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Materia: Urbanistica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3779 del 06 dicembre 2005
Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV). Piano Regolatore Generale - Variante n. 11 al "Settore Produttivo". Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:"Il Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1347 del 27.04.1999, successivamente modificato.Con deliberazione di Consiglio n. 52 del 30.10.2002, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6333 del 24.06.2003.La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 30 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 15 del 14.04.2003.La Giunta Regionale con delibera n. 3810 in data 26.11.2004, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della stessa legge regionale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse dalla Commissione Tecnica Regionale con parere n. 272 del 27.10.2004.Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 in data 12.03.2005, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 01.04.2005, prot. n. 2889, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 07.04.2005, prot. n. 255910.Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Segretario Regionale al Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 192 del 13.07.2005, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.la Giunta regionaleUdito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;
delibera
1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 192 del 13.07.2005, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento; La variante risulta composta dagli elaborati già allegati alla D.G.R. n. 3810 del 26.11.2004 e quelli di seguito elencati: Elaborato "Modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione"; Elaborati grafici _ Tavole nn. 13.1.a e 13.1.b _ scala 1:5000.
Allegato AValutazione Tecnica Regionale n. 192 del 13.07.2005.Premesso che:- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 13.07.2005 - il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985. n. 61, la Variante n. 11 al P.R.G. del Comune di San Zenone degli Ezzelini;- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 497388, in data 08.07.2005, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 13.07.2005, per la discussione dell'argomento in oggetto.Il Segretario Regionale al Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:- Vista la L.R. 23.04.2004. n.11;- Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61;- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 192 del 13.07.2005 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.LombrosoAllegato A1Parere del Comitato. Argomento n. 192 in data 13.07.2005.Premesse:· Il Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1347 in data 27.04.1999.· Con deliberazione di Consiglio n. 52 in data 30.10.2002, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale; in seguito alla procedura di pubblicazione e deposito sono pervenute n. 30 osservazioni, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 15 in data 14.04.2003.La documentazione è stata trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6.333 in data 24.06.2003 e acquisita agli atti della Regione in data 26.06.2003 prot. n.4098.· La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 272 in data 27.10.2004.Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3810 in data 26.11.2004, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 L.R. 61/1985 e previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della stessa legge.· Con delibera di Consiglio n. 15 in data 12.03.2005, esecutiva a tutti gli effetti il Comune ha controdedotto alle proposte di modifica della variante al Piano Regolatore Generale; documentazione trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2889 in data 01.04.2005 e acquisita agli atti della Regione in data 07.04.2005 prot. n. 255910;Visti gli elaborati trasmessi:· Si rileva che gli emendamenti deliberati in sede di adozione della variante sono stati successivamente tradotti graficamente in elaborato specifico; così definiti sono stati depositati e pubblicati secondo l'iter previsto, a seguito di questo non è pervenuta alcuna osservazione.· Il Consiglio Comunale propone di controdedurre ai rilievi formulati dalla Regione fornendo le seguenti controdeduzioni:- 1) Zone industriali, artigianali, per deposito e magazzino di completamento "D1.7.1" di cui alla Variante n. 27 e alle N.T.A.;- 2) Zone per insediamenti commerciali, artigianali di servizio e direzionali "D4" di cui alle Varianti nn. 11 e 12;- 3) Attività produttive con specifica normativa: sono state riformulate le schede relative alle attività in zona impropria o con esaurite capacità edificatorie ed interessano:3a) attività n. 19 Pellizzari Giampietro Var. n. 58;3b) attività n. 26 Mazzaro e Citton snc Var. 30 e oss. 21;3c) attività n. 29 Zardo Domenico e Visentin Angela Var. 45;3d) attività n. 30 Autoservizi Grassotto Luciano & C. snc Var. 38;3e) attività n. 43 Edilnova Pellizzari di Gazzola Ornella Var. 42;3f) attività n. 44 Artuso & Giacobbo snc Var. 41 e oss. 9;3g) attività n. 49 Cos.Mo _ Styl di Gazzola Roberto e C. snc Var. 44;3h) attività n. 51 Tipolitografia Battagin snc Var. 35;3i) attività n. 52 Velo Acciai srl Var. 49;3l) attività n. 53 Ferronato Luigi Var. 57 e oss.4;3m) attività n. 54 Boffo Severino Var. 47 e oss.7;3n) attività n. 56 Carron Rita _ Via Marini oss. 10;3o) attività n. 57) MZ 2000 SRL di Munarolo Roberto oss. 11;A seguito di tali modifiche è stato variato e integrato l'articolo 45 delle NTA.1) Il Comune ha ritenuto di non controdedurre alle proposte formulate per le varianti n. 22 e 51 (scheda attività n. 50) e alle osservazioni n. 2, 13, 25 e 27; si confermano pertanto le prescrizioni esposte nel precedente parere, le proposte di variante sono stralciate e le osservazioni respinte.Cotrodeduzioni1 - Zone industriali, artigianali, per deposito e magazzino di completamento "D1.7.1" di cui alla Variante n. 27 e all'art. 39 delle N.T.A.;Controdeduzioni · Variante n. 27:Viene individuata con apposita simbologia la nuova sottozona D1.7.1 in ampliamento della sottozona D1.7, oggetto di specifiche prescrizioni nell'articolo 39 delle NTA.La zona D1.7.1 è priva di indice edificatorio; è ammessa la possibilità di utilizzazione dell'area per deposito e stoccaggio di materiali ed attrezzature di cantiere prevedendo opportune opere di mitigazione ambientale.E' comunque consentita in tale sottozona la possibilità di realizzare pertinenze aziendali quali foresterie e residenze temporanee per i lavoratori, nonché locali per attività di formazione; le superfici complessive di tali pertinenze non potranno superare il 10% di quella consentita per l'attività principale ed è da intendersi aggiunta all'indice fondiario o di copertura ammesso nella zona.Valutazioni2) La variante, formulata in origine, definiva un ambito limitato di area agricola per deposito e stoccaggio di materiali ed attrezzature, la proposta di modifica indicava di classare l'area come zto "D" priva però di indici di edificabilità.Con la controdeduzione si provvede a riclassificare un'area più vasta, alla stessa viene inoltre data la possibilità di realizzare "pertinenze aziendali quali foresterie e residenze temporanee per lavoratori, nonché locali per attività di formazione".Non si concorda con l'estensione dell'ambito di zona non essendo stato oggetto di proposta iniziale di variante; la stessa variazione non ha inoltre seguito l'iter della pubblicazione. Pertanto la zona è da ricondursi alla originale proposta, conseguentemente si stralcia la parte eccedente di zonizzazione non oggetto di variante e l'area mantiene la vigente destinazione.L'aspetto normativo della sottozona "D1.7.1", nello specifico i commi 15 e 16, sono da adeguare, per le possibilità insediative, alle disposizioni riportate al comma 3 del medesimo articolo, come modificato dalla successiva prescrizione 3).· Art. 39 delle NTA:La possibilità di realizzare pertinenze aziendali quali foresterie, residenze temporanee per lavoratori nonché locali per l'attività di formazione, nella misura massima del 10% di quella consentita per l'attività principale, in aggiunta all'indice di utilizzo fondiario o di copertura ammessa dalla zona, viene introdotta a livello normativo nell'articolo 39 delle NTA ed interessa le aree produttive o le aree agricole eventualmente contigue alle attività produttive; in fase di rilascio di permesso di costruire per gli immobili suindicati è richiesto apposito vincolo di destinazione d'uso specifico dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari, da valere fino a variazione dello strumento urbanistico. Tale possibilità è riservata ad aziende con oltre 50 dipendenti.Valutazione3) Non si concorda con l'integrazione all'art. 39 _ ZTO "D1", zone industriali e artigianali di completamento, nella disposizione che acconsente la "realizzazione di pertinenze aziendali quali foresterie e residenze temporanee per lavoratori nelle aree agricole eventualmente contigue" alle zone produttive.La realizzazione delle residenze temporanee è disciplinata dagli atti di indirizzo allegati alla DGR 1424 del 31.05.2002 che dispongono quantità ridotte rispetto a quanto disposto dalla redatta nuova norma; quindi si rende opportuno adeguare, alle disposizioni regionali, la disciplina in questione e il 3 comma dell'art. 39 viene così sostituito:"E' inoltre consentita, nelle aree produttive, la realizzazione di pertinenze aziendali quali locali per attività di formazione, locali mensa ecc. Si ritiene inoltre possibile utilizzare la volumetria dell'alloggio del proprietario, e/o custode, per ricavare residenze temporanee per il personale dipendente. Sono altresì utilizzabili a tale scopo edifici residenziali se già esistenti nell'area di pertinenza all'attività industriale-artigianale e funzionalmente collegati con l'attività stessa dalla quale comunque non possono essere disgiunti. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni igienico-sanitarie di natura costruttiva così come specificatamente individuate dall'A.L.S. competente per territorio.Sono altresì ammessi, all'interno della possibilità edificatoria di zona, locali da concedere in uso "foresteria".Tali possibilità è riservata ad aziende con oltre 50 dipendenti."2 - Zone per insediamenti commerciali, artigianali di servizio e direzionali "D4" di cui alle Varianti nn. 11 e 12;Controdeduzioni: E' stata elaborata una specifica scheda progettuale per la disciplina urbanistica delle sottozone D4.17 (Var. 11) e D4.18 (Var. 12).La scheda individua una viabilità di progetto a senso unico che interessa la sottozona D4/17. Si prevede il solo innesto in uscita sulla "Marosticana" dalla zona D4.17 e l'accesso in entrata da Via Gobba. In tal modo viene a configurarsi una viabilità a senso unico sui limiti esterni dell'area, che evitano potenziali punti di conflitto viario rispetto alla viabilità di livello superiore.Gli interventi nell'area D4.17 sono assoggettati a Piano Attuativo; nella zona D4.18 si potrà intervenire attraverso intervento diretto, trattandosi di un'area realizzata attraverso intervento urbanistico attuativo e quindi oggetto di specifica pianificazione.La nuova viabilità all'interno della D4.17 dovrà prevedere un opportuno percorso ciclo-pedonale alberato. Il nuovo assetto stradale potrà consentire, in prospettiva, di riformulare previsioni viarie, capaci di interessare anche le contermini sottozone C1.27 e B.4.Nella zona D4.17 gli interventi dovranno caratterizzarsi per una forte connotazione urbana, con la realizzazione di piazza/e di uso pubblico di almeno 1200 mq sulla quale attestare funzioni pubbliche e commerciali.Nella scheda vengono inoltre definite indicazioni e prescrizioni per la caratterizzazione degli interventi.ValutazioniLa controdeduzione risulta sostanzialmente condivisibile; è comunque opportuno che in fase di redazione dello strumento attuativo vengano definiti con più attenzione gli spazi aperti e ponderatamente studiati le soluzioni architettoniche dei volumi per valorizzare maggiormente l'ambito; dovranno essere acquisiti i dovuti pareri sia per la proposta viaria che per la valenza storico-architettonica della zona dovuta alla presenza di Villa Vignola. Si ricorda inoltre l'osservanza della LR n. 15 del 13.08.2004 per le attività commerciali.3 - Attività Produttive: schede progettuali;I nuovi elaborati e i relativi dati forniti sono da raffrontare con i criteri e i parametri assunti nel consolidato orientamento di questa Regione per la valutazione di analoghe varianti ai sensi dell'art. 30 LR 61/85;di seguito sinteticamente si riportano gli elementi essenziali di ogni attività forniti con controdeduzioni e le relative valutazioni:3a) attività n. 19, Pellizzari Giampietro Var. n. 58;Controdeduzione: come indicato dal voto regionale è stata elaborata specifica scheda in sostituzione di quella del vigente PRG, recependo lo stato di fatto senza ulteriori aumenti;
(segue allegato)
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