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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3938 del 12 dicembre 2006
Approvazione bando per la realizzazione di interventi di formazione professionale per "Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori" in attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 23/06/2003 n. 195, integrativo del D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 e dell'Accordo Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano del 26/01/2006. Anno formativo 2006/2007 (L.R. 10/1990 e successive modifiche)
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi, riferisce quanto segue:
Con il Decreto Legislativo 23/06/2003 n. 195 è stato modificato ed integrato il precedente Decreto Legislativo 19/09/2004 n. 626 per quanto concerne l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori come previsto dall'art. 21 della Legge n. 39/2002.
Il succitato Decreto n. 195/2003 stabilisce che i soggetti che intendono svolgere tali mansioni devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità con accesso all'Università) ed essere in possesso di un attestato di frequenza rilasciato dopo la partecipazione ad uno specifico corso di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi con verifica finale dell'apprendimento. Tali corsi saranno organizzati oltre che dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche da altri enti quali Università, ISPESL, INAIL, ecc. come indicato all'art. 2 comma 3 del succitato decreto.
Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione inoltre sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi e contenuti definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L'art. 3, secondo comma, del citato D. Lgs. 195/2003 stabilisce che, fino all'istituzione dei corsi di formazione ordinari per la formazione dell'addetto o del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, possono svolgere tali funzioni i soggetti che sono in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e che abbiano frequentato specifici corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni.
Conseguentemente, in attesa dell'istituzione dei corsi ordinari previsti all'art. 2 del citato D. Lgs. 195/2003 e in considerazione dell'elevato fabbisogno sul territorio regionale delle suddette figure professionali, con deliberazioni n. 748 del 19/03/2004 e n. 1118 del 18/03/2005, la Giunta Regionale ha approvato due bandi per la presentazione di progetti mirati alla realizzazione di interventi di formazione professionale a carattere transitorio per Addetto e responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori. A seguito dell'istruttoria i singoli percorsi formativi sono stati approvati con Decreti del Dirigente regionale della Direzione n. 611 del 9/07/2004 e n. 596 del 6/09/2005.
In data 26 gennaio 2006, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha approvato l'Accordo per l'attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del citato D.Lgs. 195/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14/02/2006 per la realizzazione degli interventi ordinari di formazione professionale per Addetto e Responsabile dei Servizi di Protezione dei Lavoratori.
Il succitato Accordo prevede due tipologie di destinatari dei percorsi formativi:
1) soggetti che non hanno mai esercitato la professione di ASPP e di RSPP;
2) soggetti che hanno già svolto e/o svolgono tale attività.
La stessa articolazione degli interventi formativi risulta strutturata in moduli:
Il modulo B ha credito temporaneo in quanto i soggetti interessati sono tenuti a frequentare l'aggiornamento quinquennale. La definizione del quadro orario relativo a ciascuno dei contenuti formativi per ogni singolo settore di attività è stata curata dalla Direzione Prevenzione, la quale ha altresì determinato le linee guida con nota prot. n. 557700/50.0342 del 29/09/2006.
I soggetti proponenti i progetti formativi devono essere Organismi di formazione professionale accreditati per gli ambiti della Formazione Superiore e/o Continua e iscritti nell'elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30/10/2003 e successive integrazioni e modifiche, ai sensi della L.R. 19/2002.
Ciascun percorso formativo dovrà rispettare l'articolazione, la durata e i contenuti formativi dei singoli moduli come riportati nel bando Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
I singoli percorsi formativi, riconosciuti ai sensi della L.R. 10/1990, senza oneri a carico del bilancio regionale, dovranno realizzarsi secondo le disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi è il 14/02/2007: per attivazione si intende il completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo. Nel rispetto dei termini stabiliti per la verifica della sperimentazione prevista dall'Accordo sancito in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 26/01/2006, l'attività formativa dovrà obbligatoriamente concludersi con le verifiche finali entro il 14/02/2008. I risultati di detta sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che hanno sottoscritto il suddetto Accordo per eventuali adeguamenti in sede di Conferenza Stato Regioni.
La frequenza ai corsi è obbligatoria per almeno il 90% del monte/ore previsto per singolo modulo e al termine degli stessi, previo superamento delle verifiche intermedie e finali di valutazione come specificate nel bando Allegato A al presente provvedimento, sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza come da modello Allegato B, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
L'art. 8 bis del decreto legislativo n. 626/1994 introdotto dal D. Lgs. N. 195/2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, la partecipazione a corsi formativi di aggiornamento con periodicità quinquennale secondo la durata ed i contenuti di cui al punto 9 dell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si tratta quindi, con il presente provvedimento, di approvare il bando per la realizzazione dei percorsi formativi a carattere ordinario e di aggiornamento previsti dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 195/2003.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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