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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3484 del 07 novembre 2006
L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: medicina di laboratorio: individuazione requisiti specifici per l'accreditamento istituzionale e modifica liste di verifica relative ai requisiti di autorizzazione all'esercizio
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue :
Fra i numerosi provvedimenti attuativi della L.R. n. 22 del 16.8.2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche la definizione dei requisiti specifici di accreditamento per la medicina di laboratorio, fattispecie di struttura prevista dal D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004.
E' stato a tal fine costituito, dall'Agenzia Socio Sanitaria del Veneto, un apposito gruppo di lavoro, del quale sono state chiamate a fare parte la Direzione regionale per i Servizi Sanitari, e, in rappresentanza delle Aziende sanitarie del Veneto e delle Associazioni delle strutture ospedaliere e ambulatoriali private (Anisap, Aiop, Aris, Confindustria Veneto) alcuni professionisti competenti in materia.
Il gruppo di lavoro è giunto alla definizione e piena condivisione dei requisiti specifici di accreditamento, considerati validi per la valutazione della qualità delle strutture che erogano prestazioni di medicina di laboratorio; essi sono riportati nel documento allegato (allegato A) che si sottopone all'approvazione della Giunta Regionale e che integra il Manuale di attuazione della L.R. n. 22/2002 approvato con D.G.R. n. 2501/2004.
In tale sede si ritiene altresì opportuno rivedere le liste di verifica contenenti i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture di medicina di laboratorio, al fine di armonizzarle con quelle relative ai requisiti generali delle strutture sanitarie e degli ambulatori specialistici, anch'essi applicabili alle strutture di cui trattasi. Vengono a tale fine eliminati, tra i requisiti organizzativi, quelli relativi al personale (medico e tecnico), già contenuti nelle liste relative ai requisiti generali delle strutture sanitarie e degli ambulatori specialistici. Le nuove liste sono riportate nel documento allegato (allegato B) di cui si propone l'approvazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale ilseguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione in argomento ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto- il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
VISTOil D.Lgs. n. 229/1999
VISTAla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22
VISTAla D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004]
delibera
(seguono allegati)
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