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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 28 marzo 2006


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 28 febbraio 2006

L'assistenza alle persone non autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004.

L'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, riferisce quanto segue.
L'invecchiamento della popolazione rappresenta una delle condizioni più sorprendenti e di maggior rilievo che connotano la trasformazione sociale dell'Italia e di tutti i paesi occidentali degli ultimi anni.
La Regione del Veneto si colloca al tredicesimo posto, tra le regioni italiane, per l'incidenza di ultra-sessantacinquenni sul totale della popolazione.Vivere più a lungo e in migliori condizioni è una conquista resa possibile dal progressivo miglioramento dei fattori ambientali e di benessere sociale.L'età anziana è una fase estremamente importante della vita dell'uomo e non si identifica necessariamente con una fase di dipendenza o di mancanza di autonomia.
L'autonomia dell'individuo dipende da molteplici fattori quali lo stato psico-fisico, l'attività del soggetto, le limitazioni oggettive e la partecipazione sociale. La presenza di servizi e di strutture pensati appositamente per la terza età, e soprattutto la disponibilità di un patrimonio socio-culturale ampio, permette alla persona anziana di mantenere interessi, autonomia e relazionalità, dando quindi un valore positivo alla propria età.
La Regione persegue gli obiettivi di promuovere il benessere della persona e di sostenere la scelta della permanenza a domicilio, di riservare l'accoglienza residenziale alle persone non altrimenti assistibili, di garantire qualità e appropriatezza degli interventi, nonché accessibilità e sostenibilità economica dei servizi.
Ciò richiede una visione dei bisogni e delle aspettative dei cittadini che comprenda globalmente, all'interno di in un quadro unitario, la promozione e il sostegno della domiciliarità, da un lato, e la programmazione e gli interventi della residenzialità, dall'altro.
La L.R. n. 1/04 all'art. 34 prevede che la Giunta Regionale provveda alla nuova programmazione della residenzialità extraospedaliera finalizzata a realizzare un sistema integrato di servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali che assicurino la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone non autosufficienti.
In ottemperanza a tale dettato normativo l'Allegato A al presente provvedimento rappresenta il nuovo assetto del sistema della residenzialità, si pone in ottica di continuità e di implementazione di quanto avviato con la DGR n. 751 del 10 marzo 2000, con la quale la Giunta Regionale ha delineato la programmazione della residenzialità, fondandola su livelli di fabbisogno territoriale, ed ha promosso lo sviluppo del sistema della residenzialità in tutto il territorio regionale, attraverso la nascita di servizi e strutture vicine ai contesti sociali in cui le persone vivono.
L'individuazione di livelli e criteri specifici di fabbisogno ha permesso di programmare su tutto il territorio regionale livelli uniformi di risposta alle esigenze espresse dai cittadini.
I servizi residenziali per le persone non autosufficienti hanno superato la vecchia caratterizzazione di 'istituto' e di 'casa di riposo, per configurarsi come centri servizi erogatori di prestazioni e di interventi diversificati e complessi, nel cui ambito si articolano diversi livelli di intensità assistenziale, di posti letto specifici per persone in stato vegetativo e per persone con demenza di tipo Alzheimer.

I cambiamenti culturali e di contesto socio-sanitario richiedono ora procedure più articolate e flessibili, tali da far convergere le risorse della domiciliarità, della residenzialità e dei servizi sanitari verso obiettivi condivisi e interventi coordinati.
Due sono gli orientamenti strategici che con il presente provvedimento vengono perseguiti:
- la centralità del cittadino e il diritto alla libera scelta;
- la programmazione territoriale delle risorse.
Per garantire la libera scelta si rende necessaria la presa in carico globale della persona e la qualificazione dell'intero sistema socio-sanitario e assistenziale rivolto alle persone non autosufficienti attraverso:
- definizione di livelli di offerta strutturali e prestazionali, anche in relazione al percorso di attuazione della LR 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
- elaborazione di modelli gestionali flessibili ed integrati;
- diversificazione dei percorsi assistenziali per le persone anziane non autosufficienti.

Lo strumento di attuazione dei suddetti orientamenti è il Piano Locale per la non autosufficienza, che le Conferenze dei Sindaci sono chiamate ad approvare, e le Aziende ULSS a recepire, quale strumento operativo dei soggetti e degli interlocutori territoriali per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati della programmazione.
Con apposito provvedimento della Giunta Regionale saranno adottate specifiche linee guida per la redazione del Piano locale per la non autosufficienza, che ha valenza triennale e formerà parte integrante del Piano di Zona e del Piano Attuativo Locale.Le Conferenze dei Sindaci provvederanno all'aggiornamento annuale del Piano locale per la non autosufficienza, con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale di determinazione del fabbisogno di residenzialità.
Con il presente atto il relatore propone, visto il parere espresso alla Giunta Regionaledalla Quinta Commissione Consiliare Permanente, n° 110 _ rif. Prot. n. 1191 del 27 gennaio 2006, ad oggetto: "L'assistenza alle persone anziane non autosufficienti. Art. 34, Comma 1, Legge Regionale n. 1 del 30 gennaio 2004", di integrare l'Allegato A allaDGR 3/CR del 24 gennaio 2006. Si propone pertanto di recepire i seguenti emendamenti:
- Al paragrafo "G _ La programmazione dei posti letto", a pag. 11, nel 4° capoverso, dopo le parole: "accreditabili come segue", inserire le parole: "fatto salvo quanto già stabilito dall'art. 4 della L.R. n. 2/2006";
- Al paragrafo "G _ La programmazione della dotazione dei posti letto _ Religiosi" a pag 13, nell'ultimo capoverso, dopo le parole: "persone non religiose", sopprimere le parole: "nel limite massimo del 10% dei posti autorizzati e restano".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

la Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5;
- Vista la DGR n. 751 del 10 marzo 2000;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
- Vista la legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, art. 34;
- Vista la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 27;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione alla Giunta Regionale, n. 110_ rif. Prot. n. 1191 del 27 gennaio 2006.

delibera

1) Di approvare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2) Di approvare la programmazione regionale relativa al sistema dei servizi e degli interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti, di cui all'Allegato A, che formano parte integrante del presente provvedimento;
3) Di recepire il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione alla Giunta Regionale,n. 110_ rif. Prot. n. 1191 del 27 gennaio 2006, come riportato nella parte motiva;
4) Di trasmettere il presente atto a tutte le parti interessate.

ALLEGATO (omissis)

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