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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 27 dicembre 2005


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3775 del 06 dicembre 2005

Comune di Lugo di Vicenza (VI). Piano Regolatore Generale _ Variante parziale n. 14. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:
"Il Comune di Lugo di Vicenza (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4476 del 27.7.1990, successivamente modificato.
Con deliberazione di Consiglio n. 36 del 8.5.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7960 del 16.9.2003.
La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 28 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 51 del 11.9.2003.
La Giunta Regionale con delibera n. 306 in data 4.2.2005, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante parziale al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Commissione Tecnica Regionale n. 317 del 15.12.2004.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 in data 5.5.2005, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 11.5.2005, prot. n. 3860, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 12.5.2005, prot. n. 350376/47.010317.
Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Segretario Regionale al Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 184 del 6.7.2005, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

la Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Lugo di Vicenza (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 184 del 6.7.2005, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.
La variante risulta composta da:
- fascicolo "Piano Regolatore Generale _ Variante parziale 2003 _ Controdeduzioni alle proposte di modifica ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/1985 D.G.R. n. 306 del 4 feb. 2005".
2) di dare atto che si intendono confermati gli elaborati allegati alla D.G.R. n. 306 del 4.2.2005 già approvati ai sensi dell'art.45 della L.R.61/1985;


Allegato A
Valutazione Tecnica Regionale n. 184 del 6.7.2005

Premesso che:
- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 6.7.2005;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la suddetta variante parziale (d.c.c. n. 36 del 8.5.2003) ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 478913/47, in data 1.7.2005, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 6.7.2005, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Segretario Regionale al Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23.04.2004. n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61;
- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 184 del 6.7.2005 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Lugo di Vicenza (VI), descritta in premessa, sia approvabile definitivamente con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Lombroso

Allegato A1
Parere del Comitato. Argomento n. 184 in data 6.7.2005.

Premesse
- Il Comune di Lugo di Vicenza (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4476 del 27.7.1990, successivamente modificato.
- Con deliberazione di Consiglio n. 36 del 8.5.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7960 del 16.9.2003.
- La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 28 osservazioni. Il Comune ha controdedotto alle osservazioni con deliberazione di Consiglio n. 51 del 11.9.2003.
- La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale con parere n. 317 del 15.12.2004, ha ritenuto la stessa meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art.45 della L.R. 61/1985 e con proposte di modifica ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/1985.
- La Giunta Regionale del Veneto con la propria delibera n. 306 del 4.2.2005 ha approvato con modifiche d'ufficio art.45 L.R. 61/1985 e con proposte di modifica, ai sensi dell'art.46 della L.R. n.61/1985, la variante in oggetto, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della C.T.R..
- Con nota del 14.2.2005 prot. 97124/47.01 la Direzione Regionale Urbanistica ha trasmesso al Comune di Lugo di Vicenza (VI) la D.G.R. n. 306 del 4.2.2005 con la quale il Comune è stato invitato, ad apportare nei termini di legge, ai sensi dell'art.46 della L.R. n.61/1985, le modifiche evidenziate nel sopra citato parere della C.T.R. sez. Urbanistica.
- Con nota del 11.5.2005 prot. 3860, ns prot. 350376/47.010317 del 12.5.2005, il Comune di Lugo di Vicenza (VI) ha trasmesso copia della deliberazione di C.C. n. 12 del 5.5.2005 di controdeduzione alla D.G.R. n. 306/2005.
- Con nota del 3.6.2005 prot. 4472, ns. prot. 419452/47.010317 del 8.6.2005, il Comune di Lugo di Vicenza (VI) ha trasmesso a fini istruttori documentazione integrativa (dichiarazione su Valutazione di Incidenza Ambientale).

Considerazioni
Si precisa che quanto non controdedotto dal Comune di Lugo di Vicenza (VI) con d.c.c. n. 12 del 5.5.2005, si intende recepito negli elaborati di P.R.G., quanto indicato dalla D.G.R. n. 306/2005.
Le proposte di modifica, oggetto di controdeduzioni comunali, sono relative ai seguenti aspetti:

Tav. 13.5.B
Modd. n. 10,11,12,13 - Nuova sottozona E4/S con area a standard, in loc. Valdellette

Parere C.T.R. (D.G.R.V. n. 306/2005)
Si riporta integralmente il testo del parere nel merito di tale proposta di modifica:
"(...) 10),11),12),13): Le proposte non si ritengono accoglibili in quanto non risulta congruente dal punto di vista urbanistico l'ampliamento della z.t.o. E4 per motivi paesaggistico ambientali
( coni visuali paesaggio) e per la realizzazione di estese e non adeguatamente motivate aree a parcheggi con ulteriori aree a parco gioco sport in una piccola contrada priva di strutture pubbliche.
Peraltro per tali aree il parere geologico regionale ha rilevato, come sopra evidenziato, alcune problematiche geologiche.
Per le modifiche stralciate si conferma il PRG vigente.
Il Comune, con le modalità di cui all'art. 46 della L.R. 61/1985, potrà riproporre le modifiche sopra evidenziate approfondendo i rapporti urbanistici, conseguenti alle nuove zone E4 e ai parcheggi, dal punto di vista paesaggistico ambientale nonché dell'interesse pubblico, nel rispetto delle prescrizioni geologiche regionali sopra evidenziate.(...)".

Controdeduzione comunale (d.c.c. n.12/2005)
Nello specifico il Comune non ha controdedotto alle proposte di modifica regionali.

Decisione
Vanno pertanto stralciate le modifiche n. 10,11,12,13 di cui sopra e si conferma il P.R.G. vigente.
Va confermato conseguentemente lo stralcio dell'osservazione n. 26 relativa alla mod. n.12 della presente variante.

Tav. 13.3.A
Mod. n.35 - Viabilità di progetto tra via Vigne e via Roma
Parere C.T.R. (D.G.R.V. n. 306/2005)
Si riporta integralmente il testo del parere nel merito di tale proposta di modifica:
"(...) 35) La proposta non si ritiene ammissibile in quanto trattasi di nuova viabilità che va ad interessare il centro storico di Lugo di Vicenza, intersecante una Strada Provinciale ad alto flusso veicolare , ove mancano preventive valutazioni specifiche in merito alle implicazioni di carattere geologico, viario e di impatto ambientale, in rapporto al contesto paesaggistico esistente e all'orografia dei suoli.
Peraltro per tale modifica il parere geologico regionale ha evidenziato alcune problematiche geologiche.
Si conferma il PRG vigente.
Il Comune, con le modalità di cui all'art. 46 della L.R. 61/1985, potrà riproporre la modifica sopra evidenziata approfondendo le problematiche connesse all'inserimento della nuova viabilità dal punto di vista dell'impatto ambientale , geologico e viario, nel rispetto delle prescrizioni geologiche regionali sopra evidenziate nel paragrafo "Parere geologico" del presente parere.(...)".

Controdeduzione comunale (d.c.c. n.12/2005)
Il Comune ha predisposto alcuni elaborati integrativi di controdeduzioni alle proposte di modifica regionali.
Nello specifico ha riproposto la modifica viaria adottata motivandola maggiormente e integrandola con documentazione tecnica specifica (fascicoli "Indagine di fattibilità geologico-geotecnica e progetto preliminare" nonché "valutazione dell'impatto ambientale in rapporto al contesto paesaggistico ed all'orografia dei suoli relativo al nuovo tracciato stradale in loc. "Vigne" _ Lugo di Vicenza").

Decisione
Si concorda con le controdeduzioni comunali.
Si prescrive comunque che, tale intervento viario venga preventivamente concordato nell'innesto viario con l'ente proprietario e gestore della strada provinciale.
Vanno confermate le prescrizioni geologiche regionali, il parere sul SIC, e il parere di compatibilità del Genio Civile di Vicenza già espressi nel precedente parere della C.T.R. n. 317 del 15.12.2004.

Fascicolo TAV 13.5.D
Cambio di destinazione d'uso di costruzioni non più funzionali alla conduzione del fondo rurale ( schede n.6 e 7)
Parere C.T.R. (D.G.R.V. n. 306/2005)
Si riporta integralmente il testo del parere nel merito di tale proposta di modifica:
"(...) Tavola 13.5-D " Cambio di destinazione d'uso di costruzioni non più funzionali al fondo rurale ed ampliamento di edifici destinati a residenza (L.R. 24/85 art.4)" scala 1:1000
1) La proposta non si ritiene accoglibile in quanto si prevede la demolizione e ricostruzione di un edificio rurale in muratura (ex allevamento) che risulta in contrasto con l'art. 4 della L.R. 24/1985.
Si conferma il PRG vigente.
Il Comune, con le modalità di cui all'art. 46 della L.R. 61/1985, potrà riproporre la modifica sopra evidenziata approfondendo i contenuti progettuali della schedatura dell'edificio, nel rispetto dei vincoli relativi all'art.4 della L.R. 24/1985 (mantenimento edificio e preclusione ampliamenti) nonché delle prescrizioni geologiche regionali sopra evidenziate nel paragrafo "Parere geologico" del presente parere.
2) La proposta non si ritiene accoglibile in quanto si prevede la possibilità di ampliamento e il grado di intervento di Ristrutturazione edilizia totale (quindi con possibile demolizione e ricostruzione) di un edificio rurale in muratura e di una baracca precaria in legno e lamiera, che risulta in contrasto con l'art. 4 della L.R. 24/1985.
Si conferma il PRG vigente.
Il Comune, con le modalità di cui all'art. 46 della L.R. 61/1985, potrà riproporre la modifica sopra evidenziata approfondendo i contenuti progettuali della schedatura dell'edificio, nel rispetto dei vincoli relativi all'art.4 della L.R. 24/1985 (mantenimento edificio e preclusione ampliamenti) nonché delle prescrizioni geologiche regionali sopra evidenziate nel paragrafo "Parere geologico" del presente parere.(...)".

Controdeduzione comunale (d.c.c. n.12/2005)
Il Comune ha predisposto alcuni elaborati integrativi di controdeduzioni alle proposte di modifica regionali.
Nello specifico ha realizzato n.2 schede progettuali, proponendo per le stesse il grado di intervento 5 (ristrutturazione parziale, senza demolizione dell'edificio) ed eliminando gli aumenti di volume degli stessi edifici, il tutto corredato da apposite relazioni agronomiche attestanti la non funzionalità al fondo rurale degli stessi edifici.

Decisione
Si concorda parzialmente con le controdeduzioni del Comune.
Va corretta la scheda n.7 Valle la Costeggiola, eliminando il grado di protezione 5 dalla cartografia in scala 1:1000 per la baracca precaria sottostante l'edificio in muratura.
Vanno inoltre confermate le prescrizioni geologiche regionali, il parere sul SIC, e il parere di compatibilità del Genio Civile di Vicenza già espressi nel precedente parere della C.T.R. n. 317 del 15.12.2004.

Modifiche alla Normativa:
N.T.A.
Parere C.T.R. (D.G.R.V. n. 306/2005)
Si riporta integralmente il testo del parere nel merito di tale proposta di modifica:
"(...) art.30, punto 5): va stralciato tutto il punto in quanto sono state stralciate le schede oggetto di variante di cui alla tav. 13.5.D adottata.
Il Comune, con le modalità di cui all'art. 46 della L.R. 61/1985, potrà riproporre la normativa sopra evidenziata in conseguenza delle proposte di modifica relative alle due schede adottate, nel rispetto dei vincoli relativi all'art.4 della L.R. 24/1985 (mantenimento edificio e preclusione ampliamenti) nonché delle prescrizioni geologiche regionali sopra evidenziate nel paragrafo "Parere geologico" del presente parere (...)".

Controdeduzione comunale (d.c.c. n.12/2005)
Il Comune non ha controdedotto a tale norma.

Decisione
Va stralciato pertanto il punto 5 dell'art. 30 delle N.T.A. adottate.

Modifiche alla Normativa:
N.T.A.
Parere C.T.R. (D.G.R.V. n. 306/2005)
Si riporta integralmente il testo del parere nel merito di tale proposta di modifica:
"(...) art.38: va stralciato "(tavola 13.5.D)" in quanto sono state stralciate le schede oggetto di variante di cui alla tav. 13.5.D adottata.
Il Comune, con le modalità di cui all'art. 46 della L.R. 61/1985, potrà riproporre la normativa sopra evidenziata in conseguenza delle proposte di modifica relative alle due schede adottate, nel rispetto dei vincoli relativi all'art.4 della L.R. 24/1985 (mantenimento edificio e preclusione ampliamenti) nonché delle prescrizioni geologiche regionali sopra evidenziate nel paragrafo "Parere geologico" del presente parere.(...)".

Controdeduzione comunale (d.c.c. n.12/2005)
Il Comune non ha controdedotto a tale norma.

Decisione
Per rendere concretamente attuabili le predette schede degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo oggetto di controdeduzioni si ritiene così corretto riformulare l'articolo 38 delle N.T.A. adottate:
- va stralciata la frase "(tavola 13.5.D)";
- va aggiunto il nuovo comma alla fine dell'art. 38 così definito:
" Per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo indicati nelle specifiche schede valgono le indicazioni ivi previste.".

Si fa presente che nel fascicolo di controdeduzioni comunali denominato "Controdeduzioni alle proposte di modifica ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/1985 D.G.R. n.306 del 4 feb. 2005", il Comune ha evidenziato la necessità di chiarimenti in ordine alla tavola di analisi geologica 10.9 "Carta delle penalità ai fini edificatori".
Nel merito trattandosi di argomenti e tematiche non oggetto delle controdeduzioni di cui all'oggetto si ritiene di non esprimere in questa sede alcuna considerazione specifica.

Si rileva che nel parere della C.T.R. n. 317 del 15.12.2004, allegato alla D.G.R.V. n. 306 del 4.2.2005, per mero errore materiale, è stata omessa una frase relativa all'osservazione della sig.ra Adriana Schiavon Stagni, controdedotta dal Consiglio Comunale con d.c.c. n. 62/2003.
A tale scopo va aggiunta la seguente frase, a pagina 13 del predetto parere, prima della frase "Relativamente infine all'unica osservazione (...) si ritiene non accoglibile.":
"Relativamente all'osservazione a firma della sig.ra Adriana Schiavon Stagni, controdedotta dal Comune con propria d.c.c. n. 62 del 28.11.2003, si evidenzia quanto segue:
trattasi di osservazione richiedente lo stralcio della modifica n.49 adottata ed evidenziata nella tavola 13.3.B della presente variante. Il Comune nel merito ha accolto l'osservazione. Si condivide la controdeduzione del Comune."
Tutto ciò premesso e considerato il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 comma II° dell'art 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Lugo di Vicenza (VI), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, con le prescrizioni sopra evidenziate e come composta da:
a) Fascicolo "Piano Regolatore Generale _ Variante parziale 2003 _ controdeduzioni alle proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 _ D.G.R. n. 306 del 4 Feb. 2005";
- per la viabilità individuata con asterisco nero vanno recepite le indicazioni e prescrizioni sopra evidenziate nel presente parere (Valutazione di Incidenza Ambientale, prescrizioni geologiche regionali, parere compatibilità idraulica regionale, prescrizioni viarie per innesto viario su Provinciale);
- vanno adeguate le schede n. 6 e 7 e le norme (art. 30 punto 5 e art. 38 delle N.T.A.) relative ai due edifici non più funzionali alla conduzione del fondo con le modifiche evidenziate nelle considerazioni del presente parere (prescrizioni geologiche regionali, parere compatibilità idraulica regionale, parere su Valutazione di Incidenza Ambientale).

Va adeguato a pag. 13, il precedente parere della C.T.R. n. 317 del 15.12.2004, allegato alla D.G.R.V. n. 306 del 4.2.2005, così come evidenziato nelle considerazioni del presente parere (osservazione sig.ra Adriana Schiavon Stagni).

Si intendono stralciate le modifiche n. 10,11,12,13 di cui sopra nonché l'osservazione n. 26 in conseguenza della mancanza di controdeduzioni comunali nel merito della zona E4/S con standard in loc. Valdelette.

Alla fine dell'art.38 delle N.T.A. adottate va aggiunto il seguente nuovo comma:
"Per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo indicati nelle specifiche schede valgono le indicazioni ivi previste".
Va stralciata la frase "(tavola 13.5.D)" contenuta nell'art. 38 delle N.T.A. adottate.
Va stralciato il punto 5 dell'art.30 delle N.T.A. adottate.

Vanno adeguati gli elaborati del PRG vigente.

Si intendono confermati gli elaborati allegati alla D.G.R. n. 306 del 4.2.2005 già approvati ai sensi dell'art.45 della L.R.61/1985.

Va vistato n. 1 elaborato.

(segue allegato)

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