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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3879 del 12 dicembre 2006
Ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME", sita in Comune di Sommacampagna (VR). - Revoca precedente D.G.R. n. 2383 del 01.08.2006. (L.R. 44/82).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:
con deliberazione n. 2383 del 01.08.2006 la Giunta Regionale ha autorizzato la ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l, con sede a S.Bonifacio (VR) via Camporosolo n. 198 ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME", sita in Comune di Sommacampagna (VR).
Prima della consegna o notifica del sopracitato provvedimento di autorizzazione sono stati rilevati, dalla competente struttura, alcuni errori materiali nella individuazione degli elaborati progettuali allegati e nella stesura di una prescrizione nel provvedimento medesimo.
Con nota in data 27.10.2006 prot. n. 618328/57.02 il Dirigente del Servizio Cave e Miniere della Direzione Geologia ed Attività Estrattive ha comunicato al Segretario Ambiente e Territorio, al Dirigente della Direzione Geologia ed Attività Estrattive ed all'Assessorato competente quanto segue: "Prodromicamente alla proposizione alla Giunta Regionale della deliberazione di cui all'oggetto con Nostra nota in data 04.07.2006 prot.n. 400772/57.02 sono stati chiesti alla ditta richiedente elaborati di progetto integrativi e specificativi degli indirizzi assunti.
La ditta con nota in data 14.07.2006, acquisita al prot. n. 429505/57.02, ha trasmesso gli elaborati richiesti (vedasi D.G.R. n. 2383/2006 pag. 5 - III° capoverso) conformandoli in due integrazioni:
La deliberazione è stata quindi predisposta secondo la documentazione della precitata seconda soluzione richiesta (B) ed in tal senso la Giunta Regionale si è pronunciata.
Per mero errore materiale la scrivente Direzione ha vistato, quali elaborati correlati alla citata D.G.R. di autorizzazione, quelli trasmessi dalla ditta come integrazione (A) anzichè quelli oggetto di approvazione (B) ed inoltre nella deliberazione medesima vi sono alcune imperfezioni di battitura e trascrizione.
La deliberazione di autorizzazione non è stata notificata alla ditta richiedente nè ritirata dalla medesima e non sono state inviate le copie corredate dagli elaborati a Comune e Provincia. La medesima è stata tuttavia pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto.
Occorre quindi provvedere alla rettifica, integrazione e specificazione della citata deliberazione di autorizzazione; ed in tal senso si sta provvedendo."
Al fine della semplificazione dell'azione amministrativa risulta peraltro più consono provvedere alla revoca della precedente deliberazione n. 2383 del 01.08.2006 e redigere un nuovo provvedimento di autorizzazione che, pur non discostandosi nella sostanza dal precedente, riporti le necessarie correzioni, integrazioni e specificazioni.
La ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l, con sede a S. Bonifacio (VR) in via Camporosolo n. 198, con domanda in data 15.10.2004, pervenuta in Regione il 08.11.2004, prot. n. 730574/46.02, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME", sita in Comune di Sommacampagna (VR).
Della domanda é stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna (VR), a partire dal 15.11.2004, e nei giorni successivi alla pubblicazione sono state presentate numerose opposizioni ed osservazioni, controdedotte in sede di C.T.R.A.E..
Il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con deliberazione n. 63 del 20.12.2004, ha espresso parere contrario al progetto presentato.
Con nota n. 801017/46.02 del 07.12.2004, pervenuta al Presidente della C.T.P.A.C. di Verona il 13.12.2004, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..
Il segretario della C.T.P.A.C., con telefax in data 06.07.2005, ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 04.06.2005, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
E' stata sentita la C.T.R.A.E., la quale, nella seduta del 27.10.2005, ha verificato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, non soggetta né a vincolo paesaggistico né a vincolo idrogeologico, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto ed ha espresso parere favorevole al progetto presentato, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).
Con riferimento alle varie osservazioni ed opposizioni pervenute sia antecedentemente alla seduta C.T.R.A.E. del 27.10.2005, per le quali si rimanda al sopra menzionato allegato A, che successivamente, si rileva che le medesime vertono essenzialmente sui seguenti argomenti:
1) mancata conformità urbanistica;
2) mancata considerazione del piano comunale per l'attività di cava;
3) irregolare procedura della Commissione Provinciale;
4) assenza della procedura V.I.A.;
5) mancato rispetto dell'art. 14 della legge regionale n. 44/82;
6) eccesso di potere della C.T.R.A.E.;
7) mancata verifica della disponibilità di superficie di cui al'art. 13 della L.R. 44/82;
8) diversità nelle modalità di presentazione dei dati nelle relazioni tecniche a disposizione della C.T.R.A.E..
Si chieriscono quindi i sopracitati argomenti.
1) Con riferimento alla mancata conformità urbanistica, si rileva che l'area sulla quale verrà effettuata l'attività estrattiva risulta essere classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Sommacampagna quale zona territoriale omogenea "E agricola, sottozona E2", rispondente ai dettami di cui all'art. 13, I° comma, della L.R. 44/82. In merito poi al vincolo urbanistico derivante dalla presenza della "Corte Ceolara" (classificata dal P.R.G. vigente del Comune di
Sommacampagna ai sensi della L.R. 24/1985 e delle vigenti norme in materia urbanistica "corte di antica origine") che stabilisce e norma una fascia di rispetto dalla medesima, pur nel rispetto dei pareri espressi dalla Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali con nota in data 28.07.2005 prot. n. 542513/47.01 e del parere C.T.R.A.E., dai quali emerge che il citato rispetto non costituisce vincolo ostativo per lo svolgimento dell'attività estrattiva richiesta, risulta necessario e opportuno provvedere, in via cautelare, a concludere l'esito dell'istanza, in riduzione rispetto alla domanda mantenendo il ciglio superiore di scavo esterno al vincolo di P.R.G. relativo alla Corte Ceolara. Tutto ciò in sintonia e a seguito della successiva interpretazione della norma di P.R.G. espressa dal Comune con delibera di Consiglio n. 10 del 20.03.2006.
Per quanto attiene alle destinazioni urbanistiche si conferma la fattibilità dell'intervento sia per gli aspetti già evidenziati nel decreto di autorizzazione della cava CASETTA in Comune di Sommacampagna e nell'autorizzazione della vicina cava, che per le valenze urbanistiche correlate alle "corti di antica origine" censite ai sensi della L.R. 24/1985 e appartenenti alla zone e agricola, come da consolidati pronunciamenti delle Strutture urbanistiche regionali competenti, e correlate prassi amministrative. Ad ogni buon conto, la scelta proposta dalla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive di ridurre e ricondurre, in via cautelare, l'intervento all'esterno del limite di rispetto posto dal P.R.G. per 200 m a tutela della Corte Ceolara dirime ogni questione.
2) In relazione alla mancata considerazione delle indicazioni pianificatorie comunali in merito allo svolgimento dell'attività di cava si rileva che tale materia, ai sensi delle vigenti norme, è di competenza regionale. E' regolamentata, infatti, dalla L.R. 07.09.1982, n. 44, ed in particolare l'articolo 44 della medesima, con gli allegati 1 e 2, costituisce la prima regolamentazione dell'attività di cava nel Veneto. Ad ogni buon conto l'argomento è stato considerato ed è stato rilevato che il sito in questione è adiacente ad un'attività di cava in essere e che non risultano elementi ostativi allo svolgimento dell'attività di cava richiesta (vedasi al riguardo le foto aeree dell'intero contesto di zona: Allegato B al presente provvedimento).
3) In merito ad una presunta irregolarità procedurale relativamente a prescrizioni riguardanti la viabilità da e per la cava, si rileva che tale prescrizione espressa nel parere C.T.R.A.E. del 27.10.2005 recita: "regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale secondo le vie alternative proposte dalla ditta richiedente ed indicate negli elaborati integrativi presentati alla Provincia e in Regione il 15.06.2005, prot. 436843/46.02, ovvero secondo viabilità alternative consentite". Tale prescrizione, così come recepita dal presente provvedimento, consente al Comune (vista la nota del medesimo in data 01.09.2005, prot. 14405) l'opportunità di concordare i percorsi che la ditta potrà utilizzare per l'accesso alla cava, anche in ragione del fatto che le proposte avanzate dalla ditta medesima (ed alle quali fa riferimento la prescrizione della C.T.P.A.C. di Verona) risultano essere tutte quelle praticabili. D'altro verso si rileva che una delle viabilità di accesso all'area è ora utilizzata dalla vicina cava. Si rileva peraltro che la viabilità, ed in particolare la viabilità pubblica, non rientra fra gli aspetti propri e costitutivi del progetto di cava. Costituisce un aspetto aggiunto da considerarsi come tanti altri di carattere generale. Elementi e aspetti che tuttavia non sono ovviamente soggetti a pubblicazione o ripubblicazione. Peraltro tutti gli aspetti relativi all'istanza "de quo" sono stati ampiamente e ripetutamente pubblicizzati in incontri, dibattiti, riunioni pubbliche, dalla stampa, ecc. e certamente, nel concreto, non sono mancati strumenti e occasioni per esprimere osservazioni e opposizioni. Si ricorda al riguardo che ai comitati locali è stata consentita anche la partecipazione alla C.T.R.A.E..
4) Per quanto attiene l'assenza della procedura V.I.A., il progetto in argomento non ne è stato assoggettato dal momento che non possiede i requisiti previsti ossia non supera le soglie dimensionali di superficie e produzione annua di materiale indicate nella L.R. n. 10/99. L'intervento è sì posto nelle vicinanze di un altro intervento di cava ma è separato da questo da un canale di irrigazione consortile. Le due attività di cava sono, inoltre, diverse una dall'altra nonché gestite da ditte diverse con progetti e programmi diversi.
5) Con riferimento al presunto mancato rispetto di quanto stabilito all'art. 14 della L.R. 44/82 in merito alla ricomposizione ambientale del sito di cava, il Comune di Sommacampagna dissente dalla prescrizione adottata dalla C.T.R.A.E., che recita testualmente: "stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari, ai sensi dell'art. 1 della legge 21.12.2001, n. 443, commi 17, 18 e 19, come modificati dall'art. 3 della legge 306 del 31.10.2003, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°". L'opposizione del Comune verte sul presunto eccesso di potere che tale prescrizione evidenzia, autorizzando l'impiego di materiale non richiesto dalla ditta e sulla supposizione che sia stato imposto l'impiego dei sopra citati materiali in alternativa al terreno vegetale, nonostante il progetto di coltivazione non indichi in alcun punto che la ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. intenda effettuare selezione e lavorazione dei materiali di cava e autorizzando di riflesso tale attività all'interno dell'area di cava. Il Comune sottolinea inoltre, a suo avviso, l'illogicità della prescrizione presumendo una incompatibilità con le modalità ricompositive generiche stabilite dalla L.R. 44/82, con il risanamento paesaggistico dell'area, ossia la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e paesaggistici in rapporto alla situazione preesistente e circostante, e con un'altra prescrizione che recita "...i terreni saranno restituiti all'agricoltura previa ridistribuzione del terreno esistente precedentemente accantonato " nonché, sempre secondo presunzioni comunali, con l'impossibilità di coltivare un terreno conformato da materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari.
6) Per quanto attiene al presunto eccesso di potere sollevato dal Comune nei confronti della C.T.R.A.E. si evidenzia che tale commissione, in quanto organo tecnico consultivo della Giunta Regionale, ha il diritto-dovere di proporre prescrizioni e scelte a modificazione ed integrazione del progetto di cava presentato per migliorarne la funzionalità, la sicurezza della coltivazione e della sistemazione ambientale. La prescrizione oggetto di opposizione da parte del Comune non prevede in alcun modo la sostituzione del terreno vegetale accantonato nel corso dei lavori di escavazione con i materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari, prevede invece di integrare il terreno vegetale con i materiali prospettati che sarebbero stati impiegati originariamente in via principale nella ricostituzione della area di cava che ricadeva all'interno della fascia di rispetto della "Corte Ceolara". Non trova inoltre alcuna sussistenza agronomica l'affermazione del Comune (¿dimostrata impossibilità¿) per la quale sia "impossibile" coltivare un terreno costituito da materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari. La C.T.R.A.E. infatti si è espressa in tutt'altro verso e l'esperienza acquisita in materia dalla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive lo dimostra concretamente con vari esempi. Da ciò deriva anche l'insussistenza delle affermazioni relative al non rispetto delle modalità ricompositive dettate dalla L.R. 44/82 di risanamento paesaggistico dell'area, ossia la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e paesaggistici in rapporto alla situazione preesistente e circostante e la restituzione deiterreni all'agricoltura. Di contro, anche attraverso l'impiego contestuale dei materiali sopra citati, unitamente al terreno vegetale scoticato e presente in loco, non solo tende ad incrementare lo spessore del suolo agrario da ridistendere a lavori di estrazione conclusi, sia sul fondo cava che sulle scarpate, ma anche a migliorarne le qualità di composizione per aumentare la produttività del suolo e la sua capacità vegetativa. Infine non vi è alcuna relazione di causa ed effetto tra il contenuto della più volte menzionata prescrizione e l'autorizzazione all'istallazione di impianti di prima lavorazione all'interno dell'area di cava: il reperimento dei materiali citati può avvenire presso qualsiasi impianto anche esterno alla cava purché il materiale utilizzato risponda alle caratteristiche richieste e stabilite all'art. 1 della legge 21.12.2001, n. 443, commi 17, 18 e 19, come modificati dall'art. 3 della legge 306 del 31.10.2003 ed in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005 e all'art. 186 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006. Ad ogni buon conto anche al fine di evitare incomprensioni ed a seguito degli aggiornamenti in itinere al D.Lgs. 152/2006 la prescrizione viene precisata al punto n. 3) lettera n) del dispositivo confermando l'utilità dei materiali citati, ai fini della ottimale ricomposizione del sito, e il rispetto di tutte le norme in vigore al momento dell'utilizzo. Per quanto attiene agli impianti di prima lavorazione dei materiali di cava, di cui sopra, questi possono essere richiesti dalla ditta indipendentemente dalla prescrizione inserita all'interno del provvedimento di autorizzazione e/o indipendentemente dalle previsioni progettuali: la loro presenza, per prassi consolidata, viene regolata dall'art. 21 della L.R. 44/82 e l'autorizzazione all'installazione di competenza comunale è obbligatoria, subordinata al possesso dell'autorizzazione alla coltivazione di cava e di durata pari alla durata della stessa attività estrattiva, al termine della quale devono essere demoliti.
Ad ogni buon conto, al fine di chiarire ogni dubbio, la citata prescrizione è stata specificata come di seguito al punto 3), lettere c) ed n) del deliberato.
7) In relazione alla presunta mancata verifica della disponibilità di superficie di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 a fronte di tre domande in fase istruttoria, di cui una assoggettata a procedura V.I.A., essa è totalmente priva di fondamento. Tale verifica non solo è stata eseguita ma è, altresì, stata effettuata in via propedeutica all'espressione di parere da parte della C.T.R.A.E.. Infatti, se la superficie delle attività esistenti (in atto e non) assommata a quella delle domande in fase istruttoria presentate in forma compiuta (con la L.R. 44/1982 o la V.I.A.) antecedentemente a quella in esame avesse superato il valore della superficie residua riferita al 3% della zona omogenea E agricola "ai sensi del D.M. 02.04.1968 n. 1444" del Comune, l'istanza avrebbe avuto un parere istruttorio contrario. La C.T.R.A.E. nel 1996 ha solamente ratificato una consolidata procedura di applicazione della norma nel corso degli anni, proprio per fugare e dirimere dubbi e controversie nel merito. Tale sistema di valutazione interessa ed ha interessato tutti i Comuni della Regione Veneto assoggettati alla prescrizione dell'art. 13 della L.R. 44/82 e non esclusivamente e recentemente il Comune di Sommacampagna. L'area "di cava" soggetta ai "lavori di coltivazione" è infatti quella "di scavo" e non quella più ampia che assorbe anche le pertinenze, ovvero quella "della cava" (dalla quale spesso ma non sempre differisce) che in moltissimi casi comprende i terreni in disponibilità o in proprietà della ditta richiedente, estranei all'attività vera e propria di coltivazione. Da tale fondamento e certezza deriva la possibilità o meno di aprire o ampliare cave nei diversi Comuni degli allegati 1 e 2. In tali termini è stata eseguita la verifica anche per la cava "CORTE BETLEMME", dalla quale è emersa l'esistenza di una "ampia disponibilità" di area (fino a raggiungere il 3%) della zona omogenea E agricola del Comune di Sommacampagna anche nel caso in cui l'esito di tutte le richieste in data antecedente quella in argomento fosse positivo. Questo dato è stato peraltro riportato nella tabella riassuntiva relativa alle superfici di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 nella relazione istruttoria a disposizione della C.T.R.A.E.. Il calcolo effettuato dal Comune di Sommacampagna è in ogni caso "viziato" da un errore di partenza nel considerare la superficie totale "della cava" (superficie di cava più pertinenze) quella da computare per la verifica di quanto previsto all'art. 13 della L.R. 44/82.
Si rileva altresì che l'istanza per l'apertura e coltivazione della cava di ghiaia "CAMILLE", ubicata nel comune di Sommacampagna, presentata in Regione il 01.04.2003 antecedentemente alla domanda di apertura e coltivazione della cava "CORTE BETLEMME" (15.10.2004), è stata da pochi giorni archiviata a seguito di rinuncia espressa da parte della ditta istante e quindi la citata "ampia disponibilità" è ulteriormente aumentata.
8) Infine, per quanto riguarda le presunte diversità circa le modalità di presentazione dei dati nelle relazionei tecniche a disposizione della C.T.R.A.E., si fa notare che le tabelle sulle riserve di materiali cui fa riferimento il Comune di Sommacampagna sono riportate nell'argomento n. 13 Varie ed Eventuali -Volumi di Materiali di Cava Estraibili Annualmente. Tali tabelle facevano parte di una prevista discussione in merito ad altro argomento diverso dal punto n. 4, relativo alla domanda per l'apertura e coltivazione della cava "CORTE BETLEMME". Peraltro tali tabelle attengono a raccolte di dati derivanti dalla statistica. Va rilevato di contro che la Provincia di Verona acquisisce gran parte del materiale "ghiaia e sabbia" dalla provincia di Brescia, con rilevante impatto di natura logistica, ambientale e sul sistema dei trasporti, stante la sostanziale carenza di offerta di tali materiali di cava nella provincia stessa.
Successivamente, con nota in data 01.06.2006, pervenuta in Regione tramite telefax il 05.06.2006 prot. n. 346105/57.02, la ditta S.E.I. Società Escavazioni Inerti s.r.l., nel richiedere riscontro alla richiesta di coltivazione a suo tempo presentata e giunta al termine del proprio iter istruttorio, si è dichiarata disponibile anche a «...considerare un'eventuale indicazione della Regione di allontanare "pro bono pacis" o per ulteriori approfondimenti nei confronti dell'unico elemento degno di un minimale residuale ed ininfluente rilievo, l'ambito della legittima attività richiesta dalla Corte Ceolara... ».
Vista la delibera del Consiglio Comunale di Sommacampagna n. 10 del 20.03.2006 che rileva una propria e diversa lettura della norma di P.R.G., con nota in data 04.07.2006 prot. n. 400772/57.02 la Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive ha ritenuto opportuno richiedere, in via cautelare, alla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. la trasmissione di documentazione progettuale di recepimento di quanto prescritto dalla C.T.R.A.E. e di quanto chiesto dal Comune in merito alla tutela di P.R.G. della Corte Ceolara. Tutto ciò in assenza di una univoca lettura in merito alle norme stesse riferite al rispetto urbanistico nei confronti della corte stessa. Tale documentazione di recepimento e di adeguamento in riduzione del piano di coltivazione della cava in oggetto specificata limita il ciglio superiore di scavo al limite definito dal P.R.G. per la fascia di rispetto della Corte Ceolara evitando, per l'intero ambito di cava, qualsiasi smottamento nel corso dell'estrazione e quindi precisando il limite di inclinazione sull'orizzontale della scarpata di scavo, previa verifica di stabilità, e l'impostazione ricompositiva stabilita dall'art. 44 lettera h) della L.R. 44/82. La documentazione richiesta correlativamente esprime il ricalcolo della quota finale di scavo derivante dall'applicazione di quanto previsto all'art. 44 lettera g) della L.R. 44/82 e conseguentemente il ricalcolo dei volumi complessivamente coinvolti, in riduzione.
Con nota in data 14.07.2006, pervenuta in Regione il 14.07.2006 prot. n. 429505/57.02 del 18.07.2006, la ditta S.E.I. Società Escavazioni Inerti s.r.l. ha trasmesso la documentazione di recepimento così come richiesta ribadendo nel contempo "che la qualificazione urbanistica della Corte Ceolara da parte del vigente P.R.G. non determina la necessità della distanza di rispetto prevista dall'art. 44 lett. g) L.R.V. n. 44/82 in tema di distanza dalle Z.T.O. diverse da quella agricola" nonchè "che detta interpretazione, oltre che basata sugli argomenti richiamati nel parere legale già fornito, è stata fatta propria dalla amministrazione in indirizzo che ha già concesso alla attigua cava "CEOLARA" di ampliarsi all'interno della supposta fascia di rispetto, così come risulta documentalmente dallo stesso allegato B alla Vostra nota qui riscontrata". Al riguardo la ditta ha inviato anche una integrazione coerente con le sole indicazioni espresse dalla C.T.R.A.E.
Per quanto attiene alla documentazione integrativa richiesta ed inviata dalla ditta si rileva inoltre che la medesima esprime una modalità di scavo delle scarpate in sintonia con i criteri generali assunti dalla Regione ma diversa da quella espressa dal progetto originario. Al riguardo, ed in questa fase del procedimento, si ritiene congruo mantenere le modalità originariamente richieste e viene assunta conseguentemente la prescrizione a specificazione di cui al punto 3) lettera m) del dispositivo.
Tale prescrizione inoltre chiarisce che le attività di coltivazione (estrazione, stoccaggio e parcheggio dei materiali e mezzi, ricomposizione etc.) e quindi tutte le attività di cava devono svolgersi nell'"area di cava", intesa come area di effettivo scavo. A seguito delle prescrizioni statuite e delle modificazioni in corso al D.Lgs. 152/2006 va altresì congruamente precisata la prescrizione di cui al punto 3) lettera n). Le attività di coltivazione si svolgeranno quindi tutte all'interno dell'area di cava (area di scavo) e non all'interno delle aree pertinenziali facenti parte dell'"area della cava" (area di scavo + aree pertinenziali). Vedesi a riguardo le tavole integrative n. 02, 03 e 04 - linea verde tratteggiata - acquisite al prot. n. 499505/57.02 del 18.07.2006.
In merito a quanto asserito dalla ditta nella prima osservazione sopra riportata va precisato che la Regione, fermi restando i pronunciamenti intervenuti, in assenza di una univoca lettura condivisa anche dall'Amministrazione comunale, in merito alle norme di P.R.G. riferite al rispetto urbanistico nei confronti della Corte Ceolara, ritiene consono, nel rispetto del parere C.T.P.A.C. - C.T.R.A.E. e della Direzione Urbanistica, in via cautelare adeguare in riduzione il piano di coltivazione proposto dalla istanza di cava "CORTE BETLEMME". Al riguardo si ricorda la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Sommacampagna, n. 10 del 20.03.2006, successiva al parere C.T.R.A.E., precisando che in via cautelare, nel dubbio, risulta consono aderire alle interpretazioni delle norme di P.R.G. avanzata dal Comune come precisato nel parere della Direzione Urbanistica che precisa come tale "adempimento" sia posto in capo al Comune.
Si ricorda, inoltre, al riguardo che la C.T.P.A.C. della Provincia di Verona ha demandato alle Direzioni Regionali competenti verifiche in merito alla coltivabilità della porzione di cava rientrante nella fascia di rispetto della Corte Ceolara, stabilendo che, qualora tale coltivabilità risultasse non perseguibile, di provvedere allo stralcio di tale porzione. In via cautelare si provvede in tal senso precisando che tutti gli ulteriori adeguamenti stabiliti non confliggono con il parere C.T.P.A.C. e lo completano.
Relativamente a quanto dichiarato nella seconda osservazione contenuta nella nota della ditta S.E.I. Società Escavazioni Inerti s.r.l. datata 14.07.2006, si specifica che la variante al P.R.G. del Comune di Sommacampagna che introduce la fascia di rispetto dalla corte rurale così come individuati negli elaborati grafici di P.R.G., è stata approvata con D.G.R. n. 2544 del 13.09.2002 e quindi in data recente.
Tutto ciò premesso l'assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E., le relative prescrizioni e motivazioni così come integrate dalla proposte della Direzione Regionale competente. Riferisce, inoltre, che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare la richiesta di cui trattasi. Infatti, in relazione al parere della C.T.R.A.E. ed alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile anche rispetto alle esigenze di tutela ambientale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la domanda della ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l in data 15.10.2004, pervenuta in Regione il 08.11.2004, prot. n. 730574/46.02 di apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME", sita in Comune di Sommacampagna (VR);
VISTA la nota in data 04.07.2006 prot. n. 400772/57.02 con la quale la Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive opportunamente richiesto alla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. la documentazione progettuale di recepimento sia di quanto prescritto dalla C.T.R.A.E. che di quanto motivato in via cautelare con la presa d'atto delle statuizioni del della deliberazione del Consiglio Comunale di Sommacampagna n. 10 del 20.03.2006 per quanto attiene all'interpretazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente in merito al vincolo di rispetto dalla Corte Ceolara. Tutto ciò in sintonia con le statuizioni della C.T.P.A.C. e valutato e bilanciato ogni contrapposto interesse;
RILEVATA l'assenza di una univoca lettura in merito alle norme stesse riferite al rispetto urbanistico nei confronti della Corte Ceolara e la necessità quindi di stralciare in via cautelare la modesta porzione di "scavo" ubicata nell'ambito del vincolo di rispetto dalla corte come indicato nel P.R.G.;
VISTA la nota in data 14.07.2006, pervenuta in Regione il 14.07.2006 prot. n. 429505/57.02 del 18.07.2006, e l'allegata documentazione integrativa specificativa di recepimento inviata dalla ditta S.E.I. Società Escavazioni Inerti s.r.l.. Tale prevalente documentazione integra, assorbe e sostituisce la corrispondente documentazione di progetto a seguito del recepimento delle prescrizioni precedentemente evidenziate ed è costituita da un elaborato di relazione tecnica e dalle tavole nn. 2, 3, 4, 5, 6, e 7;
ATTESO CHE la documentazione progettuale precedentemente evidenziata risulta rispettare il dettato della L.R. 44/1982, coerente, armonica sia rispetto alla documentazione progettuale originaria che al più ampio contesto di zona, ed in parziale riduzione areale rispetto all'istanza di autorizzazione alla coltivazione della cava "CORTE BETLEMME";
VISTA la nota in data 27.10.2006 prot. n. 618328/57.02 del Servizio Cave e Miniere della Direzione Geologia ed Attività Estrattive con la quale è stata evidenziata la presenza di alcuni errori materiali di battitura e trascrizione in alcuni passi e prescrizioni del medesimo provvedimento;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 2383 del 01.08.2006;
VISTA la L.R. 7 Settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 Febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;
VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;
ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni e gli intervenuti adeguamenti e tra questi anche quelli richiesti in via cautelare, tesi alla riduzione e allocazione dell'area di cava soggetta a scavo all'esterno della fascia di rispetto stabilita dal P.R.G. per la Corte Ceolara. Il parere C.T.R.A.E. si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);]
delibera
Allegato (omissis)
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