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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 27 dicembre 2005


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3774 del 06 dicembre 2005

Comune di Breda di Piave (TV). Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Simeon", in variante al Piano Regolatore Generale L.R. 23/99, art. 5.
Avocazione e approvazione con proposte di modifica. Art. 46 _ L.R. 27/06/1985, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:
"Il Comune di Breda di Piave (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5220 in data 12.10.1982, e di una variante generale approvata con deliberazioni di Giunta Regionale rispettivamente n. 4227 del 22.12.2004 e n. 1904 in data 19.07.2005.
Con nota in data 10.02.2005 n. prot. 1794, la ditta Ditta S.I.S. s.a.s. di Simeon L. & C., ha trasmesso al Comune il Programma integrato di riqualificazione urbanistica ed edilizia in oggetto.
Con Deliberazione di Giunta n. 14 in data 22.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato il programma integrato di riqualificazione urbanistica ed edilizia denominato "Simeon", in variante al PRG ai sensi dell'art. 5 della LR 23/99.
La procedura di pubblicazione e deposito del Programma integrato di Riqualificazione Urbanistica è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 5 della LR 23/99, e a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.
Con deliberazione di Consiglio n. 53 del 27.07.2005 il Comune di Breda di Piave ha quindi approvato il citato programma integrato e lo ha trasmesso alla Regione con nota n. 1794/04-11970 in data 06.09.2005.
Il P.I.R.U.E.A. è stato acquisito agli atti della Regione in data 07.09.2005 e pertanto il termine utile per l'avocazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/99 scade il 06.12.2005.
Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 440 in data 16.11.2005, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

la Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di avocare e di approvare il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Simeon", in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Breda di Piave (TV), con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 440 in data 16.11.2005, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.
La documentazione è composta da:
- Tav. 1 - Estratto catastale ed estratti dal P.R.G. in scala 1:2.000;
- Tav. 2 - Planimetria stato di fatto in scala 1:250
- Tav. 3 - Documentazione fotografica
- Tav. 4 - Planivolumetrico e ambiti d'intervento, in scala 1:250;
- Tav. 5.1 - Reti fognarie acque bianche e profili quotati in scala 1:250;
- Tav. 5.2 - Reti fognarie acque nere e profili quotati in scala 1:250;
- Tav. 6 - Rete di illuminazione pubblica in scala 1:250;
- Tav. 7 - Schema linea ENEL in scala 1:250;
- Tav. 8 - Schema linea Telecom in scala 1:250;
- Tav. 9.1 - Rete idrica in scala 1:250;
- Tav. 9.2 - Rete gas metano in scala 1:250;
- Tav. 10 - Nuova viabilità e sezioni stradali in scala 1:250;
- Tav. 11 - Planimetria distanze da confini e fabbricati in scala 1:250;
- Atto d'obbligo unilaterale;
- Relazione tecnica;
- Computo metrico e cronoprogramma;
- Schema di convenzione.
2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.
3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.


Allegato A
Valutazione Tecnica Regionale n. 440 del 16.11.2005

Premesso che:
- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 16.11.2005
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 766675/57.00, in data 10.11.2005, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 16.11.2005, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23.04.2004. n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61;
- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 440 del 16.11.2005 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Simeon" in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Breda di Piave (TV), descritto in premessa, sia meritevole di avocazione e approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.
Fabris

Allegato A1
Parere del Comitato. Argomento n. 440 in data 16.11.2005.

Premesso che:
Il Comune di Breda di Piave (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5220 in data 12.10.1982, e di una variante generale approvata con deliberazioni di Giunta Regionale rispettivamente n. 4227 del 22.12.2004 e n. 1904 in data 19.07.2005.
Con nota in data 10.02.2005 n. prot. 1794, la ditta Ditta S.I.S. s.a.s. di Simeon L. & C., ha trasmesso al Comune il Programma integrato di riqualificazione urbanistica ed edilizia in oggetto.
Con Deliberazione di Giunta n. 14 in data 22.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato il programma integrato di riqualificazione urbanistica ed edilizia denominato "Simeon", in variante al PRG ai sensi dell'art. 5 della LR 23/99.
La procedura di pubblicazione e deposito del Programma integrato di Riqualificazione Urbanistica è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 5 della LR 23/99, e a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.
Con deliberazione di Consiglio n. 53 del 27.07.2005 il Comune di Breda di Piave ha quindi approvato il citato programma integrato e lo ha trasmesso alla Regione con nota n. 1794/04-11970 in data 06.09.2005.
Il P.I.R.U.E.A. è stato acquisito agli atti della Regione in data 07.09.2005 e pertanto il termine utile per l'avocazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/99 scade il 06.12.2005.
Il programma integrato ha ottenuto i seguenti pareri:
­ il parere del Genio Civile di Treviso n. 566955/46.09 in data 08.08.2005 il quale ha ritenuto che nulla ricorre osservare in merito all'asseverazione sulla non necessità della valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 3637/02 con alcune prescrizioni da introdurre nelle NTA;
­ il parere favorevole con prescrizioni dell'ULSS n. 9 di Treviso n. 61941 in data 04.07.2005;

Visti gli elaborati trasmessi:
Il PIRUEA riguarda un ambito di mq. 7.208 situato nella frazione di Pero. In tale area trova attualmente sede l'attività di verniciatura universale del legno, di produzione di mobili, articoli di arredamento della ditta proponente. L'azienda attualmente è insediata in un immobile costituito da capannone artigianale con scoperto annesso di mq. 5.590. Inoltre la stessa ditta è proprietaria dell'area confinante di mq. 1.618.
L'area risulta classificata dal PRG vigente quale zona territoriale omogenea B/16 ed il programma integrato elaborato rispetta in buona sostanza le previsioni con la sola eccezione dell'indice di cubatura che passa da 1,50 mc/mq a 1,80mc/mq, per un incremento di cubatura di 2.162 mc ed il rapporto di copertura massimo dal 30% al 40%.
Nel dettaglio i dati di progetto, con riferimento allo stato attuale, sono:
Attuale PIRUEA
Superficie territoriale 7.208 mq 7.208mq
Rapporto copertura massimo 30% 40%
Superficie copribile massima 2162 mq 2162 mq
Numero max piani fuori terra 3,00 3,00
Distanza tra fabbricati 10,00 ml 10,00 ml
Distanza minima dai confini 10,00 ml 10,00 ml
Distanza minima dalle strade <7,00 5,00 ml 5,00 ml
Distanza minima dalle strade >7,00 7,50 ml 7,50 ml
Indice di cubatura 1,50 mc/mq 1,80mc/mq
Volume edificabile massimo 10.812,0 mc 12.974,4mc
Parcheggi (minimi 3,5mq/abitante) 302,74 mq 649,05mq
Verde pubblico (minimi 6mq/abitante) 518,96 mq 606,28mq
Pista ciclopedonale - mq 341,49mq
Strade - mq 1313,1mq
Isole ecologiche - mq 37,60mq


Considerazioni:
L'intervento, con caratteristiche prevalenti di tipo residenziale, prevede la realizzazione di un fabbricato di tipo direzionale-commerciale-residenziale, 2 edifici a schiera e 4 villette bifamiliari, e tale scelta risulta motivata, in relazione, dalla necessità di valorizzare l'area e permettere uno sfruttamento adeguato della superficie a disposizione.
L'intervento prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio sia nelle strutture principali che in quella prospiciente la via primaria e tutte le opere di urbanizzazione relative quali rete idrica, fognaria, elettrica, stradale, verde e aree di parcheggio pubbliche.

Aree per opere di urbanizzazione a standard primario e secondario:
Le dotazioni minime da destinare ad opere di urbanizzazione a standard primario, sono le seguenti:
- Verde: 6,00 mq / abitante = 86 ab x 6,00 = mq 516.
- Parcheggi pubblici: 3,50 mq ogni abitante = 86 x 3,50 = mq 301.
L'area a parcheggio da cedere al Comune sarà di 208.62mq e sarà localizzate di fronte a via Cal del Brolo.

Si legge dalla deliberazione che l'interesse pubblico consiste in:
- importante intervento, a cura e spese della parte privata, diretto al trasferimento dell'attività esistente in zona impropria, mediante la realizzazione di un intervento residenziale dotato delle opere di urbanizzazione primaria ;
- parcheggio e tratto di pista ciclabile sul fronte di via Cal del Brolo;

L'interesse pubblico viene individuato in 60.619,28 Euro c.ca per la realizzazione del parcheggio ex standards di legge e per la realizzazione del tratto di pista ciclabile sul fronte di via cal del Brolo.
Il Beneficio per il soggetto attuatore è stato quantificato nel risultato economico complessivo di 483.886,63 Euro.
Il beneficio pubblico pertanto corrisponderebbe a c.ca 12,53% del beneficio per il soggetto attuatore.

Valutazioni
Nel merito del progetto si rileva che:
1. Sotto il profilo urbanistico l'intervento è teso al miglioramento e alla riqualificazione di un'area caratterizzata dalla presenza di un'attività ormai incompatibile con la valenza urbana della zona. Pertanto il giudizio risulterebbe sostanzialmente condivisibile.
2. Non è prevista la cessione di una quota di Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto il Comune di Breda di Piave non ricade tra i comuni ad alta intensità abitativa e quindi è escluso dagli adempimenti di cui all'art. 3, comma 5, della L.R. 23/99.
3. Il Comune di Breda di Piave è interessato dai seguenti siti individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale): SIC/ZPS IT3240023 delle Grave del Piave e IT3240033 Meolo e Vallio. Alla luce di ciò, è stata predisposta la Valutazione d'Incidenza Ambientale redatta dall' Ing. Luigi Cianfagna, tecnico progettista del PIRUEA in esame. Si ritiene di prendere atto della dichiarazione del tecnico incaricato che certifica che "oggettivamente non è probabile possano verificarsi effetti significativi sui siti Natura 2000 di riferimento", con le seguenti raccomandazioni:
- La progettazione esecutiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
- La esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che ".. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- Sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
- Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, si prescrive di utilizzare esclusivamente specie autoctone;

4. Vi è tuttavia una sostanziale carenza sotto il profilo tecnico e disciplinare, in quanto la scarsa definizione dal punto di vista progettuale non sembra adeguata alle finalità della legge; il piano, infatti, risulta redatto secondo i classici canoni progettuali dello strumento urbanistico attuativo, non dispone cioè di elaborazioni progettuali di dettaglio (profili altimetrici, prospetti, particolari costruttivi e tipologici, ecc), necessarie a garantire la pregnanza dell'intervento. La documentazione denota una certa indicatività delle rappresentazioni, con elaborazioni planivolumetriche e sagome limite degli edifici che lasciano ampio margine di flessibilità alla progettazione edilizia. A ciò si aggiunga che non vengono puntualmente individuate e quantificate le destinazioni di tipo commerciali-direzionali previste, e conseguentemente non risultano verificati e dimensionati i relativi standard minimi di legge;
5. manca una normativa tecnica di attuazione, necessaria a disciplinare gli interventi in riferimento agli obiettivi di riqualificazione definiti dalla legge e alle prescrizioni evidenziate nei pareri, enunciati in premessa, del Genio Civile di Treviso e dell'ULSS n. 9 di Treviso;

Al fine pertanto di un adeguamento alle finalità della LR 23/99 si introducono alcune proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 LR 61/85 e precisamente:

a) Non si ritiene corretta urbanisticamente la soluzione compositiva per l'edificio a destinazione commerciale-direzionale-residenziale, così come la localizzazione dell'area a verde pubblico e l'innesto stradale: si provvede pertanto, a stralciare il volume edilizio previsto, con la rettifica della strada ed estendendo la quantità di verde pubblico all'intera area di risulta;
b) A prescindere dalle volumetrie derivanti dalla mera applicazione degli indici stereometrici di zona, si prescrive di assumere come tetto volumetrico complessivo del PIRUEA quello esposto nelle elaborazioni planivolumetriche e nel limite delle superfici indicate nella tavola 4 "Planivolumetrico _ Viste 3D" che costituiscono il riferimento per il dimensionamento del piano, con esclusione del volume stralciato di cui al precedente punto A). Si prescrive inoltre che le indicazioni relative alle distanze dai "confini" evidenziata nella stessa tav. 4 e distanze dai "confini" e dai "fabbricati" nella tav. 11 "Planimetria distanze da confini e fabbricati", non sono da intendersi quali "sagome limite di inviluppo urbanistico degli edifici di progetto", ma unicamente a dimostrazione del rispetto della relativa norma sulle distanze, in quanto le finalità della legge sono quelle delineate dal progetto attraverso una definizione planivolumetrica necessaria a garantire la pregnanza dell'intervento.
c) per quanto riguarda gli aspetti architettonici il piano, che non dispone di elaborazioni di dettaglio (prospetti, particolari costruttivi, materiali, ecc) propone alcune soluzioni sintattiche che tuttavia non garantiscono la pregnanza dell'intervento. Pare quindi utile sottolineare, viste anche le simulazioni tridimensionali prodotte, che sia prestata la massima cura ed attenzione in sede di definizione progettuale affinché i nuovi edifici abbiano connotazioni architettoniche tali da qualificare l'intero contesto.
d) Mancando l'individuazione e quantificazione delle destinazioni di tipo commerciale-direzionale previste, e conseguentemente la verifica degli standard anche in rapporto alla L.R. 15/2004, se ne prescrive lo stralcio anche in riferimento allo stralcio di cui precedente punto A).
e) Si prescrive inoltre che le operazioni di bonifica dell'area dovranno essere eseguite secondo le prescritte procedure di legge e con l'interessamento dell'ufficio SPISAL e con idonei sistemi di avviso ai residenti.

f) Inoltre dovranno essere cercate soluzioni atte a ridurre l'apporto diretto delle acque meteoriche alle rete superficiale, attraverso l'utilizzo di superfici drenanti.
g) Si richiamano i pareri, enunciati in premessa, del Genio Civile di Treviso, dell'ULSS n. 9 di Treviso, quale parte integrante del presente parere. A tal proposito andrà predisposto un elaborato normativo integrato nel modo opportuno con le suddette proposte di modifica e le prescrizioni contenute nei citati pareri.

In sede di controdeduzioni il Comune potrà meglio definire o ribadire tali proposte a condizione vi siano soluzioni planivolumetriche e tipologiche relazionate al contesto e pregnanti sotto il profilo della qualità urbanistico-edilizia, anche attraverso elaborazioni di dettaglio (prospetti, particolari costruttivi, materiali, ecc) ed individuando puntualmente le specifiche destinazioni.
Tutto ciò premesso e considerato il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, art. 27, comma II, con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto è del parere che il Programma Integrato di Riqualificazione Edilizia ed Urbanistica, in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Breda di Piave (TV), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.07.2005, sia meritevole di avocazione per approvazione con le proposte di modifica sopraesposte, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, e quelle di seguito descritte, come composto da:
Tav. 1 - Estratto catastale ed estratti dal P.R.G. in scala 1:2.000
Tav. 2 - Planimetria stato di fatto in scala 1:250
Tav. 3 - Documentazione fotografica
Tav. 4 - Planivolumetrico e ambiti d'intervento, in scala 1:250, con le seguenti modifiche:
- la linea di colore rosso evidenzia lo stralcio della previsione di cui al precedente punto A) del parere;
- la linea a tratteggio di colore blu evidenzia le modifiche conseguenti alla rettifica della viabilità in riferimento al precedente punto A) del parere;
- la linea di colore Verde evidenzia l'estensione dell'area a Verde Pubblico di cui al precedente punto A) del parere;
Tav. 5.1 - Reti fognarie acque bianche e profili quotati in scala 1:250;
Tav. 5.2 - Reti fognarie acque nere e profili quotati in scala 1:250;
Tav. 6 - Rete di illuminazione pubblica in scala 1:250;
Tav. 7 - Schema linea ENEL in scala 1:250;
Tav. 8 - Schema linea Telecom in scala 1:250;
Tav. 9.1 - Rete idrica in scala 1:250;
Tav. 9.2 - Rete gas metano in scala 1:250;
Tav. 10 - Nuova viabilità e sezioni stradali in scala 1:250;
Tav. 11 - Planimetria distanze da confini e fabbricati in scala 1:250;
Atto d'obbligo unilaterale
Relazione tecnica
Computo metrico e cronoprogramma
Schema di convenzione
Vanno vistati n. 17 elaborati.

(segue allegato)

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