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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 27 marzo 2007


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 456 del 27 febbraio 2007

Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti - DGR 394/07 Integrazioni allo schema tipo di regolamento di cui alla DGR 38/2006.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio Sanitaria, Volontariato e
No-Profit, Stefano Valdegamberi propone quanto segue.

La DGR 38/2006 ha disciplinato le modalità attuative per la gestione del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.), istituito dalla D.R.G.V. n° 3632/2002 in ogni Azienda ULSS come strumento per l'assegnazione, la gestione e regolazione delle impegnative di residenzialità e delle procedure di accesso ai servizi residenziali autorizzati nella Regione Veneto. Con la stessa deliberazione inoltre le Aziende Ulss sono state impegnate all'approvazione dello schema tipo di regolamento approvato e all'attivazione del Registro Unico della Residenzialità.

Con successiva DGR 394/07 la Giunta Regionale, nel ridisegnare complessivamente il modello di assistenza alle persone non autosufficienti, presenta tra l'altro l'integrazione della suddetta DGR 38/2006 in alcuni punti ritenuti fondamentali al fine di garantire una corretta ed uniforme attuazione del regolamento regionale per l'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali, anche in funzione del nuovo regime attivato con l'utilizzo dell'impegnativa di residenzialità.

Sulla base degli indirizzi adottati con le suddette deliberazioni si è provveduto ad introdurre alcune modifiche ed integrazioni al testo approvato con DGR 38/2006 .

In particolare le integrazioni hanno riguardato l'inserimento nel testo allegato di disposizioni relative alle modalità di esercizio della libera scelta, alla comunicazione ed informazione agli enti gestori e ai cittadini, alle procedure per i rendiconti e corrispettivi conseguenti.

Il relatore, pertanto, propone di approvare l'Allegato A) quale nuovo schema tipo di regolamento che le Aziende ULSS dovranno utilizzare per l'adozione a livello territoriale dei criteri di accesso ai servizi residenziali per non autosufficienti, gestione della graduatoria e del Registro Unico della Residenzialità.

Le Aziende ULSS inoltre, entro 60 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento sono tenute ad adeguare il regolamento, se esistente, o approvare i criteri di accesso secondo lo schema tipo Allegato A) al presente provvedimento. Entro la stessa data le Aziende ULSS sono tenute inoltre a trasmettere alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali il provvedimento di adozione del regolamento suddetto.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • Vista la Deliberazione n°751 del 10 marzo 2000;
  • Vista la Deliberazione n°3632 del 13 dicembre 2002;
  • Visto il Decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali n° 9 del 27/01/04;
  • Vista la Deliberazione n° 38 del 17 gennaio 2006;
  • Vista la Deliberazione n° 464 del 28 febbraio 2006;
  • Vista la Deliberazione n° 394 del 20 febbraio 2007.]

delibera

  1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento "Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti";
  2. di stabilire che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione le Aziende ULSS sono tenute ad adeguare il regolamento esistente ovvero ad approvare il regolamento locale secondo lo schema tipo allegato di cui al punto 1. e di trasmettere copia alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  3. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul BUR.

(seguono allegati)

456_AllegatoA_195758.pdf

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