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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 31 gennaio 2006


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3982 del 20 dicembre 2005

Interventi per il "sollievo" a favore delle famiglie che assistono in casa persone in condizione di non autosufficienza.

L'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli riferisce quanto segue.
Con DGR n. 3960 del 31.12.2001, la Giunta Regionale ha dato avvio ad un percorso di sperimentazione di particolari forme di sostegno, qualificate come buono servizio e assegno di sollievo, a favore alle famiglie impegnate nell'assistenza in casa di persone anziane o disabili in condizione di non autosufficienza. Il percorso, precisato con le DGR n. 3782 del 20.12.2002, n. 4231 del 30.12.2003 e n. 2991 del 1.10.2004, ha avuto un'articolazione sperimentale di un triennio e ha visto il coinvolgimento attivo delle Aziende ULSS e delle Conferenze dei Sindaci, che hanno elaborato il progetto triennale locale e ne hanno dato attuazione, ogni ente per quanto definito in sede di accordo progettuale.
Il programma per gli interventi di "sollievo" è proseguito per un ulteriore anno, sulla base degli orientamenti e dei finanziamenti regionali disposti con le DGR n. 2352 del 30.7.2004 e n. 760 del 11.3.2005.
La sperimentazione del primo triennio ha coinvolto 7.647 utenti, di cui il 59% anziani non autosufficienti e il 41% disabili in condizioni di gravità.
Nel settore degli anziani, è stato fatto maggior ricorso all'assegno di sollievo (74% degli utenti) piuttosto che al buono servizio (26% degli utenti), ad indicazione che il bisogno espresso dall'anziano e dalla sua famiglia consiste soprattutto nella richiesta di aiuto alla famiglia stessa quale sostegno al suo compito di cura. Nel settore della disabilità, d'altra parte, gli utenti hanno richiesto sostanzialmente nella stessa misura sia l'assegno di sollievo (49% degli utenti) che il buono servizio (51% degli utenti).
Nelle relazioni conclusive sull'andamento del primo triennio di sperimentazione, diverse Aziende ULSS hanno evidenziato, quali aspetti di maggior impatto positivo del programma, la possibilità di intervenire con tempestività e con flessibilità in situazioni caratterizzate da importanti bisogni immediati.
Per quanto concerne l'anno di prosecuzione della sperimentazione, le priorità date dalla Regione con la citata DGR n. 760/2005 riguardavano situazioni di persone che, pur necessitando di intervento, fossero risultate per diversi motivi escluse dai benefici economici previsti per le persone anziane (in particolare dei contributi per le demenze accompagnate da gravi disturbi comportamentali) o per le persone disabili (progetti personalizzati inseriti nei Programmi Territoriali di ULSS), ovvero situazioni di persone non autosufficienti accolte in struttura residenziale per periodi di tempo limitato. Le Aziende ULSS sono tenute a presentare alla Regione entro il 31.5.2006 la rendicontazione degli interventi di sollievo effettuati nell'anno di prosecuzione.
L'art. 26 della legge regionale 25.2.2005 n. 9 istituisce il fondo per la domiciliarità, destinato al finanziamento degli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle persone disabili in situazioni di gravità. Detti interventi con caratteristiche universalistiche, comprendono anche gli interventi di sollievo, ai sensi della DGR n. 3960/2001. E' previsto che la Giunta Regionale definisca le linee guida per la predisposizione del piano locale per la domiciliarità da parte delle Conferenze dei Sindaci, le modalità di sperimentazione e i criteri per la programmazione locale, che avranno effetto dal successivo anno finanziario.
Nelle more dell'adozione delle citate linee guida, e tenuto conto del riscontro positivo degli interventi di "sollievo" sia a livello delle famiglie che assistono anziani non autosufficienti o persone disabili in situazione di gravità, sia a livello dei responsabili dei servizi sociali dei Comuni e delle Aziende ULSS, che hanno potuto intervenire prontamente in situazioni di bisogno, il relatore propone che gli interventi per il "sollievo" proseguano fino al 31.12.2006.
A ciò sono connesse le risorse disponibili, che ammontano a Euro 1.500.000,00 sul capitolo 100559 del bilancio regionale per l'anno 2005.
Con decreto da adottarsi entro il 31.12.2005, il Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali provvederà ad impegnare la spesa e ad assegnarla alle Aziende ULSS venete sulla base della popolazione residente, disponendone la liquidazione successivamente alla rendicontazione degli interventi effettuati nell'anno 2005 e all'aggiornamento del programma locale per la prosecuzione fino al 31.12.2006.
Le Aziende ULSS utilizzeranno le somme assegnate secondo un programma, concordato con la Conferenza dei Sindaci, che preveda l'accesso agli interventi di "sollievo" alle seguenti tipologie di destinatari e in base ai seguenti criteri di priorità:
A) Destinatari:
a. Famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, che non accedono ai benefici previsti dalla LR n. 5/2001, art. 40, e dalla LR n. 28/1991;
b. Famiglie che garantiscono al congiunto disabile in situazione di gravità adeguata assistenza e una buona qualità della vita, che non accedono ai benefici previsti nei programmi predisposti ai sensi della L. 162/1998.
B) Criteri di priorità:
a. priorità per le situazioni caratterizzate da urgenza e da una insufficiente disponibilità economica immediata, assicurando interventi connotati da innovatività, flessibilità e tempestività.
La prosecuzione degli interventi di sollievo, di cui al presente atto, dovrà concludersi entro il 31.12.2006 ed essere rendicontata alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro il 31.3.2007.
Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

la Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la DGR n. DGR n. 3960 del 31.12.2001;
- Vista la DGR n. 3782 del 20.12.2002;
- Vista la DGR n. 4231 del 30.12.2003;
- Vista la DGR n. 2352 del 30.7.2004;
- Vista la DGR n. 2991 del 1.10.2004;
- Vista la DGR n. 760 del 11.3.2005;
- Vista la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 26;

delibera

1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2) di disporre che le Conferenze dei Sindaci e le Aziende ULSS aggiornino la programmazione locale relativa agli interventi di sollievo per la prosecuzione fino al 31.12.2006, a favore delle tipologie di destinatari e in base ai criteri di priorità descritti in premessa;
3) di disporre che le Conferenze dei Sindaci e le Aziende ULSS trasmettano alla Direzione regionale per i Servizi Sociali il programma locale, di cui al punto 2), entro il 31.3.2006, ne diano attuazione entro il 31.12.2006 e ne trasmettano la rendicontazione entro il 31.3.2007;
4) di stabilire che per il finanziamento dei programmi, di cui al punto 2), le risorse assegnate ammontano a Euro 1.500.000,00 sul capitolo 100559 del bilancio regionale per l'anno 2005;
5) di rinviare a apposito decreto del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, da adottarsi entro il 31.12.2005, l'impegno di spesa e l'assegnazione alle Aziende ULSS venete sulla base della popolazione residente, disponendone la liquidazione successivamente alla rendicontazione degli interventi effettuati nell'anno 2005 e all'aggiornamento del programma locale per la prosecuzione fino al 31.12.2006.

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