Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 29 agosto 2006


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2383 del 01 agosto 2006

Ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME", sita in Comune di Sommacampagna (VR). (L.R. 44/82).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

la ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l, con sede a S. Bonifacio (VR) in via Camporosolo n. 198, con domanda in data 15.10.2004, pervenuta in Regione il 08.11.2004, prot. n. 730574/46.02, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME", sita in Comune di Sommacampagna (VR).

Della domanda é stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna (VR), a partire dal 15.11.2004, e nei giorni successivi alla pubblicazione sono state presentate numerose opposizioni ed osservazioni, controdedotte in sede di C.T.R.A.E..

Il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con deliberazione n. 63 del 20.12.2004, ha espresso parere contrario al progetto presentato.

Con nota n. 801017/46.02 del 07.12.2004, pervenuta al Presidente della C.T.P.A.C. di Verona il 13.12.2004, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..

Il segretario della C.T.P.A.C., con telefax in data 06.07.2005, ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 04.06.2005, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

E' stata sentita la C.T.R.A.E., la quale, nella seduta del 06.10.2005, ha verificato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, non soggetta né a vincolo paesaggistico né a vincolo idrogeologico, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto ed ha espresso parere favorevole al progetto presentato, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).

Con riferimento alle varie osservazioni ed opposizioni pervenute sia antecedentemente alla seduta C.T.R.A.E. del 06.10.2005, per le quali si rimanda al sopra menzionato allegato A, che successivamente, si rileva che le medesime vertono essenzialmente sui seguenti argomenti:

-           mancata conformità urbanistica;
-           mancata considerazione del piano comunale per l'attività di cava;
-           irregolare procedura della Commissione Provinciale;
-           assenza della procedura V.I.A.;
-           mancato rispetto dell'art. 14 della legge regionale n. 44/82.

Con riferimento alla mancata conformità urbanistica, si rileva che l'area sulla quale verrà effettuata l'attività estrattiva risulta essere classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Sommacampagna quale zona territoriale omogenea "E agricola, sottozona E2", rispondente ai dettami di cui all'art. 13, I° comma, della L.R. 44/82. In merito poi al vincolo urbanistico derivante dalla presenza della "Corte Ceolara" (classificata dal P.R.G. vigente del Comune di Sommacampagna ai sensi della L.R. 24/1985 e delle vigenti norme in materia urbanistica "corte di antica origine") che stabilisce e norma una fascia di rispetto dalla medesima, pur nel rispetto dei pareri espressi dalla Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali con nota in data 28.07.2005 prot. n. 542513/47.01 e del parere C.T.R.A.E., dai quali emerge che il citato rispetto non appare costituire vincolo ostativo per lo svolgimento dell'attività estrattiva richiesta, risulta necessario e opportuno provvedere, in via cautelare, a concludere l'esito dell'istanza, in riduzione rispetto alla domanda mantenendo il ciglio superiore di scavo esterno al vincolo di P.R.G. relativo alla Corte Ceolara. Tutto ciò in sintonia e a seguito della successiva interpretazione della norma di P.R.G. espressa dal Comune con delibera di Consiglio n. 10 del 20.03.2006.

Per quanto attiene alle destinazioni urbanistiche si conferma la fattibilità dell'intervento sia per gli aspetti già evidenziati nel decreto di autorizzazione della cava CASETTA in Comune di Sommacampagna e nell'autorizzazione della vicina cava, che per le valenze urbanistiche correlate alle "corti di antica origine" censite ai sensi della L.R. 24/1985 e appartenenti alla zone e agricola, come da consolidati pronunciamenti delle Strutture urbanistiche regionali competenti, e correlate prassi amministrativ. Ad ogni buon conto, la scelta proposta dalla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive di ridurre e ricondurre, in via cautelare, l'intervento all'esterno del limite di rispetto posto dal P.R.G. per 200 m a tutela della Corte Ceolara dirime ogni questione.

In relazione alla mancata considerazione delle indicazioni pianificatorie comunali in merito allo svolgimento dell'attività di cava si rileva che tale materia, ai sensi delle vigenti norme, è di competenza regionale. E' regolamentata, infatti, dalla L.R. 07.09.1982, n. 44, ed in particolare all'articolo 44 della medesima che, con gli allegati 1 e 2, costituisce la prima pianificazione dell'attività di cava nel Veneto. Ad ogni buon conto le indicazioni del Comune sono state considerate ed è stato rilevato che il sito in questione è adiacente ad un'attività di cava in essere e che non risultano elementi ostativi allo svolgimento dell'attività di cava richiesta (vedasi al riguardo le foto aeree dell'intero contesto di zona: Allegato B al presente provvedimento).

In merito ad una presunta irregolarità procedurale relativamente a prescrizioni riguardanti la viabilità da e per la cava, si rileva che tale prescrizione espressa nel parere C.T.R.A.E. del 27.10.2005 recita: "regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale secondo le vie alternative proposte dalla ditta richiedente ed indicate negli elaborati integrativi presentati alla Provincia e in Regione il 15.06.2005, prot. 436843/46.02, ovvero secondo viabilità alternative consentite". Tale prescrizione, così come recepita dal presente provvedimento, consente al Comune (vista la nota del medesimo in data 01.09.2005, prot. 14405) l'opportunità di concordare i percorsi che la ditta potrà utilizzare per l'accesso alla cava, anche in ragione del fatto che le proposte avanzate dalla ditta medesima (ed alle quali fa riferimento la prescrizione della C.T.P.A.C. di Verona) risultano essere tutte quelle praticabili. D'altro verso si rileva che una delle viabilità di accesso all'area è ora utilizzata dalla vicina cava. Si rileva peraltro che la viabilità, ed in particolare la viabilità pubblica, non rientra fra gli aspetti propri e costitutivi del progetto di cava. Costituisce un aspetto aggiunto da considerarsi come tanti altri di carattere generale. Elementi e aspetti che tuttavia non sono ovviamente soggetti a pubblicazione o ripubblicazione. Peraltro tutti gli aspetti relativi all'istanza "de quo" sono stati ampiamente e ripetutamente pubblicizzati in incontri, dibattiti, riunioni pubbliche, dalla stampa, ecc. e certamente, nel concreto, non sono mancati strumenti e occasioni per esprimere osservazioni e opposizioni. Si ricorda al riguardo che ai comitati locali è stata consentita anche la partecipazione alla C.T.R.A.E..

Per quanto attiene l'assenza della procedura V.I.A., il progetto in argomento non ne è stato assoggettato dal momento che non possiede i requisiti previsti ossia non supera le soglie dimensionali di superficie e produzione annua di materiale indicate nella L.R. n. 10/99. L'intervento è sì posto nelle vicinanze di un altro intervento di cava ma è separato da questo da un canale di irrigazione consortile. Le due attività di cava sono, inoltre, diverse una dall'altra nonché gestite da ditte diverse con progetti e programmi diversi. Se così non fosse, ogni ulteriore progetto di qualsiasi natura dovrebbe essere soggetto a V.I.A. perché correlato ad altri interventi ubicati nella medesima zona territoriale omogenea.

Con riferimento al presunto mancato rispetto di quanto stabilito all'art. 14 della L.R. 44/82 in merito alla ricomposizione ambientale del sito di cava, il Comune di Sommacampagna dissente dalla prescrizione adottata dalla C.T.R.A.E., che recita testualmente: "stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari, ai sensi dell'art. 1 della legge 21.12.2001, n. 443, commi 17, 18 e 19, come modificati dall'art. 3 della legge 306 del 31.10.2003, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°". L'opposizione del Comune verte sul presunto eccesso di potere che tale prescrizione evidenzia, autorizzando l'impiego di materiale non richiesto dalla ditta e sulla supposizione che sia stato imposto l'impiego dei sopra citati materiali in alternativa al terreno vegetale, nonostante il progetto di coltivazione non indichi in alcun punto che la ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. intenda effettuare selezione e lavorazione dei materiali di cava e autorizzando di riflesso tale attività all'interno dell'area di cava. Il Comune sottolinea inoltre, a suo avviso, l'illogicità della prescrizione presumendo una incompatibilità con le modalità ricompositive generiche stabilite dalla L.R. 44/82, con il risanamento paesaggistico dell'area, ossia la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e paesaggistici in rapporto alla situazione preesistente e circostante, e con un'altra prescrizione che recita "...i terreni saranno restituiti all'agricoltura previa ridistribuzione del terreno esistente precedentemente accantonato " nonché, sempre secondo presunzioni comunali, con l'impossibilità di coltivare un terreno conformato da materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari.

L'eccesso di potere imputato alla C.T.R.A.E. è palesemente inesistente. Tale commissione, in quanto organo tecnico consultivo della Giunta Regionale, ha il diritto-dovere di proporre prescrizioni e scelte a modificazione ed integrazione del progetto di cava presentato per migliorarne la funzionalità, la sicurezza della coltivazione e della sistemazione ambientale. La prescrizione oggetto di opposizione da parte del Comune non prevede in alcun modo la sostituzione del terreno vegetale accantonato nel corso dei lavori di escavazione con i materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari, prevede invece di integrare il terreno vegetale con i materiali prospettati che sarebbero stati impiegati originariamente in via principale nella ricostituzione della area di rispetto dalla "Corte Ceolara". Non trova inoltre alcuna sussistenza agronomica l'affermazione del Comune (¿dimostrata impossibilità¿) per la quale sia "impossibile" coltivare un terreno costituito da materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari. La C.T.R.A.E. infatti si è espressa in tutt'altro verso e l'esperienza acquisita in materia dalla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive lo dimostra concretamente con vari esempi. Da ciò deriva anche l'insussistenza delle affermazioni relative al non rispetto delle modalità ricompositive dettate dalla L.R. 44/82 di risanamento paesaggistico dell'area, ossia la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e paesaggistici in rapporto alla situazione preesistente e circostante e la restituzione deiterreni all'agricoltura. Di contro, anche attraverso l'impiego contestuale dei materiali sopra citati, unitamente al terreno vegetale scoticato e presente in loco, non solo tende ad incrementare lo spessore del suolo agrario da ridistendere a lavori di estrazione conclusi, sia sul fondo cava che sulle scarpate, ma anche a migliorarne le qualità di composizione per aumentare la produttività del suolo e la sua capacità vegetativa. Infine non vi è alcuna relazione di causa ed effetto tra il contenuto della più volte menzionata prescrizione e l'autorizzazione all'istallazione di impianti di prima lavorazione all'interno dell'area di cava: il reperimento dei materiali citati può avvenire presso qualsiasi impianto anche esterno alla cava purché il materiale utilizzato risponda alle caratteristiche richieste e stabilite all'art. 1 della legge 21.12.2001, n. 443, commi 17, 18 e 19, come modificati dall'art. 3 della legge 306 del 31.10.2003 ed in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005 e all'art. 186 del D.Lgs. 152 del 02.04.1996. Gli impianti di prima lavorazione dei materiali di cava, di cui sopra, possono essere richiesti dalla ditta indipendentemente dalla prescrizione inserita all'interno del provvedimento di autorizzazione e/o indipendentemente dalle previsioni progettuali: la loro presenza viene regolata dall'art. 21 della L.R. 44/82 e l'autorizzazione all'installazione di competenza comunale è obbligatoria, subordinata al possesso dell'autorizzazione alla coltivazione di cava e di durata pari alla durata della stessa attività estrattiva, al termine della quale devono essere demoliti.

Ad ogni buon conto, al fine di chiarire ogni dubbio, la citata prescrizione è stata specificata come di seguito al punto 2), lettere c) ed m) del deliberato.

In relazione alla presunta mancata verifica della disponibilità di superficie di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 a fronte di tre domande in fase istruttoria, di cui una assoggettata a procedura V.I.A., essa è totalmente priva di fondamento. Tale verifica non solo è stata eseguita ma è, altresì, stata effettuata in via propedeutica all'espressione di parere da parte della C.T.R.A.E.. Infatti, se la superficie delle attività esistenti (in atto e non) assommata a quella delle domande in fase istruttoria presentate in forma compiuta (con la L.R. 44/1982 o la V.I.A.) antecedentemente a quella in esame avesse superato il valore della superficie residua riferita al 3% della zona omogenea E agricola "ai sensi del D.M. 02.04.1968 n. 1444" del Comune, l'istanza avrebbe avuto un parere istruttorio contrario. La C.T.R.A.E. nel 1996 ha solamente ratificato una consolidata procedura di applicazione della norma nel corso degli anni, proprio per fugare e dirimere dubbi e controversie nel merito. Tale sistema di valutazione interessa ed ha interessato tutti i Comuni della Regione Veneto assoggettati alla prescrizione dell'art. 13 della L.R. 44/82 e non esclusivamente e recentemente il Comune di Sommacampagna. L'area "di cava" soggetta ai "lavori di coltivazione" è infatti quella "di scavo" e non quella più ampia che assorbe anche le pertinenze, ovvero quella "della cava" (dalla quale spesso ma non sempre differisce) che in moltissimi casi comprende i terreni in disponibilità o in proprietà della ditta richiedente, estranei all'attività vera e propria di coltivazione. Da tale fondamento e certezza deriva la possibilità o meno di aprire o ampliare cave nei diversi Comuni degli allegati 1 e 2. In tali termini è stata eseguita la verifica anche per la cava "CORTE BETLEMME", dalla quale è emersa l'esistenza di una "ampia disponibilità" di area (fino a raggiungere il 3%) della zona omogenea E agricola del Comune di Sommacampagna anche nel caso in cui l'esito di tutte le richieste in data antecedente quella in argomento fosse positivo. Questo dato è stato peraltro riportato nella tabella riassuntiva relativa alle superfici di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 nella relazione istruttoria a disposizione della C.T.R.A.E.. Il calcolo effettuato dal Comune di Sommacampagna è in ogni caso "viziato" da un errore di partenza nel considerare la superficie totale "della cava" (superficie di cava più pertinenze) quella da computare per la verifica di quanto previsto all'art. 13 della L.R. 44/82.

Si rileva altresì che l'istanza per l'apertura e coltivazione della cava di ghiaia "CAMILLE", ubicata nel comune di Sommacampagna, presentata in Regione il 01.04.2003 antecedentemente alla domanda di apertura e coltivazione della cava "CORTE BETLEMME" (15.10.2004), è stata da pochi giorni archiviata a seguito di rinuncia espressa da parte della ditta istante e quindi la citata "ampia disponibilità" è ulteriormente aumentata

Infine, per quanto riguarda l'omissione di dati nella relazione tecnica a disposizione della C.T.R.A.E., si fa notare che le tabelle sulle riserve di materiali attualmente esistenti cui fa riferimento il Comune di Sommacampagna sono riportate nell'argomento n. 13 Varie ed Eventuali -Volumi di Materiali di Cava Estraibili Annualmente- e facevano parte di una prevista discussione in merito ad altro argomento diverso dal punto n. 4, relativo alla domanda per l'apertura e coltivazione della cava "CORTE BETLEMME". Quindi, l'affermazione che la mancata ripresentazione dei dati di cui alle citate tabelle, in forma "conforme" a quanto già posto all'attenzione della C.T.R.A.E. è un fatto rilevante e che questo avrebbe potuto influenzare la corretta valutazione dell'istanza relativa alla cava "CORTE BETLEMME" è del tutto inconsistente, falsa e fuorviante. Peraltro tali tabelle attengono a raccolte di dati derivanti dalla statistica. Va rilevato di contro che la Provincia di Verona acquisisce gran parte del materiale "ghiaia e sabbia" dalla provincia di Brescia, con rilevante impatto di natura logistica, ambientale e sul sistema dei trasporti, stante la sostanziale carenza di offerta di tali materiali di cava nella provincia stessa.

Peraltro, con nota in data 01.06.2006, pervenuta in Regione tramite telefax il 05.06.2006 prot. n. 346105/57.02, la ditta S.E.I. Società Escavazioni Inerti s.r.l., nel richiedere riscontro alla richiesta di coltivazione a suo tempo presentata e giunta al termine del proprio iter istruttorio, si è dichiarata disponibile anche a «...considerare un'eventuale indicazione della Regione di allontanare "pro bono pacis" o per ulteriori approfondimenti nei confronti dell'unico elemento degno di un minimale residuale ed ininfluente rilievo, l'ambito della legittima attività richiesta dalla Corte Ceolara... ».

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Sommacampagna n. 10 del 20.03.2006 che rileva una propria e diversa lettura della norma di P.R.G., con nota in data 04.07.2006 prot. n. 400772/57.02 la Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive ha ritenuto opportuno richiedere, in via cautelare, alla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. la trasmissione di documentazione progettuale di recepimento di quanto prescritto dalla C.T.R.A.E. e di quanto chiesto dal Comune in merito alla tutela di P.R.G. della Corte Ceolara. Tutto ciò in assenza di una univoca lettura in merito alle norme stesse riferite al rispetto urbanistico nei confronti della corte stessa. Tale documentazione di recepimento e di adeguamento in riduzione del piano di coltivazione della cava in oggetto specificata limita il ciglio superiore di scavo al limite definito dal P.R.G. per la fascia di rispetto della Corte Ceolara evitando, per l'intero ambito di cava, qualsiasi smottamento nel corso dell'estrazione e quindi precisando il limite di inclinazione sull'orizzontale della scarpata di scavo, previa verifica di stabilità, e l'impostazione ricompositiva stabilita dall'art. 44 lettera h) della L.R. 44/82. La documentazione richiesta correlativamente esprime il ricalcolo della quota finale di scavo derivante dall'applicazione di quanto previsto all'art. 44 lettera g) della L.R. 44/82 e conseguentemente il ricalcolo dei volumi complessivamente coinvolti, in riduzione.

Con nota in data 14.07.2006, pervenuta in Regione il 14.07.2006 prot. n. 429505/57.02, la ditta S.E.I. Società Escavazioni Inerti s.r.l. ha trasmesso la documentazione di recepimento così come richiesta ribadendo nel contempo "che la qualificazione urbanistica della Corte Ceolara da parte del vigente P.R.G. non determina la necessità della distanza di rispetto prevista dall'art. 44 lett. g) L.R.V. n. 44/82 in tema di distanza dalle Z.T.O. diverse da quella agricola" nonchè "che detta interpretazione, oltre che basata sugli argomenti richiamati nel parere legale già fornito, è stata fatta propria dalla amministrazione in indirizzo che ha già concesso alla attigua cava "CEOLARA" di ampliarsi all'interno della supposta fascia di rispetto, così come risulta documentalmente dallo stesso allegato B alla Vostra nota qui riscontrata". Al riguardo la ditta ha inviato anche una integrazione coerente con le sole indicazioni espresse dalla C.T.R.A.E.

In merito a quanto asserito dalla ditta nella prima osservazione sopra riportata va precisato che la Regione, fermi restando i pronunciamenti intervenuti, in assenza di una univoca lettura condivisa anche dall'Amministrazione comunale, in merito alle norme di P.R.G. riferite al rispetto urbanistico nei confronti della Corte Ceolara, ritiene consono, nel rispetto del parere C.T.P.A.C. - C.T.R.A.E. e della Direzione Urbanistica, in via cautelare adeguare in riduzione il piano di coltivazione proposto dalla istanza di cava "CORTE BETLEMME". Al riguardo si ricorda la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Sommacampagna, n. 10 del 20.03.2006, successiva al parere C.T.R.A.E., precisando che in via cautelare, nel dubbio, risulta consono aderire alle interpretazioni delle norme di P.R.G. avanzata dal Comune come precisato nel parere della Direzione Urbanistica che precisa come tale "adempimento" sia posto in capo al Comune.

Si ricorda, inoltre, al riguardo che la C.T.P.A.C. della Provincia di Verona ha demandato alle Direzioni Regionali competenti verifiche in merito alla coltivabilità della porzione di cava rientrante nella fascia di rispetto della Corte Ceolara, stabilendo che, qualora tale coltivabilità risultasse non perseguibile, di provvedere allo stralcio di tale porzione.

Relativamente a quanto dichiarato nella seconda osservazione contenuta nella nota della ditta S.E.I. Società Escavazioni Inerti s.r.l. datata 14.07.2006, si specifica che la variante al P.R.G. del Comune di Sommacampagna che introduce la fascia di rispetto dalla corte rurale così come individuati negli elaborati grafici di P.R.G., è stata approvata con D.G.R. n. 2544 del 13.09.2002 e quindi in data recente.

Tutto ciò premesso l'assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E., le relative prescrizioni e motivazioni così come integrate dalla proposte della Direzione Regionale competente. Riferisce, inoltre, che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare la richiesta di cui trattasi. Infatti, in relazione al parere della C.T.R.A.E. ed alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile anche rispetto alle esigenze di tutela ambientale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l in data 15.10.2004, pervenuta in Regione il 08.11.2004, prot. n. 730574/46.02 di apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME", sita in Comune di Sommacampagna (VR);

VISTA la nota in data 04.07.2006 prot. n. 400772/57.02 con la quale la Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive opportunamente richiesto alla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. la documentazione progettuale di recepimento sia di quanto prescritto dalla C.T.R.A.E. che di quanto motivato in via cautelare con la presa d'atto delle statuizioni del della deliberazione del Consiglio Comunale di Sommacampagna n. 10 del 20.03.2006 per quanto attiene all'interpretazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente in merito al vincolo di rispetto dalla Corte Ceolara. Tutto ciò in sintonia con le statuizioni della C.T.P.A.C. e valutato e bilanciato ogni contrapposto interesse;

RILEVATA l'assenza di una univoca lettura in merito alle norme stesse riferite al rispetto urbanistico nei confronti della Corte Ceolara e la necessità quindi di stralciare in via cautelare la modesta porzione di "scavo" ubicata nell'ambito del vincolo di rispetto dalla corte come indicato nel P.R.G.;

VISTA la nota in data 14.07.2006, pervenuta in Regione il 14.07.2006 prot. n. 429505/57.02, e l'allegata documentazione integrativa specificativa di recepimento inviata dalla ditta S.E.I. Società Escavazioni Inerti s.r.l.. Tale prevalente documentazione integra, assorbe e sostituisce la corrispondente documentazione di progetto a seguito del recepimento delle prescrizioni precedentemente evidenziate ed è costituita da un elaborato di relazione tecnica e dalle tavole nn. 2, 3, 4, 5, 6, e 7;

ATTESO CHE la documentazione progettuale precedentemente evidenziata risulta rispettare il dettato della L.R. 44/1982, coerente, armonica sia rispetto alla documentazione progettuale originaria che al più ampio contesto di zona, ed in parziale riduzione areale rispetto all'istanza di autorizzazione alla coltivazione della cava "CORTE BETLEMME";

VISTA la L.R. 7 Settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 Febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni e gli intervenuti adeguamenti, richiesti in via cautelare, tesi alla riduzione e allocazione dell'area di cava soggetta a scavo all'esterno della fascia di rispetto stabilita dal P.R.G. per la Corte Ceolara. Il parere C.T.R.A.E. si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);]

delibera

1)      di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. (C.F. 03 436 140 234) con sede in S. Bonifacio (VR) via Camporosolo n. 198, a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME", sita in Comune di Sommacampagna (VR), individuata nella tavola 02, acquisita al prot. 429505/57.02 del 14.07.2006, come "perimetro da recintare: area di scavo + pertinenze" per quanto riguarda l'area della cava, e come "limite di scavo" per quanto attiene all'area di scavo vero e proprio. Tutto ciò in conformità alla documentazione progettuale approvata dalla C.T.R.A.E., integrata e modificata dalla documentazione progettuale di recepimento acquisita al protocollo n. 429505/57.02 in data 14.07.2006 (relazione tecnica, tavole nn. 02, 03, 04, 05, 06 e 07) e dalle prescrizioni di seguito elencate;

2)      di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a)      recintare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di cava così come individuata nella tavola 02 integrativa del luglio 2006 apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo;

b)      porre in opera, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;

c)      effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorchè utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;

d)      accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area di cava autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

e)      è fatto divieto di adibire l'area di cava a discarica;

f)        realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno di 50 cm in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;

g)      mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo ed alla previa conforme autorizzazione comunale per la collocazione a sedime e nel rispetto delle indicazioni della medesima, lungo il perimetro di cava, una quinta arborea di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto. Ciò al fine di delimitare l'ambito ad una distanza di almeno 1 metro dall'area di cava soggetta a scavo e costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;

h)      provvedere alla messa a dimora delle piantine di cui alla precedente lettera g) e alla gestione delle colture sul sito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuare eventuali trattamenti fitosanitari allorquando indispensabili e concimazioni in quantità strettamente necessarie, con divieto di utilizzo di liquami zootecnici;

i)        provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;

j)        provvedere all'adozione di accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri (sistemi a pioggia ove necessario etc.) nell'ambito del cantiere di cava e della viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto;

k)      iniziare i lavori di estrazione nel lotto n. 4, come individuato nella tavola integrativa n. 7, solo dopo aver effettuato i previsti lavori di sistemazione ambientale del lotto n. 1;

l)        mantenere il ciglio superiore di scavo all'esterno della fascia di rispetto individuata nel P.R.G. vigente del Comune di Sommacampagna per la Corte Ceolara;

m)    stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate potranno essere utilizzati oltre al terreno di scopertura anche materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari, ai sensi dell'art. 1 della legge 21.12.2001, n. 443, commi 17, 18 e 19, come modificati dall'art. 3 della legge 306 del 31.10.2003, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005 nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 152 del 02.04.1996, art. 186, previo parere Arpav. Non è consentito l'utilizzo di materiali diversi da quelli sopra indicati. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;

n)      effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);

o)      assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;

p)      osservare una fascia di rispetto di almeno 20 metri dal ciglio del canale di irrigazione del Consorzio di Bonifica Agro Veronese lungo il tratto confinante con l'area di cava così come indicata alla tavola 02 integrativa di progetto. La ditta richiedente dovrà inoltre partecipare ad eventuali spese che si rendessero necessarie per le opere di impermeabilizzazione del manufatto consorziale. Tutto ciò previa autorizzazione all'avvicinamento da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 128/59 dalla Provincia, competente in materia di polizia mineraria;

q)      presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 640.000,00 (seicentoquarantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

r)       di stabilire inoltre che la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2014;

s)       regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale secondo le vie proposte dalla ditta richiedente ed individuate negli elaborati integrativi presentati alla Provincia ed in Regione il 15.06.2005 prot. n. 436843/46.02, ovvero secondo viabilità alternative consentite;

t)        di stabilire che fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere, ai sensi del punto 4) della D.G.R. n. 781/2004, l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni od esigenze ambientali o di sicurezza;

u)      di riservare alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16, 5° comma, della L.R. 44 /82, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, ed in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

3)      di stabilire che quanto rappresentato e statuito dalla documentazione progettuale di recepimento, integrativa e modificativa, inviata dalla ditta ed acquisita al protocollo n. 429505/57.02 in data 18.07.2006, costituita da relazione tecnica (elaborato 01) e dalle tavole 02, 03, 04, 05, 06 e 07 risulta prevalente ed assorbente rispetto alle statuizioni degli elaborati originari di progetto. In particolare le citate tavole integrative sostituiscono le tavole 02, 03, 04, 05, 06, 07, e 08 del progetto originario acquisito al protocollo n. 730574/46.02 del 08.11.2004;

4)      di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

5)      di stipulare con il Comune di Sommacampagna la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato C), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

6)      di stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

7)      di liquidare le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e di stabilire che la ditta è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia.

Allegato (omissis)

Torna indietro