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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 29 agosto 2006


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2467 del 01 agosto 2006

L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:

Fra i numerosi provvedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche la definizione dei requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture di Medicina Trasfusionale, fattispecie previstadal Manuale di attuazione approvato con DGRV n. 2501 del 06/08/2004. E' stato a tal fine costituito un apposito gruppo di lavoro, rappresentativo delle strutture di Medicina Trasfusionale delle Aziende Sanitarie del Veneto (Belluno, Mirano, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza), al quale hanno anche partecipato: il CRAT (Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali), il CRCC (Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione), la SIMTI (Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia), le Associazioni dei donatori di sangue AVIS e FIDAS, nonché l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto. Il gruppo di lavoro è giunto alla definizione e piena condivisione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio. La definizione di tali requisiti specifici di autorizzazione è stata attuata con sinergia e contestualità con la normativa italiana in materia già approvata e in via di approvazione, utilizzando la partecipazione di alcuni componenti del gruppo di lavoro ai tavoli tecnici nazionali.

I requisiti specifici sono stati integrati con i requisiti generali dell'ambulatorio specialistico, là dove applicabili. Tali requisiti, sottoposti all'approvazione della Giunta, sono considerati validi per la valutazione della qualità delle strutture che erogano prestazioni di Medicina Trasfusionale.

Il documento, i cui contenuti si sottopongono all'approvazione della Giunta Regionale, integra il Manuale di attuazione sopra citato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale ilseguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTOil D.Lgs. n. 191 del 19 Agosto 2005;
VISTAla Legge n. 219 del 21 Ottobre 2005;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002;
VISTA la DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004;
VISTAla Direttiva della Commissione Europea 2005/62/CE del 30 settembre 2005;]

delibera

1             di approvare la definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture di Medicina Trasfusionale come risulta dall'allegato A, parte integrante del presente atto;
2             di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad inserire le suddette liste di verifica come parti integranti del Manuale di attuazione della L.R. n. 22/2002 di cui alla DGRV n. 2501/2004.

(seguono allegati)

2467_AllegatoA_191182.pdf

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