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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 13 giugno 2006


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1414 del 16 maggio 2006

Servizi residenziali per le persone con disabilità. Indirizzi attuativi. Art. 27 comma 7 della L.R. 9/2005.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L' Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio Sanitaria, Volontariato e Non Profit, Antonio De Poli, riferisce quanto segue.

In materia di disabilità in questi ultimi anni sono avvenuti notevoli cambiamenti per effetto di un diverso approccio culturale che ha favorito, a partire dai principi ispiratori della L. 104/92, il diritto all'integrazione sociale e al superamento dei percorsi di istituzionalizzazione, privilegiando percorsi e processi assistenziali orientati alla riabilitazione e al mantenimento delle autonomie personali.

Gli effetti congiunti di tale approccio culturale, insieme alla mutata consapevolezza delle persone nei confronti delle proprie capacità di autodeterminazione, hanno influito sulle cause che spingono all'accoglienza in strutture residenziali e determinato il progressivo innalzamento dell'età di ingresso in struttura e favorendo, da parte della persona con disabilità grave e gravissima, la permanenza quanto più possibile presso il proprio domicilio.

Con l'apporto e l'intervento delle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, inoltre si sono affermate: a) la diffusione di comunità di piccole dimensioni e inserite nel territorio di appartenenza; b) la possibilità di accoglienza di persone in condizioni di gravità al di fuori di contesti istituzionalizzanti.

Le comunità alloggio e le strutture residenziali di piccole dimensioni, realizzate anche per volontà delle associazioni di genitori di persone con disabilità, sono state oggetto di appositi finanziamenti statali (art. 81 L. 388/00, D.M. 470/01 "Dopo di noi") e regionali (art. 34 della L.R. 27/01, art. 36 L.R. 1/2004), che hanno permesso di avviare un processo di trasformazione e di rimodulazione delle RSA per disabili, in moduli e articolazioni più adeguate ai bisogni e ai diritti delle persone con disabilità.

La Giunta Regionale con DGR 751/00 ha approvato i livelli di programmazione della residenzialità estensiva extraospedaliera per le persone con disabilità specificatamente per quanto riguarda il profilo corrispondente alle RSA e ha rimandato alla programmazione locale la definizione di ulteriori forme di residenzialità.

Con successiva DGR 3004 del 22 settembre 2000 la Giunta Regionale ha riconosciuto alle strutture residenziali con venti o più posti di accoglienza una quota di rilievo sanitario equiparabile alla media intensità assistenziale delle persone non autosufficienti, mentre con DGR 3572 del 10 novembre 2000 ha riconosciuto alle strutture con capacità ricettiva inferiore a 20 posti una quota di rilievo sanitario pari a circa il 50 % di quella approvata con DGR 3004/00.

Con la stessa DGR 3572 del 10 novembre 2000 la Giunta Regionale ha vincolato il riconoscimento della quota di rilievo sanitario nelle strutture di residenzialità con capacità ricettiva inferiore ad 8 posti alla presenza di specifiche condizioni:

·         L'accertamento delle condizioni di gravità ai sensi della L. 104/92 Art. 3 comma 3;

·         la presenza di un progetto individualizzato per la presa in carico nel servizio residenziale;

·         il mantenimento di standard organizzativi e gestionali della struttura previsti dal regolamento 8/84 e Lr 22/89, anche ricorrendo all'utilizzo dei servizi esistenti nel territorio.

L'accesso alle strutture di residenzialità avviene a seguito di valutazione delle condizioni di bisogno e delle conseguenti necessità assistenziali da parte dell'UVMD, del Distretto Socio-Sanitario dell'A.Ulss di residenza.

Si evidenzia inoltre per l'anno 2006 con DGR 474 del 28/02/06 sono state determinate le quote di rilievo sanitario per le persone con disabilità ed in possesso dei requisiti suddetti accolte nelle strutture residenziali sono state determinate come segue: 50,99 € pro capite pro die per le persone accolte in strutture residenziali maggiori di 20 posti letto ed 31,85 € per le persone accolte in servizi residenziali con disponibilità inferiore a 20 posti letto.

Tali indirizzi hanno permesso di accogliere nelle comunità alloggio e nelle altre comunità a dimensione familiare persone in condizioni di gravità, anche elevata, assicurando efficaci ed efficienti risposte ai bisogni assistenziali delle persone con disabilità, pur in presenza di un riconoscimento del contributo di rilievo sanitario inferiore a quello definito per le strutture maggiore di 20 posti letto e determinando in diverse situazioni condizioni di criticità sia da punto di vista gestionale che dal punto di vista economico a carico delle famiglie e dei comuni. In tal senso l'art. 27 comma 7 della LR 9/05 prevede di riconoscere il contributo di rilievo sanitario in relazione ai bisogni assistenziali della persona con disabilità.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 della LR 9/05 la Regione ha avviato alcuni percorsi di carattere formativo e sperimentali al fine di pervenire alla approvazione di uno strumento di valutazione del bisogno assistenziale uniforme su tutto il territorio regionale e che nello stesso tempo sia in linea con gli orientamenti di classificazione delle disabilità dell'OMS. I percorsi formativi e il relativo strumento di valutazione dovrà inoltre trovare riferimento in un contesto più ampio di programmazione regionale rivolto a dare organicità e globalità nella predisposizione degli interventi a favore delle persone con disabilità del nostro territorio.

Pertanto nella more della conclusione dei percorsi avviati e al fine di dare risposta immediata alle esigenze delle persone disabili e delle loro famiglie il relatore propone di autorizzare le A.Ulss a riconoscere la quota di rilievo sanitario di € 50,99 per le persone con disabilità, in condizione di gravità, per le quali l'UVMD abbia approvato ed autorizzato un progetto individuale di assistenza, anche in strutture con disponibilità inferiore a 20 posti letto, autorizzate all'esercizio secondo la normativa vigente e che preveda l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie di pari intensità e standard previste per le strutture con disponibilità maggiore di 20 posti letto.

Da una prima rilevazione, l'intervento di cui sopra, per l'anno 2006, dovrebbe riguardare un esiguo numero di persone, non superiore alle venticinque situazioni. Pertanto l'importo necessario, quantificabile in circa € 180.000,00, può essere individuato all'interno delle economie di spesa per la gestione delle strutture residenziali per disabili.

Il relatore propone inoltre di incaricare la Direzione Servizi Sociali a monitorare entro sei mesi dalla approvazione del presente provvedimento circa il numero di persone con disabilità accolte nelle comunità di piccole dimensioni e con la quota di rilievo sanitario come sopra determinata anche al fine di predisporre ulteriori indirizzi ed orientamenti alle A.Ulss

Si dà atto che la spesa prevista per l'attuazione degli indirizzi suddetti trova copertura al Cap. 100413 del Bilancio Regionale per l'anno 2006 che presenta la necessaria disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

·         UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2^ comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

·         VISTA la L. 104/92;

·         VISTA la DGR n. 751/00;

·         VISTA le DDGR n. 3004/00 e n. 3572/00;

·         VISTA la L.R. n. 22/02;

·         VISTA la L.R. 9/05 Art. 27 comma 7;

·         VISTA la L.R. 2/06;

·         VISTA la DGR n. 474/06;]

delibera

1.      di autorizzare le Aziende Ulss a riconoscere la quota di rilievo sanitario di € 50,99 per le persone con disabilità, in condizione di gravità, per le quali l'UVMD abbia approvato ed autorizzato un progetto individuale di assistenza, anche in strutture con disponibilità inferiore a 20 posti letto, autorizzate all'esercizio secondo la normativa vigente, e che preveda l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie di pari intensità e standard previste per le strutture con disponibilità maggiore di 20 posti letto;

2.      di incaricare la Direzione Servizi Sociali a monitorare entro sei mesi dalla approvazione del presente provvedimento il numero di persone con disabilità accolte nelle comunità di piccole dimensioni con la quota di rilievo sanitario come sopra determinata anche al fine di predisporre ulteriori indirizzi ed orientamenti alle A.Ulss;

3.      di dare atto che la spesa prevista per l'attuazione di quanto previsto al punto 1) trova copertura al Cap. 100413 del Bilancio Regionale per l'anno 2006 che presenta la necessaria disponibilità;

4.      di trasmettere il presente atto alle A.Ulss e ai soggetti interessati.

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