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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3109 del 10 ottobre 2006
Piani Locali per la Domiciliarità: verifica di congruità.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il VicePresidente, dott. Liu, riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 39 del 17.1.2006 la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni applicative per la predisposizione dei Piani Locali per la Domiciliarità da parte dei Comuni e delle Aziende ULSS del Veneto, prevedendo che detti Piani Locali, approvati in forma di proposta dalle Conferenze dei Sindaci, siano sottoposti al visto di congruità regionale per gli aspetti indicati nella stessa DGR n. 39/2006, prima della loro approvazione definitiva e del recepimento da parte delle Aziende ULSS.
Visto di congruità: elementi di valutazione
Gli elementi di contenuto sui quali si esprime il visto di congruità regionale, desunti dalle disposizioni applicative di cui alla citata DGR n. 39/2006 e illustrati nell'allegato A del presente provvedimento, sono riassumibili come segue:
Nucleo di valutazione
Il relatore propone inoltre che la valutazione della congruità delle proposte di PLD, la cui presentazione da parte delle Conferenze dei Sindaci ai competenti uffici regionali era prevista per il 15.9.2006, sia affidata a un nucleo di valutazione composto dai seguenti tre esperti: dr. Mauro Niero dell'Università di Verona, dr. Fabrizio Panozzo dell'Università di Venezia, dr. Michele Maglio, Dirigente Regionale dell'Unità Complessa Non Autosufficienza.
L'Osservatorio regionale sulla Condizione delle Persone Anziane, presso l'Az. ULSS n. 12, è incaricato di curare gli aspetti organizzativi e gestionali del nucleo di valutazione dei PLD, nell'ambito delle attività di supporto all'avvio dei Piani Locali per la Domiciliarità, di cui alla DGR n. 460 del 28.2.2006.
Il Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali è delegato ad esprimere, con proprio decreto, il visto di congruità regionale sulle proposte di PLD pervenute dalle Conferenze dei Sindaci, previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione.
Sulla base del visto di congruità, le Conferenze dei Sindaci potranno procedere entro il 15.11.2006 all'approvazione definitiva del PLD e i Direttori Generali delle Aziende ULSS a deliberarne il recepimento, in modo che le disposizioni contenute nei PLD vengano applicate con decorrenza 1° gennaio 2007 nell'intero territorio regionale.
Soglie di ISEE dei richiedenti le prestazioni
Nel corso delle attività di monitoraggio regionale sullo stato di elaborazione dei PLD è emersa l'esigenza di fornire precisa interpretazione all'indicazione regionale riferita alla situazione economica dei destinatari del sistema della domiciliarità, oggetto del punto 4.1 del documento allegato alla citata DGR n. 39/2006. Nel merito si conferma che, per l'accesso agli interventi a completo carico delle risorse regionali (assegni di cura finanziati dalla Regione e servizio di telesoccorso e telecontrollo), è determinato in € 14.100,00, calcolato sui redditi 2004, incrementato per gli anni successivi dell'indice ISTAT della variazione annua del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, il valore dell'ISEE familiare, al di sopra del quale non si ha diritto all'accesso agli interventi di sostegno economico e al di sotto del quale non si ha l'obbligo di compartecipare al costo delle prestazioni ricevute.
Nell'ambito della propria autonomia e titolarità delle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali, i Comuni sono chiamati a definire, in sede di Piano Locale per la Domiciliarità, criteri omogenei per l'intero territorio di ULSS per la predisposizione dei regolamenti comunali relativi agli altri interventi di sostegno alla domiciliarità che rientrano nella competenza degli Enti Locali, con particolare riguardo al servizio di assistenza domiciliare e alla compartecipazione dell'utente al costo del servizio sulla base della situazione economica familiare.
Modalità amministrativo-contabili di trasferimento delle risorse agli enti
Il documento allegato alla citata DGR n. 39/2006 prevede, al punto 11, che la Giunta Regionale definisca le modalità amministrativo-contabili di trasferimento agli enti territoriali delle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del PLD. In merito a ciò, il relatore propone di stabilire quanto segue.
Per quanto riguarda gli assegni di cura, il PLD indica per ogni Comune qual è l'ente competente alla gestione delle domande dei cittadini e qual è l'ente, se diverso, che introiterà dalla Regione le relative risorse e le liquiderà ai beneficiari. La Regione provvederà a definire, in maniera omogenea per l'intero territorio regionale, i moduli di domanda e di rilevazione e valutazione del bisogno, nonché i criteri di calcolo dell'assegno di cura riconoscibile. Sulla base di tali criteri, la Regione determinerà gli importi degli assegni di cura riconosciuti ai singoli beneficiari, entro i limiti delle risorse a ciò destinate dal PLD.
Per quanto riguarda i contributi regionali per l'assistenza domiciliare integrata assicurata dai Comuni, il PLD indica, per ogni Comune, qual è l'ente competente alla gestione delle domande dei cittadini e qual è l'ente, se diverso, cui la Regione corrisponderà i relativi contributi.
Le restanti risorse regionali verranno trasferite dalla Regione all'Azienda ULSS. Il PLD può indicare le modalità di utilizzo di tali risorse da parte dell'Azienda ULSS ovvero può rinviare a successivi specifici provvedimenti della Conferenza dei Sindaci l'approvazione dei programmi attuativi degli interventi di sollievo e degli altri interventi cui è destinata tale parte delle risorse regionali.
Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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