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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 27 marzo 2007


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 457 del 27 febbraio 2007

Disposizioni alle Aziende ULSS per l'assistenza di persone non autosufficienti nei Centri di Servizio residenziali e per la predisposizione del Piano Locale della Non - Autosufficienza. - DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007

L'Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio sanitaria, Volontariato e No-profit, Stefano Valdegamberi riferisce quanto segue.

La DGR 464/06 e la DGR 394 del 20 febbraio 2007 hanno introdotto importanti innovazioni nell'accesso al sistema della residenzialità per le persone anziane non autosufficienti individuando nella impegnativa di residenzialità "il titolo rilasciato al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali della Regione Veneto". L'impegnativa di residenzialità è rilasciata dall'Azienda ULSS sulla base delle priorità determinate dal Registro Unico di Residenzialità di cui alla DGR 38/06 ed in considerazione della disponibilità di accoglienza presso la struttura prescelta, dotata di posti accreditati ai sensi della LR 22/02 o allo stato autorizzati all'esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente.

Il nuovo sistema si pone quindi in continuità con quanto già definito dalla DGR 3632/02 superandone la dinamica che identificava necessariamente il posto letto autorizzato/accreditato con il riconoscimento della quota di rilievo sanitario.

La prospettiva delineata dalle suddette deliberazioni prevede di avviare azioni evolutive verso un nuovo modello organizzativo della rete dei servizi residenziali sulla base dei seguenti assunti:

  • la dotazione adeguata di posti letto nei Centri di Servizio residenziali accreditati/autorizzati al funzionamento costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l'erogazione di prestazioni sociali e socio-sanitarie alle persone non autosufficienti secondo i livelli di intensità determinati dalla DGR 464/06 e la DGR 394 del 20 febbraio 2007;
  • la dotazione di impegnative di residenzialità alle Aziende ULSS determina la capacità di spesa assegnata dalla Regione ai singoli territori in relazione al fabbisogno definito dalla programmazione regionale;
  • l'emissione dell'impegnativa di residenzialità al cittadino che si trova nella condizione di priorità in base al registro unico di residenzialità definisce il nesso che si instaura tra persona e posto accreditato ai sensi della LR 22/02 o allo stato autorizzato all'esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente; a conclusione del suo utilizzo l'impegnativa di residenzialità rientra nella dotazione dell'Aziende ULSS che l'ha emessa.

Pertanto con il presente provvedimento, al fine di dare attuazione alla lettera C) di cui alla DGR 464/07 e la DGR 394 del 20 febbraio 2007, si impartiscono disposizioni alle Aziende ULSS e agli Enti Gestori con l'obiettivo di assicurare uniformità ed omogeneità su tutto il territorio regionale nella gestione delle procedure di accesso al sistema dei servizi residenziali e semiresidenziali.

1) Emissione delle impegnative

A partire dal 1/07/2007 le Aziende ULSS rilasciano l'impegnativa di residenzialità alle persone non autosufficienti valutate dall'UVMD e inserite nella graduatoria del Registro Unico di residenzialità, articolata secondo il Centro di Servizio prescelto dalla persona e secondo il livello di intensità assistenziale definito nel progetto individuale approvato dalla UVMD.

L'impegnativa, rilasciata secondo il modello regionale Allegato A alla presente deliberazione, riporta il Centro di Servizio prescelto dalla persona e il livello assistenziale definito dalla UVMD.

In particolare l'impegnativa di residenzialità è emessa per l'accesso ai seguenti livelli di assistenza socio-sanitaria erogata presso Centri di servizio residenziali:

  • assistenza di intensità ridotta/minima (1 livello), anche a carattere temporaneo
  • assistenza di intensità media (2 livello), anche a carattere temporaneo
  • assistenza presso Sezioni Alta Protezione Alzheimer
  • assistenza presso Sezioni di Stati Vegetativi Permanenti
  • assistenza presso Centri Diurni Socio-sanitari

L'emissione dell'impegnativa di residenzialità per l'accesso ad uno dei suddetti livelli assistenziali comporta il riconoscimento della quota di rilevo socio-sanitario regionale così come determinata con apposito provvedimento annuale della Giunta Regionale.

L'impegnativa di residenzialità è emessa dall'Aziende ULSS di residenza del cittadino e in ogni caso da quella in cui risulta iscritto nei registri anagrafici al momento dell'ingresso in struttura, come disposto dall'art. 32 della LR 1/04.

Le modalità per il rilascio dell'impegnativa di residenzialità per l'accesso ad uno dei Centri di Servizio del territorio regionale sono disciplinate dal regolamento unico di cui alle DGR 3632/02 e DGR 38/06. L'impegnativa viene emessa nel momento in cui il cittadino che risulta essere primo nella graduatoria può accedere al Centro di Servizio da lui prescelto per la disponibilità esistente di un posto letto accreditato ai sensi della LR 22/02, o allo stato autorizzato all'esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente.

Le Aziende ULSS provvedono alla gestione del registro unico di residenzialità provvedendo a comunicare periodicamente e con tempestività la graduatoria aggiornata agli enti gestori dei Centri di Servizio, anche al fine di permettere un'adeguata formalizzazione delle procedure amministrative tra l'ente gestore, il cittadino e gli altri enti territorialmente competenti.

2)  Rapporti economici tra Aziende ULSS e Centri di Servizio

Il passaggio al nuovo sistema basato sull'impegnativa di residenzialità comporta analogamente la definizione di una nuova modalità di regolazione dei rapporti economici tra Aziende ULSS e Centro di Servizio. Pertanto a decorrere dal 01/07/2007, a modifica di quanto stabilito con DGR 2313 del 21/7/2000, gli enti gestori di Centri di Servizio residenziali accreditati ai sensi della LR 22/02, o allo stato autorizzati all'esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente, inviano mensilmente all'Azienda ULSS che ha rilasciato l'impegnativa di residenzialità il resoconto delle presenze relative alla persona che ha usufruito delle prestazioni di assistenza residenziale e richiedono la corresponsione della quota di rilievo sanitario spettante. Ai fini del calcolo delle presenze della persona si continuano ad adottare i criteri esistenti ed approvati con DGR 581/2000.

L'Azienda ULSS competente verifica i dati rendicontati e dispone la liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione del resoconto da parte del Centri di Servizio, anche ai fini di quanto previsto dall'ordine del giorno n. 1262 approvato il 26 gennaio 2006 dal Consiglio Regionale in sede di discussione della LR 2/06 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006". Il rispetto dei tempi di liquidazione di cui al presente atto costituiscono indicazioni programmatorie regionali. Allo scopo la Direzione regionale per i Servizi Sociali in collaborazione con la Direzione Regionale per le Risorse Socio-sanitarie è incaricata del monitoraggio costante dei tempi di liquidazione rispettati dalle Aziende ULSS.

La quota di retta di residenzialità qualificata come "alberghiera" è a carico della persona accolta nel Centri di Servizio residenziali o, se del caso, del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino è residente o è iscritto ai registri anagrafici al momento dell'ingresso in struttura, indipendentemente dalla sua condizione di non autosufficienza ( art. 6 comma 4 L. 328/2000 e art. 13- bis LR 5/1996, come introdotto dall'art. 102 della LR 5/2000).

I Centri di servizio residenziale accolgono nelle proprie strutture persone non autosufficienti, in possesso dell'impegnativa di residenzialità, nel limite dei posti accreditati ai sensi della LR 22/02 o allo stato autorizzati all'esercizio o al funzionamento, stabiliti dalla programmazione locale e oggetto di apposito accordo con l'Azienda ULSS, come di seguito disciplinato.

3)  Posti accreditati

Le impegnative di residenzialità rilasciate dalle Aziende ULSS permettono l'accesso ai Centri di Servizio residenziali del territorio regionale con posti accreditati ai sensi della LR 22/02. Ai sensi della DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007, i posti accreditati che possono essere autorizzati dalle autorità competenti si calcolano aumentando del 10% il numero delle impegnative di residenzialità assegnate alle singole Aziende ULSS ed individuati nelle ubicazioni dalla programmazione locale.

Considerato che il processo di accreditamento previsto dalla DGR 84/2007prevede tempi di attuazione diversificati per gli eventuali adeguamenti organizzativi e strutturali che dovranno essere messi in atto dagli Enti Gestori dei Centri di Servizio, si pone la necessità di regolamentare la fase transitoria con le seguenti indicazioni.

Pertanto, sino al completamento delle procedure di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, di cui alla LR 22/02, le impegnative di residenzialità emesse dalla Azienda ULSS sono utilizzate per l'accesso alle seguenti tipologie di posti di residenzialità oggi esistenti:

A.     posti con quota di rilievo sanitario riconosciuti dalla Regione Veneto alla data del 30/06/07 e articolati in primo e secondo livello di intensità assistenziale;

B.     posti autorizzati all'esercizio alla data del 30/06/07 con apposito provvedimento della Direzione Regionale - Servizi Sociali per l'accoglienza di persone non autosufficienti, senza quota di rilievo sanitario e per l'accesso al primo livello di intensità assistenziale;

C.     posti autorizzati al funzionamento dal Direttore Generale dell'Aziende ULSS competente ai sensi della DGR 447/99 alla data del 31/12/06 per persone non autosufficienti e senza quota di rilievo sanitario e per i quali è stata richiesta l'approvazione con Decreto della Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

Entro 30 giorni dalla approvazione del presente provvedimento le Aziende ULSS trasmettono alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali il prospetto riassuntivo delle autorizzazioni esistenti nel territorio rientranti nella ipotesi C) e allegano altresì l'atto di autorizzazione al funzionamento del Direttore Generale.

4) Aggiornamento fabbisogno di cui alla LR 1/04 art. 34 e DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007

La DGR 464/06 e la DGR 394 del 20 febbraio 2007 prevedono che la Giunta Regionale provvede all'aggiornamento del fabbisogno di residenzialità per persone anziane non autosufficienti con cadenza annuale e sulla base dei seguenti indicatori demografici:

  • 0,06 % della popolazione sino a 64 anni 
  • 0,65 % della popolazione compresa tra 65 e 74 anni ( + 0,5 % per i territori di montagna e Venezia centro storico ed isole)
  • 4,40 % della popolazione maggiore di 75 anni ( + 1 % per i territori di montagna e Venezia centro storico ed isole)

In relazione ai suddetti criteri e tenendo conto della popolazione residente alla data del 1.1.05 suddivisa per fasce di età, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio statistica regionale, il fabbisogno di residenzialità aggiornato per l'anno 2007 e suddiviso per ambiti territoriali è determinato nei valori evidenziati nella tabella 1 col. H).

5)   Assegnazione delle impegnative di 1° e 2° livello di residenzialità alle Aziende ULSS

La tabella 2 rappresenta l'assegnazione delle impegnative di residenzialità alle Aziende ULSS per l'anno 2007 in relazione al fabbisogno di cui alla tabella 1 col h).

La situazione attuale delle quote di rilievo sanitario assegnate alle Aziende ULSS alla data del 31/12/06 , articolata in quote di assistenza ridotta minima e quote di media intensità, è rappresentata nella tabella 2 alla colonna f).

La colonna h) della tabella 2 rappresenta l'assegnazione delle impegnative di residenzialità alle Aziende ULSS per l'accesso ai Centri di Servizio residenziali della Regione tenendo conto dell'allineamento previsto dalla DGR 394 del 20 febbraio 2007 e dal saldo di mobilità tra le Aziende ULSS. Nello specifico, applicando quanto previsto, in fase di prima applicazione delle DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007 il punto 7 della DGR 394 del 20 febbraio 2007, si è calcolato per l'anno 2007 un graduale allineamento delle impegnative assegnate alle Aziende ULSS sovradimensionate, determinato nella misura del 35% per la parte eccedente rispetto al fabbisogno come individuato dalla col. c) della tab 2.

Il saldo della rilevazione della mobilità tra le diverse Aziende ULSS è stato calcolato alla data del 30/09/06. Eventuali impegnative emesse dalle Aziende ULSS successivamente a tale data per l'accesso a servizi residenziali ubicati in ambiti territoriali diversi dall'Azienda ULSS di residenza della persona non autosufficiente dovranno essere assunte nell'ambito delle impegnative assegnate con il presente provvedimento.

Il saldo della mobilità ha evidenziato inoltre che nei territori delle Aziende ULSS 20 e 22 e delle Aziende ULSS 8,12, 13 e 14, la mobilità si sviluppa esclusivamente tra i rispettivi territori. Pertanto per il rientro nei limiti del fabbisogno di cui alla colonna c) le Aziende ULSS 8,12, 13, 14, 20 e 22 concordano le modalità di gestione della reciproca mobilità attiva e passiva, in modo da assicurare la continuità delle prestazioni a favore dei cittadini, e trasmettono la relativa proposta alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

La colonna h) della tabella 2 riporta inoltre la suddivisione delle impegnative assegnate alle Aziende ULSS articolate in impegnative di primo e secondo livello assistenziale. Nelle impegnative di secondo livello assistenziale sono ricomprese le impegnative per le ex HRSA, che con LR 2/2006 sono state assimilate ai nuclei di RSA. Sono escluse dal conteggio quelle relative ai SAPA e SVP.

La colonna i) della tabella 2 rappresenta il limite massimo di posti previsti dalla programmazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, di cui all'art. 7 della LR 22/02, e all'esercizio e all'accreditamento di cui alla DGR 84/2007 . Nell'ambito di tali posti sono ricompresi i posti autorizzati per i SAPA. Sono esclusi quelli autorizzati per SVP.. .

Sono escluse dal conteggio di cui alla colonna h) le impegnative per l'accoglienza di persone anziane religiose accolte nei servizi autorizzati per religiosi.

6) Modalità di rendicontazione alla Regione e sistema informativo.

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente provvedimento con apposito atto si procederà ad emanare le disposizioni per la rendicontazione alla Regione delle Aziende ULSS rispetto alle impegnative emesse e alle risorse assegnate in sede di riparto del Fondo Sanitario, prevedendo che tale rendicontazione sia effettuata sulla base delle impegnative equivalenti alle giornate di effettivo utilizzo delle stesse. La rendicontazione verificata dall'Azienda ULSS competente per territorio dovrà comprendere inoltre i rendiconti per singolo Centri di Servizio accreditato esistente nel proprio territorio sulla base dei modelli approvati dalla Giunta Regionale.

La Direzione Regionale per i Servizi Sociali e la Direzione Regionale per il servizio informatico socio-sanitario sono incaricate alla predisposizione degli indirizzi e delle modalità operative che definiscano l' assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione attraverso l'implementazione del flusso regionale di cui alle DGR ( già individuate nella DGR 3632) e permettano una verifica gestionale costante dell'utilizzo delle risorse assegnate.

7) Indicazioni alle Aziende ULSS per la predisposizione del Piano della non autosufficienza per la residenzialità

Con DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007 è stato prevista la predisposizione e l'approvazione del Piano Locale della non autosufficienza per la residenzialità, quale strumento operativo del Piano di Zona, finalizzato alla attuazione a livello locale degli indirizzi di programmazione regionale. La stessa DGR prevedeva l'approvazione del PLNA entro 180 giorni dalla sua approvazione e a seguito dell'emanazione delle Linee Guida da parte della Giunta. Con il presente atto si provvede pertanto a determinare gli indirizzi necessari precisando che il Piano per la Non autosufficienza deve essere approvato dalle Conferenze dei Sindaci entro il 30/04/07, e costituisce piano settoriale che integra il Piano di Zona di cui alla DGR 3702/06.

Ai fini della predisposizione del PLNA si utilizzano le modalità e le procedure già previste per l'elaborazione dei Piani di Zona dei Servizi Sociali. In particolare le Conferenze dei Sindaci e le Aziende ULSS dovranno documentare in modo esplicito le modalità utilizzate per il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i soggetti territoriali coinvolti nel processo di programmazione con particolare riferimento agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali.

Il PLNA dovrà essere articolato necessariamente nei seguenti punti:

  1. analisi del fenomeno della non autosufficienza nel contesto territoriale dell'Azienda ULSS con indicazione degli obiettivi prioritari da perseguire nella programmazione territoriale;
  2. definizione del sistema dei servizi socio/sanitari esistenti sul territorio per le persone non autosufficienti, evidenziando il raccordo tra i servizi della domiciliarità e della residenzialità;
  3. definizione del sistema di accesso ai servizi residenziali con riferimento all'approvazione del regolamento unico di accesso ai servizi. A seguito dell' approvazione della nuova DGR 464/06, DGR 394 del 20 febbraio 2007 e sino alla conclusione del progetto sperimentale sui carichi assistenziali della scheda SVAMA, di cui alla DGR 2831 del 4 ottobre 2005l'UVMD con l'approvazione del progetto personalizzato si dovrà esplicitamente indicare il livello di intensità assistenziale appropriato ai bisogni della persona valutata, che comunque dovrà essere riportato nella impegnativa di residenzialità. Sino all'approvazione del progetto suddetto le UVMD possono utilizzare come riferimento quanto disposto sull'argomento dalla DGR 464/06.
  4. Articolazione del sistema di offerta esistente dei servizi residenziali. In tale sezione dovrà essere rappresentata la situazione dell'offerta residenziale presente sul territorio e comprendente, per ogni Centri di Servizio esistente nella zona, i seguenti aspetti: i riferimenti normativi e la data di autorizzazione al funzionamento, la capacità ricettiva totale, i posti letto autorizzati al funzionamento per non autosufficienti, i posti destinati al sollievo e all'accoglienza temporanea e gli eventuali posti letto per autosufficienti autorizzati. In particolare per i posti autorizzati per non autosufficienti dovrà essere esplicitato il numero di quelli dedicati all'accoglienza di 1° livello e quelli dedicati all'accoglienza di 2° livello, gli eventuali posti dedicati alle sezioni SAPA e SVP. Si specifica che ogni tipologia di posto dovrà comunque rientrare nella capacità ricettiva totale autorizzata. Nell'ambito dei posti di secondo livello devono essere ricompresi quelli identificati precedentemente come HRSA, che ai sensi della LR 2/06 sono stai riportati tra i posti di 2 livello. Vengono a cessare pertanto le disposizioni specifiche relative a tale tipologia di posti di residenzialità di cui alla DGR 1729/03, con particolare riferimento alla durata dell'accoglienza.
  5. Articolazione della programmazione e della qualificazione del sistema di offerta. In tale sezione deve essere indicato lo sviluppo della programmazione nel sistema della residenzialità, tenendo conto dei vincoli e dei limiti di cui alla tab. 2 Dovranno essere definiti in particolare l'allocazione dei posti autorizzati/accreditati all'assistenza di 1 livello e di 2 livello, secondo le indicazioni di cui alla DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007. La programmazione della rete di offerta entro i limiti di cui alla tab. 2 dovrà essere rappresentata in una apposita scheda articolata su 2 sezioni e dovrà indicare nella prima sezione la previsione dello sviluppo attuale e nella seconda sezione la previsione relativa alla nuove strutture. In questa sezione dovranno essere indicate le previsioni derivanti da atti, provvedimenti già in essere oppure da esiti di valutazione dalla Conferenza dei Sindaci rispetto ad eventuali nuovi insediamenti.Un' ulteriore scheda con analoga rappresentazione di programmazione dovrà riguardare la realizzazione di Centri Diurni Socio-sanitari.
  6. La realizzazione di progettualità innovative e sperimentali. Devono riguardare le modalità di raccordo tra domiciliarità e residenzialità oppure la sperimentazione di nuove modalità di accoglienza e potranno essere realizzati attraverso l'utilizzo flessibile di impegnative di residenzialità nella misura max del 1,5% del totale assegnato. La sperimentazione inserita nel PLNA potrà essere avviata solo dopo approvazione del relativo progetto da parte della Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

8)  Modalità di attuazione e fasi temporali

Il passaggio al modello organizzativo e gestionale delineato nel presente provvedimento coinvolge tutti gli attori del sistema e della rete dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone non autosufficienti, in un contesto attraversato da un profondo cambiamento determinato anche dall'avvio delle procedure di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di cui alla DGR 84/2007.

Il relatore propone inoltre di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali a dare adeguata e completa informazione agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali, del cambiamento del sistema, provvedendo ad un apposito piano di informazioni.

Al fine di monitorare e verificare costantemente l'attuazione degli indirizzi delineati nel presente provvedimento e di assicurare uniformità di applicazione nel territorio regionale, si propone l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso la Direzione per i Servizi Sociali costituito con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni degli Enti Gestori dei servizi residenziali , di 4 Direttori dei Servizi Sociali e del responsabile dell'Osservatorio sulla condizione della persona anziana e disabile di cui alla DGR 4139/06. Alla costituzione del Gruppo di Lavoro provvede con apposito atto il Dirigente Regionale per i Servizi Sociali. Il gruppo per il monitoraggio delle situazioni e dell'andamento dei singoli territori può essere integrato da rappresentanti dei diversi attori del sistema, Comuni, Enti Gestori dei servizi e Aziende ULSS, che permettano di comprendere, verificare e indirizzare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.

A tale scopo il Gruppo di lavoro è incaricato della redazione di report specifici sull'andamento delle disposizioni di cui al presente atto riferendo alla Giunta Regionale entro 6 mesi dall'approvazione del presente provvedimento e comunque entro la data del 31/10/07.

Le Aziende ULSS con decorrenza 01/07/2007 per il rilascio delle impegnative di accesso ai Centri di Servizio residenziali della regione utilizzano il modello, Allegato A al presente provvedimento.

Entro il 30/04/07 le Aziende ULSS inoltre provvederanno a trasmettere alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali copia del Regolamento Unico di residenzialità approvato secondo le indicazioni di cui alla DGR 38/06 e successive modifiche ed integrazioni. Entro la stessa data del 30/04/07 le Aziende ULSS approvano il Piano locale per la non autosufficienza secondo le indicazioni del presente provvedimento che costituisce parte integrante del Piano di Zona dei servizi sociali e ne trasmettono copia alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, che provvede alla verifica della congruità con la programmazione regionale. In caso di evidente difformità le Conferenze dei Sindaci e le Aziende ULSS provvedono alle necessarie modifiche ed integrazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento".

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale".

VISTA la Legge Regionale n°22 del 16 agosto 2002;

VISTA la Legge Regionale n°1 del 30 gennaio 2004;

VISTA la DGR n°751 del 10 marzo 2000;

VISTA la DGR n°2313 del 21 luglio 2000;

VISTA la DGR n°464 del 18 febbraio 2006;

VISTA la DGR n°38 del 17 gennaio 2006;

VISTA la DGR n°84 del 16 gennaio 2007;

VISTA la DGR n°394 del 20 febbraio 2007.

delibera

  1. di approvare gli indirizzi e le indicazioni alle Aziende ULSS e agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali per persone anziane non autosufficienti così come espressi nella parte motiva del presente provvedimento, che costituisce parte integrante del presente atto;
  2. di stabilire che con decorrenza 01/07/2007 le Aziende ULSS rilasciano l'impegnativa di residenzialità, secondo il modello regionale Allegato A al presente provvedimento, alle persone non autosufficienti valutate dall'UVMD e inserite nella graduatoria del Registro Unico di residenzialità, articolata secondo il Centri di Servizio prescelto dalla persona e secondo il livello di intensità assistenziale definito nel progetto individuale approvato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale;
  3. di stabilire con decorrenza 01/07/2007, a modifica di quanto stabilito con DGR 2313 del 21/07/2000, che gli enti gestori di servizi residenziali accreditati ai sensi della LR 22/02, o allo stato autorizzati all'esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente, regolano i rapporti economici relativi alla quota di rilievo sanitario riconosciuta dalla Regione direttamente con l'Azienda ULSS che ha emesso l'impegnativa di residenzialità di cui al punto 2), al quale provvede entro i termini previsti nella parte motiva al presente provvedimento;
  4. di approvare l'aggiornamento del fabbisogno di residenzialità come previsto dalla LR 1/04 art.34 e DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007 e rappresentato nella colonna h) della tabella 1 Allegato B al presente provvedimento;
  5. di approvare l'assegnazione delle impegnative di residenzialità alle Aziende ULSS per l'anno 2007 così come rappresentato alla colonna h) della tab 2 Allegato C al presente provvedimento;
  6. di approvare gli indirizzi e le linee guida per la predisposizione del Piano locale della Non Autosufficienza da parte della Conferenza dei Sindaci e delle Aziende ULSS, come previsto dalle DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007, così come espressi nella parte motivata del presente provvedimento;
  7. di stabilire che il Piano di cui al punto 6. dovrà essere inviato alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro il 30/04/2007;
  8. di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali a dare adeguata e completa informazione agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali, del cambiamento del sistema, provvedendo ad un apposito piano di informazioni;
  9. di incaricare il Dirigente Servizi Sociali alla costituzione dei un apposito gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del presente provvedimento, con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni degli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali, di 4 Direttori dei Servizi Sociali e del responsabile dell'Osservatorio sulla condizione della persona anziana e disabile di cui alla DGR 4139/06.

(seguono allegati)

457_AllegatoA_195757.pdf
457_AllegatoB_195757.pdf
457_AllegatoC_195757.pdf

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