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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 21 febbraio 2006


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4269 del 30 dicembre 2005

Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6, artt. 3 e 7. Legge 21 novembre 2000, n. 353, artt. 5 e 7. D.M. 20 dicembre 2001, cap. 3, III parte , punto 17. Approvazione delle "Linee guida ed orientamenti in materia di corsi di formazione per operatori impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi (operatori A.I.B.)".

la Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di dichiarare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato A, della presente deliberazione, "Linee guida e orientamenti in materia di corsi di formazione per operatori impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi (operatori aib)";
3. di dare atto che alla definizione dei programmi dei corsi di approfondimento, all'individuazione di nuovi corsi e all'approvazione del facsimile di tessera personale si provvederà con appositi decreti del Dirigente responsabile della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana.


Allegato A alla Dgr n. 4269 del 30/12/2005
Linee guida e orientamenti in materia di corsi di formazione per operatori impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi (operatori A.I.B.)

1. CRITERI GENERALI
La Direzione Foreste ed Economia Montana cura attraverso il personale del Servizio antincendi boschivi e delle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali l'organizzazione di corsi di formazione di carattere tecnico pratico finalizzati alla preparazione di personale da impiegare nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi anche in supporto alle Organizzazioni istituzionali preposte.
I corsi sono aperti agli operatori forestali delle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali e agli iscritti alle Organizzazioni di Volontariato di cui all'Albo dei Gruppi volontari di Protezione Civile sezione antincendi boschivi.
Le persone ammesse a frequentare i corsi di norma non devono superare le 20 unità.
I corsi sono tenuti da personale qualificato per materia, appartenente all'Amministrazione regionale, ed, eventualmente, da personale esterno appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni quali il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero a Enti di formazione e/o consulenza.
I programmi d'esame vertono sulle materie previste nell'articolazione dei corsi così come individuati nelle presenti Linee guida, o successivamente dalla Struttura competente.

2. CRITERI PER L'AMMISSIONE AL CORSO PER OPERATORE A.I.B.
- Criteri generali di ammissione al corso in attesa di disposizioni legislative in merito:
a) possedere i requisiti minimi psicofisici e attitudinali di cui all'accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni nella seduta del 25 luglio 2002;
b) essere assunto come operaio presso i Servizi Forestali Regionali ovvero essere iscritto ad Organizzazioni di Volontariato aib convenzionate con la Regione del Veneto;
c) disponibilità ad essere allertati ed attivati in caso di emergenza;
- Criteri di preferenza in caso di richieste di iscrizioni superiori al numero massimo di partecipanti ammissibile:
a) domicilio in una delle Aree Omogenee di Base,
b) età anagrafica inferiore ai 50 anni,
c) esperienze similari già maturate.

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ED AMMISSIONE ALL'ESAME D'IDONEITA' TECNICA.
a) La certificazione di adeguata preparazione professionale dell'operatore A.I.B. da impiegare nelle attività di spegnimento del fuoco, è concessa al personale e ai volontari in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato ai sensi delle presenti Linee guida.
b) La domanda di partecipazione è presentata dall'interessato all'Unità Periferica Servizio Forestale Regionale competente rispetto al Comune di residenza.
c) L'attestato di idoneità tecnica è rilasciato dall'Amministrazione regionale a seguito di corsi di formazione articolati secondo le modalità previste nelle presenti Linee guida e previo superamento di un esame finale d'idoneità.
d) Condizione indispensabile per l'ammissione alle prove finali d'idoneità è l'aver frequentato almeno l'80% delle ore di lezioni teoriche generali ed il 100% delle lezioni pratiche; a tale scopo prima dell'inizio di ogni lezione sono registrate le presenze effettive degli allievi.
e) L'esame d'idoneità si svolge sulle materie oggetto del corso attraverso un colloquio teorico e/o una prova a quiz, e una prova pratica inerente attività collegate allo spegnimento di incendi boschivi.

4. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME.
a) L'esame d'idoneità di cui alle presenti Linee guida è sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Dirigente della Struttura competente per materia, composta dai seguenti esperti:
- il funzionario responsabile dell'Ufficio A.I.B. del Servizio Forestale Regionale competente per territorio e/o un rappresentante della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana _ Servizio antincendi boschivi (con funzione di Presidente della Commissione);
- un docente del corso;
- un rappresentante delle Organizzazioni di volontariato A.I.B. (se trattasi di operatore volontario).
b) Con un atto di nomina dei membri effettivi della Commissione vengono nominati anche i relativi supplenti.
c) La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di assenza del Presidente della commissione, ne assume le funzioni il commissario più anziano d'età.

5. RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITA' E TESSERA DI RICONOSCIMENTO.
a) Ai corsisti giudicati idonei al test di valutazione finale, l'Amministrazione regionale rilascia un certificato, attestante l'adeguata preparazione professionale, di "OPERATORE ANTINCENDIO BOSCHIVO " ed una apposita tessera di riconoscimento.
b) La tessera di riconoscimento, il cui facsimile è approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana, contiene oltre ai dati identificativi dell'Operatore A.I.B., il logo della Regione e lo spazio per riportare i dati relativi al percorso formativo.
c) La tessera deve essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di:
- inidoneità fisica alla visita medica prevista con cadenza biennale;
- mancata partecipazione all'addestramento periodico previsto;
- su motivate richieste degli Enti competenti (Es: Organi di Polizia);
d) E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina l'impossibilità ad accedere a futuri corsi A.I.B.

6. DOTAZIONE MINIMALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
L'operatore A.I.B. nel corso delle esercitazioni previste nei corsi è tenuto ad indossare il vestiario e l'equipaggiamento di protezione individuale (linee guida per la standardizzazione dei dispositivi di protezione individuale per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi di cui alla DGR 4148 del 22 dicembre 2004)

7. CORSI DI AGGIORNAMENTO.
1. "L'OPERATORE ANTINCENDIO BOSCHIVO" risultato idoneo è tenuto all'addestramento pratico tramite corsi periodici di aggiornamento o esercitazioni a cadenza minimo annuale.
2. I corsi di aggiornamento e le esercitazioni sono organizzati dalle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali competenti per territorio previa comunicazione alla Direzione regionale Foreste ed Economia Montana.

8. OBBLIGO DI VISITE MEDICHE PERIODICHE.
E' fatto obbligo di rinnovare il certificato che attesta il possesso dei requisiti minimi psicofisici e attitudinali di cui all'accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25 luglio 2002 ogni due anni;
Il personale che non risulta idoneo alla visita medica prevista può svolgere attività di supporto alla lotta attiva contro gli incendi boschivi ad esclusione di impieghi operativi di spegnimento.

9. NORMA TRANSITORIA
Il personale che ha sostenuto presso strutture pubbliche corsi di formazione, adeguatamente documentati e ritenuti dalla Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana compatibili con le presenti Linee guida, può ottenere, l'attestato di "OPERATORE ANTINCENDIO BOSCHIVO" previo un corso pratico di aggiornamento minimo di n. 8 ore da tenersi presso il C.O.P. territorialmente competente, previa presentazione del certificato di idoneità fisica.

10. CONTENUTO E ARTICOLAZIONE DEL CORSO BASE
Obiettivi: Formare operatori e volontari da impiegare nelle attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi a terra per la lotta attiva contro gli incendi boschivi attraverso l'acquisizione di metodologie teorico pratiche.
Durata complessiva prevista: 16 ore (di cui 3 di prove pratiche)
Partecipanti ammessi: n. massimo 20 per ogni corso.
Programma di base:

Presentazione Corso 05'
Normativa Regionale, Modello Organizzativo 60'
Definizione Di Incendio Boschivo, Terminologia 15'
Comportamento Del Fuoco 45'
Agenti Estinguenti (1^ E 2^ Parte) E Additivi Chimici 60'
Tipologia D'incendio 50'
Diffusione Del Fuoco E Tecniche D'attacco (1^ E 2^ Parte) 140'
Mezzi E Attrezzature 90'
Norme Di Sicurezza DPI 90'
Principi Di Idraulica E Attrezzature Per Trasporto E Movimentazione Acqua 90'
Utilizzo Apparati Radio 45'
Elementi Di Orientamento E Topografia 60'
Esercitazione Pratica E Valutazione 210'

(segue Allegato)

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