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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 03 ottobre 2006


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2852 del 12 settembre 2006

L.R. 52/78 art. 15. P.M.P.F. art. 55. D.Lgs. 22.01.2004 n. 42. Ditta: Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.. Comuni di Paderno del Grappa (TV) e Possagno (TV). Rinnovo dell'autorizzazione, ai fini dei vincoli idrogeologico, forestale e paesaggistico, alla prosecuzione dell'attività estrattiva all'interno della concessione mineraria denominata "Possagno" di cui alla D.G.R. n. 4146 del 17.09.1996.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Per effetto degli artt. 3 e 4 della Legge regionale 13 Settembre 1978, n. 52, ai sensi dell'art. 55 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento del 18 dicembre 1980, n. 83, ai fini del vincolo idrogeologico, in relazione all'art. 19 lettera A, punto m e lettere C e D del R.D. 1126/26, l'apertura e l'esercizio delle miniere, ivi compresi gli eventuali mezzi superficiali esplorativi ed eventuali discariche, non possono effettuarsi senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento riguarda la richiesta della ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede in Via Caorsana, 14 - Piacenza (PC), datata 10.04.2006 e acquisita al protocollo unico regionale con il n. 238999/48.0306 del 13.04.2006, di autorizzazione, ai fini dei vincoli idrogeologico, forestale e paesaggistico, alla prosecuzione dell'attività estrattiva (lavori di coltivazione mineraria e sistemazione ambientale) in Comune di Paderno del Grappa (TV), nell'ambito dei Fogli catastali 4 e 5 - mappali vari, nonché in Comune di Possagno (TV) nell'ambito dei Fogli catastali 7 e 10 - mappali vari, all'interno della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno".

La coltivazione mineraria di tale area, posta nella parte Sud - Ovest della concessione, è stata autorizzata dalla Giunta Regionale con precedenti deliberazioni n. 3822 del 20.07.1982, n. 1917 del 26.04.1994 e n. 4146 del 17.09.1996.

In particolare con il provvedimento n. 4146 del 17.09.1996, la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., concessionaria della miniera "Possagno", è stata autorizzata, per una durata di anni dieci, ai fini dei vincoli idrogeologico, forestale e paesaggistico, a eseguire i lavori relativi alla prosecuzione della coltivazione mineraria (a parziale modifica e integrazione degli interventi previsti con la deliberazione n. 1917 del 26.04.1994), in conformità agli elaborati progettuali datati 13.06.1996.

La concessione mineraria "Possagno" nei Comuni di Paderno del Grappa e Possagno (TV), inizialmente rilasciata alla ditta Cementi Piave S.p.A. per una superficie di 224,30 ettari, con Decreto dell'Ing. Capo del Corpo delle Miniere - Distretto Minerario di Padova in data 02.09.1957, intervenuti ulteriori decreti di trasferimento dell'intestazione della concessione, rinnovo e riduzione di superficie, è stata infine intestata alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. con Decreto dell'Ing. Capo del Corpo delle Miniere - Distretto Minerario di Padova in data 28.02.1994, per una superficie di 127,19 ettari.

Successivamente, in riscontro a specifica istanza presentata in data 30.10.2002 dalla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., ai sensi degli art. 11 e 23 della L.R. 10/99, la Giunta Regionale del Veneto, con procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A., ha disposto, con deliberazione n. 3362 del 07.11.2003, la riperimetrazione della concessione mineraria "Possagno" (per una superficie complessiva di 92 ettari), rinnovandola contestualmente per anni 20, e autorizzando altresì, ai fini dei vincoli idrogeologico, forestale e paesaggistico, l'esercizio dell'attività estrattiva (lavori di coltivazione e sistemazione ambientale) nell'ambito della concessione mineraria di nuova definizione, la quale ora prevede anche la coltivazione di un cantiere nell'area Nord - Est, adiacente a quello in esercizio nell'area Sud - Ovest già autorizzato con DGR n. 4146 del 17.09.1996.

L'istanza della ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. pervenuta in data 13.04.2006 al protocollo unico regionale con il n. 238999/48.0303, oggetto di esame con il presente provvedimento, è finalizzata a ottenere il rinnovo dell'autorizzazione dell'autorizzazione idrogeologica, forestale e paesaggistica rilasciata con deliberazione di Giunta Regionale n. 4146 del 17.09.1996, in modo da consentire la razionale prosecuzione della coltivazione mineraria dell'area Sud - Ovest della concessione. All'istanza è allegata specifica documentazione progettuale aggiornata, che si raccorda con il progetto di coltivazione e sistemazione finale approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 3362 del 07.11.2003.

L'istanza della ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., completa dei relativi elaborati progettuali, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni di Possagno e di Paderno del Grappa rispettivamente dal 21.04.2006 al 06.05.2006 e dal 26.04.2006 al 11.05.2006, senza seguito di osservazioni od opposizioni.

Il Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia, unitamente al Presidente della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici di Treviso, ha effettuato specifico sopralluogo sull'area della concessione mineraria "Possagno", dal quale, a seguito della presa visione di tutti gli elaborati presentati e della verifica dei lavori di sistemazione finora eseguiti dalla ditta, è emerso quanto segue:

-      sulla base delle prescrizioni impartite dalla Giunta Regionale e delle indicazioni formulate dal Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia non si tratta di istanza di variante a quanto già approvato ma di istanza di rinnovo dell'autorizzazione nei riguardi degli aspetti idrogeologici-forestali e ambientali-paesaggistici, rilasciata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 4146 del 17.09.1996 relativamente al cantiere Sud - Ovest;

-      il progetto si uniforma e razionalizza con il progetto di coltivazione e sistemazione finale approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 3362 del 07.11.2003;

-      in particolare, per uniformarsi alle scadenze autorizzative relative al progetto approvato con DGR n. 3362/2003, la ditta con l'istanza in argomento ha chiesto l'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico e forestale fino all'anno 2013 e l'autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico fino all'anno 2008.

Con nota pervenuta al protocollo unico regionale il 12.06.2006 al n. 355289/48.0306 la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. ha inoltre trasmesso la Relazione Paesaggistica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Il Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia con lettera prot. n. 413314/480306.05 del 10.07.2006, ha trasmesso, alla Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici di Treviso, per il dovuto esame ed il rilascio del parere di competenza, l'istanza della ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. unitamente ai connessi elaborati di progetto, formulando la propria relazione istruttoria.

Nella seduta del 17.07.2006, la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici di Treviso, ha esaminato la succitata istanza e tutta la connessa documentazione progettuale e amministrativa, e considerato che:

-      si è presa visione di tutti gli elaborati presentati ed illustrati dai tecnici progettisti con sopralluogo nelle varie aree interessate dai lavori;

-      si sono verificati i lavori di sistemazione e recupero ambientale sinora eseguiti in base alle prescrizioni impartite dalla Giunta Regionale e alle indicazioni formulate dal Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia;

-      il progetto appare esaustivo in merito al lavori da eseguirsi, articolato sia a livello di descrizione tecnica che di elaborati progettuali con riferimento alle varie fasi lavorative, ivi comprese le sistemazioni ambientali previste;

-      la Relazione Paesaggistica pervenuta al protocollo unico regionale il 12.06.2006 con il n.355289/48.0306, appare esaustiva, e pertanto è da approvarsi con l'atto finale della Giunta Regionale;

-      l'area interessata dalla coltivazione fino ad ora non ha comportato problematiche di ordine idrogeologico;

-      il Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia ha istruito la pratica con parere favorevole all'accoglimento della richiesta di cui trattasi con le prescrizioni contenute nella nota di trasmissione;

-      concordando sul contenuto delle prescrizioni, si ritiene comunque che i compiti di vigilanza siano strettamente collegati alle materie per cui viene espresso il parere, per cui sarà interessato il Servizio Forestale per gli aspetti del vincolo idrogeologico e la Direzione Urbanistica per gli aspetti ambientali-paesaggistici;

ha espresso, con voto n. 197, parere favorevole, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 13.09.1978 n. 52, dell'art. 55 delle P.M.P.F. e dell'art. 159 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, all'accoglimento dell'istanza della ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. di autorizzazione (in qualità di rinnovo della precedente autorizzazione rilasciata con deliberazione di Giunta Regionale n. 4146 del 17.09.1996) alla prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria e sistemazione ambientale in Comune di Paderno del Grappa (TV), nell'ambito dei Fogli catastali 4 e 5 - mappali vari, nonché in Comune di Possagno (TV) nell'ambito dei Fogli catastali 7 e 10 - mappali vari, all'interno della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno",subordinando l'autorizzazione all'osservanza delle prescrizioni indicate dal Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia con nota prot. n. 413614 del 10.07.2006.

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici di Treviso con voto n. 197 del 17.07.2006, con la presente deliberazione, si ritiene di autorizzare, ai fini del vincolo idrogeologico, del vincolo forestale e del vincolo paesaggistico, la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede in Via Caorsana, 14 - Piacenza (PC), alla prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria e sistemazione ambientale in Comune di Paderno del Grappa (TV), nell'ambito dei Fogli catastali 4 e 5 - mappali vari, nonché in Comune di Possagno (TV) nell'ambito dei Fogli catastali 7 e 10 - mappali vari, all'interno della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno", con l'obbligo dell'osservanza di tutte le prescrizioni richiamate nel succitato voto della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici di Treviso, che vengono riportate nel deliberato del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone alla approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Direzione Foreste ed Economia montana ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42;

VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;

VISTA la L.R. 30.01.1997, n. 6;

VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;

VISTO l'art. 55 delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale, n. 3822 del 20.07.1982, n. 1917 del 26.04.1994 e n. 4146 del 17.09.1996;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2803 del 04.10.2002;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3362 del 07.11.2003, assunta ai sensi degli art. 11 e 23 della L.R. 10/99;

VISTA l'istanza della ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., acquisita al protocollo unico regionale con il n. 238999/48.0306 del 13.04.2006;

SENTITA la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici di Treviso che con voto n. 197 del 17.07.2006 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria e sistemazione ambientale in argomento, quale rinnovo della precedente autorizzazione di cui alla DGR n. 4146 del 17.09.1996;

PRESO ATTO che il parere espresso dalla Commissione è formulato ai soli fini del vincolo idrogeologico, del vincolo forestale e del vincolo paesaggistico, ed è subordinato all'osservanza di specifiche prescrizioni, che vengono riportate nel dispositivo del presente provvedimento;]

delibera

1)      Di dichiarare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2)      Di autorizzare, ai fini del vincolo idrogeologico, del vincolo forestale, del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 55 delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale, dell'art. 15 della L.R. 13.09.1978 n. 52, dell'art. 159 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede in Via Caorsana, 14 - Piacenza (PC), alla prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria e sistemazione ambientale in Comune di Paderno del Grappa (TV), nell'ambito dei Fogli catastali 4 e 5 - mappali vari, nonché in Comune di Possagno (TV) nell'ambito dei Fogli catastali 7 e 10 - mappali vari, all'interno della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno", in conformità agli elaborati di progetto datati marzo 2006, presentati dalla ditta con nota acquisita al protocollo unico regionale al n. 238999/48.0306 del 13.04.2006; quale rinnovo della precedente autorizzazione rilasciata con deliberazione di Giunta Regionale n. 4146 del 17.09.1996.
3)      Di approvare, ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, la Relazione Paesaggistica, presentata dalla dittaIndustria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. e acquisita al protocollo unico regionale il 12.06.2006 al n. 355289/48.0306.
4)      Di stabilire, in merito all'autorizzazione di cui al precedente punto 2), che:

a)      la validità dell'autorizzazione nei riguardi del vincolo idrogeologico e del vincolo forestale, ai sensi dell'art. 55 della P.M.P.F. e dell'art. 15 della L.R. 52/78, è fissata al 31.12.2013;

b)      la validità dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, è fissata al 31.12.2008; fatta salva la facoltà del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di annullare l'autorizzazione medesima nei termini previsti dall'art. 159 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.

5)      Di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 2) sostituisce e assorbe quanto autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4146 del 17.09.1996, e che gli elaborati progettuali presentati dalla ditta con nota acquisita al protocollo regionale n. 238999/48.0306 del 13.04.2006sostituiscono e assorbono gli elaborati progettuali relativi all'autorizzazione rilasciata con DGR n. 4146 del 17.09.1996.
6)      Di vincolare la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., nell'ambito della autorizzazione di cui al precedente punto 2), all'osservanza sia di quanto disposto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale che delle seguenti prescrizioni in conformità al voto 197 del 17.07.2006della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici di Treviso:
a)      deve venire nominato un Direttore dei lavori responsabile dell'andamento dei lavori nonché, di supporto, un tecnico geologo e un tecnico forestale che seguiranno nel tempo per la parte di competenza l'andamento dei lavori; i nominativi dei tecnici individuati dovranno essere comunicati al Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia e al Genio Civile di Treviso;
b)      alla fine di ogni anno deve essere trasmessa al Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia la relazione tecnica a firma dei tecnici di cui al punto a), con l'indicazione dei lavori e ripristini ambientali e idrogeologico-forestali eseguiti nel corso dell'anno supportati da idonea planimetria sovrapponibile con le planimetrie di progetto presentate (planimetrie dello stato attuale), ivi compresa la presentazione della stessa documentazione per l'area di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3362 del 07.11.2003;
c)      si dà atto che rimangono vincolati i depositi cauzionali effettuati ai sensi delle D.G.R. n. 1917 del 26.04.1994 e n. 4146 del 17.09.1996 (rispettivamente pari a € 25.822,84 e a € 25.822,84), nonchè l'ulteriore deposito cauzionale prestato per la coltivazione dell'ampliamento della miniera autorizzata con D.G.R. n. 3362 del 07.11.2003 (pari a € 50.000,00);
d)      i lavori nelle due aree di cantiere autorizzate devono procedere in modo uniforme al fine di evitare problematiche di ordine idrogeologico ed ambientale;
e)      tutti i lavori devono essere eseguiti come da elaborati progettuali presentati, con particolare riferimento agli interventi di sistemazione ambientale e idraulico-forestale, in particolare:

  1. tutto il cappellaccio di materiale terroso, non idoneo per l'utilizzo industriale, deve essere accatastato in loco e riutilizzato a fine coltivazione per pareggiare le superfici a nudo, così da creare un substrato il più possibile idoneo ad ospitare le specie arboree, arbustive ed erbacee per il recupero a verde di tutta l'area;
  2. tutte le acque, sia superficiali che profonde, di qualsiasi origine e/o provenienza, devono essere incanalate e fatte confluire fino ai compluvi sottostanti e già esistenti, in modo da non innescare dissesti vari;
  3. devono essere adottate tecniche bioingegneristiche (idrosemina, graticciate vive e/o morte, viminate, ecc.) in quelle aree di possibili smottamenti di terreno superficiale al fine di un pronto recupero a verde di tutte le superfici;
  4. su tutta l'area così recuperata devono essere poste a dimora piante di latifoglie come da progetto, per favorire il ritorno il più possibile rapido del bosco, non solo per scopi di riassetto idrogeologico, ma anche di recupero ambientale delle miniere;
  5. i sesti di impianto ed il numero di piantine ad ettaro devono essere come da progetto e comunque non rigorosamente schematici in modo da favorire sia la mescolanza delle specie che la loro dislocazione il più naturale possibile;
  6. gli stessi interventi di cui ai punti precedenti devono essere effettuati nelle aree già sistemate negli anni precedenti, dove vi sono da eseguire risarcimenti e nelle aree di recente rinverdimento dove non sono state ancora effettuate le piantumazioni;
  7. tutti lavori descritti devono essere riconosciuti ben eseguiti dal Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia, restando obbligato il concessionario a mantenerli in perfetto stato, in caso diverso si procederà a norma di legge;
  8. la Ditta deve garantire la perpetuità dei lavori di ripristino ambientale e garantire il buon attecchimento degli arbusti e delle piante messe a dimora, procedendo negli anni futuri a tutte le cure colturali del caso, ivi i previsti risarcimenti;
  9. devono essere inoltre osservate le eventuali disposizioni tecnico operative che il Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia riterrà opportuno assumere durante il corso dei lavori, e per una corretta salvaguardia idrogeologica dell'area;
  10. devono costantemente verificarsi la stabilità delle scarpate e le specifiche condizioni geostrutturali locali degli ammassi rocciosi;
  11. nella realizzazione del previsto bacino devono osservarsi le prescrizioni tecniche di progetto e in particolare:

-        deve evitarsi di tagliare il piededegli strati impartendo al fronte del previsto diaframma una pendenza massima inferiore a quella degli strati con coefficienti di sicurezza come da progetto ovvero superiori in base ai controlli del direttore lavori e diretti collaboratori tecnici;
-        deve essere prevista una continua verifica dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso durante l'approfondimento degli scavi con controllo costante della stabilità dei fronti di scavo e particolare attenzione agli stillicidi e alle venute d'acqua che si possono originare;
-        devono costantemente verificarsi la tenuta idrica del diaframma anche con riferimento alla eventuale presenza di condotti carsici ovvero faglie anomale anche con il posizionamento di strumenti di osservazione;
-        in ogni caso qualsiasi anomalia deve essere subito segnalata al Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia e al Genio Civile di Treviso con indicazione dei provvedimenti posti in essere per la risoluzione della stessa;

f)        è vietato procedere ad interventi diversi da quelli di progetto nonché procedere a qualsiasi lavoro in aree diverse da quelle di progetto;
g)      al termine dei lavori deve essere presentata certificazione di regolare esecuzione sottoscritta dalla Direzione Lavori, nonché dagli altri tecnici incaricati, con relativi elaborati riportanti lo stato finale;
7)      Sono fatti salvi i diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione necessaria sulla base di specifiche norme di settore, sono fatte altresì salve le norme urbanistiche vigenti la cui osservanza è demandata alla responsabilità del Sindaco dei Comuni interessati dai lavori.
8)      Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.

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