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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 06 marzo 2007
L.R. 26.11.2004, n. 25. Nuove norme regionali in materia di assistenza sanitaria in favore di mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3 della L. 23.12.1978, n. 833. Integrazione ai sensi art. 21 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Flavio Tosi - riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 1526 del 21 giugno 2005, la Giunta regionale ha recepito la volontà del Consiglio regionale espresso con L.R. n. 25 del 26 novembre 2004 "Nuove norme regionali in materia di assistenza sanitaria in favore di mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3 della L. 23.12.1978, n. 833., individuando, tra l'altro, i seguenti beneficiari:
L'articolo 21 della Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2007 " Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 "Nuove norme regionali in materia di assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833" prevede:
La lettera e) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 è sostituita dalla seguente:
e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915", nonché il personale militare e di polizia di stato in servizio che abbia contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio."
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. Di apportare la sostituzione della lettera e) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 con quanto è previsto dall'articolo 21 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007, in "i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della repubblica 23 dicembre 1978, n. 915", nonché il personale militare e di polizia di stato in servizio che abbia contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio";
2. Di confermare quant'altro disposto con D.G.R. n. 1526 del 21 giugno 2005.
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