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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 03 aprile 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 06 marzo 2007

L.R. 26.11.2004, n. 25. Nuove norme regionali in materia di assistenza sanitaria in favore di mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3 della L. 23.12.1978, n. 833. Integrazione ai sensi art. 21 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Flavio Tosi - riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 1526 del 21 giugno 2005, la Giunta regionale ha recepito la volontà del Consiglio regionale espresso con L.R. n. 25 del 26 novembre 2004 "Nuove norme regionali in materia di assistenza sanitaria in favore di mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3 della L. 23.12.1978, n. 833., individuando, tra l'altro, i seguenti beneficiari:

  1. i mutilati ed invalidi di guerra di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", ed al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533" e successive modifiche;
  2. coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
  3. i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
  4. coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che l'infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra;
  5. i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915";
  6. i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio;
  7. coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
  8. coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
  9. gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegna vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z." e successive modifiche, sono equiparati agli invalidi di guerra.

L'articolo 21 della Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2007 " Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 "Nuove norme regionali in materia di assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833" prevede:

La lettera e) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 è sostituita dalla seguente:

e)      i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915", nonché il personale militare e di polizia di stato in servizio che abbia contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
  • Vista la Legge regionale n. 25/2004;
  • Vista la D.G.R. n. 1526/2005;
  • Visto l'art. 21 della Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2007.]

delibera

1.      Di apportare la sostituzione della lettera e) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 con quanto è previsto dall'articolo 21 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007, in "i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della repubblica 23 dicembre 1978, n. 915", nonché il personale militare e di polizia di stato in servizio che abbia contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio";

2.      Di confermare quant'altro disposto con D.G.R. n. 1526 del 21 giugno 2005.

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