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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 30 gennaio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4131 del 19 dicembre 2006

Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:

L'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità ed alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative e che tali accordi divengano efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) tesa al recepimento dei contenuti degli stessi.

Il 22 giugno 2006 è stato sottoscritto, tra Regioni, Province autonome e Federterme, un accordo con il quale si provvede a disciplinare, tra le parti, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005.

Tale accordo è stato inviato ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e sull'argomento sono state svolte apposite riunioni tecniche. In occasione di tali riunioni i rappresentanti delle regioni hanno consegnato una nuova versione delle tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali per l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi in favore degli assistiti INPS e INAIL.

Nel corso di una successiva riunione tecnica i rappresentati del Ministero della salute hanno manifestato la disponibilità ad esprimere il nulla osta al recepimento del testo dell'Accordo da parte della Conferenza Stato - Regioni, rappresentando alcune richieste.

Le Regioni hanno trasmesso, alla Conferenza Stato - Regioni, il parere favorevole di Federterme sulle richieste avanzate dal Ministero della salute e ritenute accoglibili in sede tecnica dalle Regioni medesime. Il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze hanno preso atto dell'assenso manifestato da Federterme.

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 31 ottobre 2006, con atto rep. 2663, ha espresso l'intesa sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005.

Tale intesa, ai fini del recepimento dell'Accordo in parola, prevede, quindi, alcune modifiche che vengono di seguito riportate:

-                      l'espunzione dall'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, al punto "B - Tariffe termali", primo capoverso, delle parole "tale incremento è definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno";

-                      la sostituzione delle Tabelle A e B, allegate al predetto Accordo, con quelle consegnate nel corso di una riunione tecnica del 17 luglio, che costituiscono parte integrante dell'Intesa oggetto del recepimento da parte del presente provvedimento;

-                      la coerenza ed il coordinamento delle modalità di raccolta e trasmissione dati per l'analisi ed il controllo della spesa termale (punto C. dell'Accordo) con il sistema Informativo Sanitario in via di ridefinizione;

-                      il dare atto da parte delle Regioni e delle Province autonome della sostenibilità a proprio carico della maggiore spesa rispetto al quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge finanziaria 2005.

Si propone, pertanto, di recepire l'intesa sopra menzionata, così come riportata nell'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, dando atto, contestualmente, che le tariffe delle prestazioni termali da riconoscersi, con decorrenza 1 gennaio 2005 alle Aziende termali accreditare, sono quelle riportate nella medesima intesa. Le tariffe vanno applicate per la remunerazione di cicli di cui il cui inizio è avvenuto dalla data del 1 gennaio 2005 in poi e pertanto i cicli di cura già iniziati prima della suddetta data vanno remunerati ancora con le tariffe in vigore nell'anno 2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323

VISTA l'intesa della conferenza Stato - Regioni, rep. n. 2663 del 31 ottobre 2006]

delibera

1)                     di recepire l'Intesa sull'Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

2)                     di dare atto, conseguentemente, che le tariffe delle prestazioni termali da riconoscersi con decorrenza 1 gennaio 2005 alle Aziende termali accreditate sono quelle riportate nell'intesa di cui al punto 1);

3)                     di precisare che le suddette tariffe vanno applicate per la remunerazione di cicli di cui il cui inizio è avvenuto dalla data del 1 gennaio 2005 in poi e che pertanto i cicli di cura già iniziati prima della suddetta data vanno remunerati ancora con le tariffe in vigore nell'anno 2004;

Allegato (omissis)

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