Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 04 luglio 2006


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749 del 06 giugno 2006

Decreto legislativo 152/06; L.R. 3/2000.Utilizzo dei residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevarti e macinati.

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

L'attività della lavorazione della pietra conta numerosi insediamenti ed un elevato numero di addetti nella Regione Veneto, con particolare riferimento alla Provincia di Verona e secondariamente della provincia di Vicenza.

Dalla lavorazione della pietra naturale si originano varie tipologie di rifiuti, che nella maggior parte dei casi sono costituiti da fanghi e polveri prodotti nel processo di segagione e lavorazione di pietre e marmi nonché da materiale inerte in pezzatura varia e classificati con il seguente codice CER del catalogo europeo dei rifiuti "010413: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407".

Come noto la normativa vigente impone che la gestione dei rifiuti avvenga assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Inoltre, privilegiando prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni devono adottare misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo, cosicché lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti

In tale ottica di rifiuto come risorsa, tesa ad utilizzare e recuperare il maggior quantitativo possibile di rifiuti in condizioni di sicurezza ambientale, rivestono particolare valenza i residui derivanti dalla lavorazione della pietra.

A fronte di tale valenza i dati più recenti forniti dall'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV indicano che, per un quantitativo di residui prodotti pari a circa 1.400.000 t, solo il 37 % è stato oggetto di recupero.

Risulta inoltre che tale situazione è in veloce degrado in quanto alcuni interventi di recupero sono stati recentemente conclusi senza l'attivazione di nuovi interventi, determinando il ristagno nei cortili aziendali di elevati quantitativi di rifiuti che non trovano collocazione adeguata.

Risulta pertanto opportuno individuare ed incentivare ulteriormente le attività di recupero di tali materiali che possono effettivamente essere attuate.

L'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Nuove Norme in Materia Ambientale), recentemente emanato, introduce un aspetto innovativo per i residui della lavorazione della pietra, escludendoli dalla disciplina dei rifiuti al verificarsi di alcune condizioni quali:

-          "¿. ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono perciò esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/06 solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquianti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottosposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, semprechè la composizione dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti";

-          I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione sono determinati con decreto del Ministero dell'Ambiente. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'all. 1, tab. 1, col. B del D.M. 471/99

-          Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali da ripetersi ogni qualvolta si verifichino variazioni del processo di produzione che origina tali materiali

-          "si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzato dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto previo, ove il parere non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato".

Dal quadro normativo sopra esposto risulta, in definitiva, confermato come, allo stato attuale, non debbano considerarsi rifiuto i residui della lavorazione della pietra utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente semprechè la composizione dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti accettabili.

Sulla base di quanto sopra la competente Direzione Ambiente, al fine di definire in modo più accurato le procedure tecnico-amministrative da adottare, ha predisposto gli allegati indirizzi e linee guida contenenti i criteri in base ai quali i residui della lavorazione della pietra - con particolare riferimento ai residui classificati con il codice CER del catalogo europeo dei rifiuti "010413: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407" - non sono assoggettati alla normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/06 nonché le corrette modalità di utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
VISTA la L.R. 3/2000, n. 3.

delibera

1.      Di approvare gli allegati A ("Utilizzo dei residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - indirizzi e linee guida") e B ("Schema di richiesta di parere ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152")contenenti indirizzi e linee guida circa i criteri in base ai quali i residui della lavorazione della pietra - con particolare riferimento ai residui classificati con il codice CER del catalogo europeo dei rifiuti "010413: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407" - non sono assoggettati alla normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nonché le corrette modalità di utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati. 
2.      di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle Province del Veneto, all'ARPAV.

(seguono allegati)

1749_AllegatoA_190060.pdf
1749_AllegatoB_190060.pdf

Torna indietro