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione, Direzione per i Servizi Sociali, il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

Successivamente la Giunta Regionale provvederà a ripartire ai Comuni le risorse disponibili e pari ad € 2.000.000,00.= di cui al cap. 100618 del Bilancio di Previsione per l’anno 2007.

Tutto ciò premesso il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 33, 2^ comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n. 41/93;

VISTA la Circolare Regionale 19 dicembre 1994, n. 37.

Delibera

1.      di adottare, a valere sulla disponibilità di bilancio regionale di previsione 2007, capitolo 100618 “Interventi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione”, il Piano annuale degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 14 della Legge Regionale 30/08/1993 n. 41, come espresso in narrativa, per quanto riguarda gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per la spesa complessiva di   € 2.000.000,00.= ;

2.      di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la ripartizione ai Comuni per gli interventi di cui al punto 1., ed il relativo impegno di spesa;

3.      di approvare le indicazioni ai Comuni descritte nella premessa, parte integrante del presente provvedimento;

4.      di approvare il modello di “Domanda di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della L.R. n. 41/1993”, Allegato A al presente provvedimento;

5.      di incaricare per gli adempimenti conseguenti la Direzione Servizi Sociali;

(seguono allegati)

737_AllegatoA_196464.pdf

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