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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 23 dicembre 2005


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3713 del 06 dicembre 2005

Fondo di rotazione del Settore primario. Sezione Aziende agricole. Regolamento di operatività per la concessione di finanziamenti agevolati. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, articoli 57 e 58.

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Luca ZAIA, riferisce quanto segue.
La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede, in particolare, all'articolo 57, comma 2, lettera a, il Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, e all'articolo 58 il Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica, entrambi allocati presso Veneto Sviluppo S.p.A..
Si tratta di due azioni estremamente innovative in quanto prevedono la costituzione di una "riserva" costante di finanziamenti che, rientrando con cadenza regolare dai soggetti assegnatari, consentono al Fondo di alimentarsi e di restituire finanziamenti a tasso agevolato alle imprese agricole ed agroalimentari del Settore primario.
Con deliberazione n. 3469 del 5 novembre 2004, la Giunta regionale ha stabilito di attivare le iniziative di sostegno finanziario relative agli articoli di legge in parola, approvando conseguentemente le norme che disciplinano i rapporti fra la Regione e Veneto Sviluppo S.p.A. per la specifica materia, in analogia ai fondi di rotazione gestiti da Veneto Sviluppo ed operanti in altri settori: artigianato, turismo, commercio ed industria.
Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale è altresì intervenuta nella organizzazione del Fondo, stabilendo l'attivazione del Fondo di rotazione per il settore primario, con due gestioni, interscambiabili finanziariamente, e cioè la gestione A, destinata a finanziare le attività e le iniziative relative alla trasformazione, al condizionamento, alla manipolazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli (settore agroalimentare), e la gestione B, destinata a finanziare le imprese agricole per le attività e le iniziative afferenti le produzioni primarie (settore agricolo).
In questa logica di semplificazione si è orientato anche il Consiglio regionale, che con legge regionale 10 dicembre 2004, n. 31, di approvazione dell'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2004, ha istituito un unico capitolo di spesa denominata "Fondo di rotazione per iniziative nel settore agricolo ed agroalimentare e fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica", raggruppando le risorse dell'articolo 57, comma 2, lettera a) e quelle dell'articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
Sulla base, quindi, di quanto stabilito dalla precedente deliberazione della Giunta regionale e dei rapporti convenzionali instaurati con Veneto Sviluppo S.p.A., con la DGR 4398/CR del 29/12/2004, si è provveduto all'impegno contabile della somma di Euro 21.767.221,00 a favore di Veneto Sviluppo S.p.A. per la prima attivazione del Fondo di rotazione per il settore primario.
Tenuto conto che le iniziative di finanziamento della legge regionale n. 40/2003 sono in stretta correlazione ed interdipendenza con le iniziative attuate a valere sul Piano di Sviluppo Rurale, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, nella prima fase operativa, attivata definitivamente con DGR 988 del 18/3/2005, dopo il parere della Commissione consiliare competente, il Fondo ha operato esclusivamente con la gestione A, cioè quella che stabilisce il finanziamento di progetti presentati nel settore agroalimentare.
Considerato il riscontro positivo circa lo strumento attivato, anche in relazione alle condizioni di operatività di Veneto Sviluppo S.p.A., si ritiene di poter provvedere alla apertura della sezione B del fondo per il finanziamento agevolato di interventi operati nell'ambito delle aziende agricole.
Al fine di meglio indirizzare le risorse disponibili, utilizzando appieno le potenzialità dello strumento di credito in questione, si ritiene, nell'ambito degli investimenti aziendali, di limitare il finanziamento agli interventi che comportino spese ammissibili non inferiori a 50.000,00 euro.
Le regole di finanziamento del Fondo sono quelle riportate all'Allegato A al presente provvedimento, dove sono indicate le procedure, i termini, le condizioni di priorità e i livelli di aiuto previsti per tali tipi di azioni, regolamento a cui Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà attenersi nella istruttoria tecnica, finanziaria ed amministrativa delle istanze presentate, con l'eventuale supporto della direzione regionale competente per materia.
Il regolamento del fondo di rotazione per il settore primario è stato elaborato, nella stesura e nei contenuti di cui all'Allegato A, sulla scorta dei regolamenti che disciplinano i fondi degli altri settori adattandolo alle regole e condizioni di operatività in uso nel settore agricolo in relazione anche agli orientamenti comunitari che concernono specificatamente il settore primario e che, in molti casi, sono diversi rispetto a quelli degli altri settori produttivi.
Al riguardo necessita, inoltre, precisare che le condizioni di regolamento del Fondo di rotazione per il settore primario sono state elaborate sia nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 40/2003, sia tenendo conto delle condizioni stabilite nei diversi bandi per le misure di investimento nelle aziende agricole del Piano di Sviluppo Rurale, al fine di avere complementarità e coerenza progettuale, strategica e di obiettivo della politica agricola regionale. E ciò anche se il perseguimento di tali obiettivi avviene utilizzando strumenti finanziari diversi.
Il presente provvedimento, così come previsto dall'articolo 58 della legge regionale 40/2003, è stato trasmesso al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare che, nella seduta del 18 ottobre 2005 si è favorevolmente espressa nel merito apportando due modifiche ai punti 3 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione; le modifiche riguardano aspetti relativi alla valutazione della redditività delle imprese (punto 3) e la sostituzione dell'aggettivo "immobili" con "strutturali" (punto 6).
Ciò posto, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare gli articoli 57, comma 2, lettera a) e l'articolo 58 della L.R. 40/2003;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 2001, n. 35;
VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle PMI";
VISTA la deliberazione n. 3469 del 5 novembre 2004 di attivazione del "Fondo di rotazione per il settore primario e di disciplina dei rapporti con Veneto Sviluppo S.p.A.";
VISTA la deliberazione n. 988 del 18 marzo 2005 di attivazione operativa e regolamentare del Fondo di rotazione del Settore primario;

delibera

1. Di prendere atto del parere della competente commissione consiliare, rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 della legge regionale 40/2003, che, nella seduta del 18 ottobre 2005 si è favorevolmente espressa sulla DGR 85/CR del 13/09/2005 apportando due modifiche ai punti 3 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.
2. Di disporre che la gestione del Fondo di rotazione per il settore primario, nella sua sezione B relativa agli investimenti nelle aziende agricole, avvenga secondo le procedure, le condizioni e le prescrizioni operative e finanziarie previste nell'Allegato A al presente provvedimento che, come modificato dalla IV Commissione consiliare, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di stabilire che, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, utilizzando appieno le potenzialità dello strumento di credito in questione, il finanziamento agevolato, nell'ambito degli investimenti aziendali, venga limitato agli interventi che comportino spese ammissibili non inferiori a 50.000,00 euro.
4. Di stabilire, in forza di quanto previsto dall'articolo 14 della L.R. 40/2003, la modifica degli importi massimi di spesa ammissibile di cui al punto c) dell'Allegato A della medesima legge, adeguandoli agli importi fissati con DGR n. 4120 del 22/12/2004 e successivo Decreto n. 1 del 11/3/2005 del dirigente dell'Unità Complessa piani e programmi comunitari, nazionali e regionali

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.


Allegato A
Fondo di rotazione per il settore primario
Regolamento di operatività per la concessione di finanziamenti agevolati. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 _ Articolo 57 e 58.
Sezione B _ Aziende agricole

Il presente allegato definisce il quadro d'insieme delle procedure e delle attività che la Giunta regionale impartisce a Veneto Sviluppo S.p.A. nella gestione del Fondo di rotazione per il finanziamento delle iniziative di investimento proposte dagli aventi titolo nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

1) Regime di aiuto
Gli interventi previsti dal presente regolamento ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n° 1/2004 del 23 dicembre 2003.

2) Aree d'intervento
Sono ammissibili gli interventi effettuati nel territorio della Regione del Veneto.

3) Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l'utilizzo del Fondo di rotazione gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della L.R. 40/2003, le cui aziende agricole presentino requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria.
Le attività svolte dai soggetti beneficiari devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2002 nella categoria A con esclusione di quelle individuate dai codici: 01.11.3, 01.11.4, 01.4, 01.5, 02.
Le imprese richiedenti devono avere nel Veneto almeno una Unità Tecnica Economica (UTE) come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n, 503.
Al momento della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento agevolato, le imprese richiedenti dovranno:
- risultare in attività;
- essere iscritte all'Anagrafe delle ditte del Settore primario ai sensi della L.R. 39/87 e delle "Linee guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore primario" approvate con D.G.R. 3758 del 26 novembre 2004 in applicazione dell'art. 11 della L.R. 12 dicembre 2003, n°40;
- essere iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- dimostrare la redditività dell'impresa.
La valutazione della redditività sarà effettuata mediante l'analisi del reddito netto aziendale calcolato attraverso la predisposizione di un bilancio aziendale che indichi e valorizzi le voci necessarie e redatto secondo lo schema applicato per il Piano di Sviluppo Rurale. Per l'accesso al regime di aiuti, il reddito netto aziendale va raffrontato con la soglia di ammissibilità individuata dal reddito netto aziendale medio, distinto per zona e per ordinamento aziendale.
L'intermediario finanziario prescelto, mediante propria delibera, stabilisce l'affidabilità del soggetto in merito al credito definendone il rating score secondo i criteri previsti dall'Accordo di Basilea ed i cui esiti saranno comunicati alla Veneto Sviluppo S.p.A.. Nel caso di imprese di recente costituzione la relativa valutazione deve essere effettuata sulla base di dati previsionali contenuti in un business plan almeno triennale sottoscritto dal legale rappresentante.
- dimostrare congruità economico finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta;
- possedere conoscenze e competente professionali adeguate;
- essere in possesso dei requisiti minimi comunitari in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tali requisiti sono assicurati dal rispetto delle normative comunitarie cogenti negli specifici settori, recepite da normative nazionali e che sono elencate nella tabella 1.
- presentare una relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 4 ottobre 2002 n. 2803, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse _ definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE _ riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449.

4) Esclusioni
Sono esclusi gli aiuti a favore di imprese che risultino in difficoltà così come definite dagli orientamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato alla concessione di aiuti d'urgenza e/o di aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà approvati dalla commissione Europea il 7 luglio 2004.

5) Finalità
Il Fondo di rotazione, nella sezione riguardante gli investimenti nella aziende agricole, opera con la precipua finalità di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo. Tali strumenti sono volti a favorire lo sviluppo di investimenti che abbiano come obiettivi:
ü il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato;
ü la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni;
ü la riduzione dei costi ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
ü la diversificazione delle produzioni ed il risparmio energetico;
ü la promozione dell'agricoltura sostenibile e la tutela dell'ambiente.

6) Investimenti ammissibili
Sono ammissibili ai benefici del Fondo gli investimenti strutturali e dotazionali finalizzati al miglioramento, all'ammodernamento e all'innovazione tecnologica delle strutture dell'attività agricola aziendale ed in particolare:
a) le sistemazioni idraulico-agrarie;
b) gli impianti specializzati di colture arboree da frutto o da vivaio, ivi comprese le produzioni florovivaistiche con esclusione delle spese sostenute per l'acquisto delle piante e per l'impianto delle stesse;
c) la realizzazione e l'adeguamento di impianti fissi e semifissi aziendali, per la produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
d) l'acquisto e l'ammodernamento di macchinari e attrezzature;
e) la dotazione di strumenti e programmi informatici aziendali;
f) la realizzazione e l'adeguamento di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui agricoli e zootecnici di derivazione aziendale;
g) la realizzazione e il miglioramento delle condizioni per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda;
h) la realizzazione di impianti di difesa delle coltivazioni permanenti dal gelo e dalla grandine;
i) la realizzazione di impianti irrigui a basso consumo o la riconversione degli esistenti.
Sono inoltre ammissibili le spese tecniche per professionisti e consulenti, nel limite del 5% della somma complessivamente preventivata esclusivamente per le iniziative di miglioramento e adeguamento strutturali ed in relazione alla particolare natura delle opere da realizzare.
L'elenco delle tipologie di investimento ammissibili per settore produttivo è riportato nella Tabella 3.
Gli investimenti di cui sopra dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi rappresentare costi da ammortizzare.
I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell'amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per un periodo non inferiore a tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di erogazione a saldo del finanziamento agevolato concesso. Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.
Non sono considerate ammissibili le seguenti categorie di opere e voci di spesa:
· investimenti per promuovere la diversificazione dell'attività agricola ivi compreso l'agriturismo;
· opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
· opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
· acquisto di strutture, macchinari, attrezzature usati;
· acquisto di terreni e relative spese;
· acquisto di attrezzature ricreative e arredi;
· spese non iscritte a cespiti;
· spese di noleggio attrezzature;
· spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
· spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
· oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
· indennità versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
· IVA ed altre imposte e tasse;
· oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

7) Spesa ammissibile
Sono considerate ammissibili ai benefici del fondo le spese che siano state effettuate successivamente alla data di ammissibilità della domanda, sancita da Veneto Sviluppo S.p.A. con atto giuridicamente vincolante, ed entro i termini di realizzazione dell'iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario; la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, ancorché quietanzato o pagato successivamente.
Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici di cui all'art. 19 della L.R. 40/2003 non può essere superiore, nell'arco di cinque anni, a:
a) 180.000,00 euro per ULU*;
b) 500.000,00 euro per azienda;
c) 1.200.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento.
* Unità Lavorativa Uomo: corrisponde a n. 1800 ore lavorative/anno e viene calcolata in funzione delle attività aziendali indicate nella scheda specifica allegata alla modulistica, a cui si applicano i tempi di lavoro della Tabella 2.
L'importo minimo di spesa ammissibile per ogni singolo progetto è fissato in 50.000,00 euro.
Gli importi massimi previsti devono intendersi come cumulo massimo degli interventi disciplinati dalla Legge regionale 40/2003 ivi comprese le operazioni agevolate a valere sul presente fondo, contemporaneamente in ammortamento e riferite al medesimo soggetto ovvero a soggetti interconnessi ai sensi della vigente normativa comunitaria per la definizione di PMI.
I pagamenti di un titolo di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni e non sono ammessi titoli di spesa di importo inferiore a 100,00 Euro.

8) Limiti di aiuto
In relazione alla disponibilità del fondo ed in considerazione di quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e dal Reg. CE n. 1/2004, per le iniziative presentate ai sensi della presente deliberazione l'intensità massima di aiuto, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari a:
1) 40% della spesa ammissibile
2) 50% della spesa ammissibile per le aree svantaggiate.
Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento i limiti di cui ai punti 1) e 2) possono essere elevati rispettivamente al 50% e al 60%.
Qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i limiti di cui ai punti 1) e 2) possono essere aumentati rispettivamente del venti per cento e del venticinque per cento.
L'equivalente sovvenzione lordo (ESL) viene calcolato valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell'operazione agevolata, a carico del beneficiario finale, risultante, al momento dell'erogazione, dalla media ponderata tra il tasso praticato dalla banca e quello, pari a zero, della provvista del fondo.

9) Cumulo
Per il medesimo investimento la ditta non potrà usufruire di altre agevolazioni pubbliche.
I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti nell'ultimo quinquennio, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili.

10) Termini per la realizzazione degli investimenti
I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, sono i seguenti:

a) 12 mesi per la realizzazione di iniziative strutturali, elevabili a 18 se realizzate in aree svantaggiate.
b) 6 mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature.
Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore alla metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata del soggetto beneficiario a Veneto Sviluppo S.p.A. presentata prima della scadenza dei termini stessi.

11) Forme tecniche, importi, durata
Il fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:
Ø FINANZIAMENTI AGEVOLATI;
Ø LOCAZIONI FINANZIARIE AGEVOLATE (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi) con patto di acquisto dei beni; per le operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto.
Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:
- Copertura massima: 100% della spesa ammissibile;
- Limite massimo di spesa ammissibile: 180.000,00 euro per ULU;
500.000,00 euro per azienda;
1.200.000,00 euro per cooperative di
imprenditori agricoli
- Limite minimo di investimento: 50.000 Euro;
- Durata: fino a 10 anni per gli investimenti immobili (opere edili ed impianti tecnologici di pertinenza), fino a 5 anni per gli altri investimenti; tali limiti si intendono comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che mobili, la durata massima dell'operazione finanziaria agevolata sarà calcolata in modo proporzionale;
- Rata: trimestrale o semestrale;
- Preammortamento: massimo 24 mesi e 12 mesi rispettivamente per investimenti immobili e mobili; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che mobili, la durata massima del preammortamento sarà calcolata in modo proporzionale;
- Quota di intervento del Fondo di rotazione: 50 %;
- Tasso a carico del beneficiario: tasso ottenuto dalla media ponderata tra il tasso convenzionato applicato dalla Banca finanziatrice: Euribor 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui, e quello, pari a zero, della provvista del Fondo di rotazione;
- Riduzione del tasso bancario: 50%.
Le Banche finanziatrici applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione all'agevolazione, il medesimo tasso convenzionato.


12) Criteri di priorità
Le domande sono istruite per l'ammissione a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. e alle priorità di cui all'articolo 20 della L.R. 40/2003.
Nella concessione dei benefici sono riconosciute le seguenti priorità e relativi punteggi:
a) iniziative realizzate da giovani imprenditori agricoli a titolo principale: punti 5;
b) iniziative realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale: punti 4;
c) produzioni di qualità: punti 3;
d) investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità: punti 2;
e) realizzazione degli investimenti nelle aree svantaggiate di montagna individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999: punti 1;
Le priorità si considerano individualmente secondo l'ordine stabilito ed i punteggi non possono essere sommati.

13) Fasi procedurali
Veneto Sviluppo S.p.A. gestisce gli interventi agevolativi con la procedura detta "valutativa a sportello" (di cui al decreto legislativo 123/1998), avvalendosi delle banche, all'uopo convenzionate, per la raccolta delle domande di agevolazione e per l'effettuazione delle operazioni.
A) Presentazione della domanda
Il richiedente l'agevolazione presenta la domanda a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet (www.venetosviluppo.it).
La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione _ domanda e nei relativi allegati.
In ogni caso, tutte le domande di agevolazione devono essere presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. complete di:
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile del richiedente, completa di tutti i quadri,
ovvero:
- per le società di persone od associazioni, copia della dichiarazione dei redditi della società e dei partecipanti, riferita all'ultimo anno fiscale;
- per le società di capitali o le fondazioni, copia del bilancio, riferito all'ultimo anno fiscale;
- per le società di persone, di capitali e le fondazioni, copia del contratto sociale o dello statuto;
- permesso di costruire, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività per le fattispecie previste dalla legge, completi di elaborati grafici progettuali presentati al Comune;
- preventivi per le opere edili e affini, per macchinari ed attrezzature;
- compilazione dello schema di riepilogo della situazione economica aziendale o copia del bilancio presentato al Registro Imprese della CCIAA o copia del bilancio regolarmente approvato relativo all'ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi tre anni fiscali conclusi, completi di relazioni e, se utile, situazione/budget dell'esercizio in corso;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa a:
- possesso della qualifica di IATP;
- professionalità;
- rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale, igiene e benessere degli animali ;
- autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L.203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
- lettera di disponibilità dell'intermediario finanziario ad accordare il finanziamento;
- relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 4 ottobre 2002 n. 2803, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse _ definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE _ riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449.
- certificato prefettizio (solo per le società cooperative);
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa concernente la privacy;
- copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Veneto Sviluppo S.p.A potrà, se del caso, chiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria e/o utile.
Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla ditta.
Non appena intervenuta, l'intermediario finanziario provvederà a comunicare a Veneto Sviluppo S.p.A. la propria deliberazione in merito all'affidamento.

B) Garanzie
L'impresa richiedente concorderà con la banca prescelta l'eventuale presenza di garanzie a supporto dell'affidamento (reali, di firma, consortili ecc.).

C) Istruttoria
Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ivi comprese l'iscrizione all'Anagrafe del Settore primario e la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli presenti nel fascicolo aziendale, ammette gli interventi proposti ai benefici del Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione a finanziamento agevolato degli stessi.
Veneto Sviluppo S.p.A. curerà la valutazione degli aspetti tecnici delle istanze per la quale potrà avvalersi della collaborazione della Direzione produzioni agroalimentari. Per la parte istruttoria riguardante gli aspetti finanziari, potrà servirsi degli istituti bancari/società di leasing convenzionati.
L'esito dell'attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, sarà oggetto di comunicazione indirizzata al richiedente l'agevolazione e all'intermediario finanziario prescelto.

D) Erogazione
Per poter beneficiare dell'agevolazione concessa, l'impresa dovrà preventivamente dar prova della realizzazione dell'iniziativa ammessa, presentando la necessaria documentazione probatoria all'intermediario finanziario convenzionato prescelto.
In particolare, gli investimenti dovranno essere comprovati da copia delle relative fatture quietanzate e dalla seguente documentazione:
1. certificato di agibilità, ove previsto dalle vigenti normative in materia urbanistica;
2. documentazione comprovante l'avvenuta trascrizione presso i relativi pubblici registri del vincolo di destinazione d'uso;
L'intermediario finanziario, su delega di Veneto Sviluppo S.p.A., provvederà a controllare la quietanza delle fatture e ad apporre l'annullo.
L'intermediario finanziario è tenuto ad attivare l'intervento agevolato nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento delle risorse necessarie da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..

E) Variazioni delle iniziative,
Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, ferma restando l'entità dell'agevolazione concessa, possono essere apportate varianti non sostanziali agli interventi ammessi ai benefici del Fondo purché non alterino la natura, la funzionalità e la destinazione originarie dell'intervento e rientrino nella medesima categoria di spesa.
Le varianti non devono essere preventivamente autorizzate e possono essere approvate in sede consuntiva, se sono contenute entro il dieci per cento della spesa ammessa.

F) Subentri
Un nuovo beneficiario può subentrare ad un beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di possedere tutti i necessari requisiti, presentando apposita richiesta a Veneto Sviluppo S.p.A.. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, Veneto Sviluppo S.p.A. delibera l'ammissione del nuovo beneficiario, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi del precedente.

G) Parziale esecuzione delle iniziative
Nel caso in cui, entro il termine assegnato, l'intervento sia stato solo parzialmente eseguito si possono verificare due ipotesi:
1. la parte realizzata è funzionale, ovvero consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: viene riconosciuta l'agevolazione in relazione alla spesa ammessa finale.
2. la parte realizzata non è funzionale, ovvero non consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: ciò comporta la revoca delle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nello specifico paragrafo.

H) Revoche dei benefici e sanzioni
Fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, i benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca o decadenza quando:
1) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti fatte salve le cause di forza maggiore;
2) i beni e le opere oggetto d'intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, senza giusta causa e autorizzazione dell'amministrazione erogante;
3) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici;
4) le iniziative sono state parzialmente realizzate e non risultano funzionali.
Sarà disposta la revoca dei benefici ammessi anche nei seguenti casi:
1) venir meno dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità alla agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
2) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento;
3) cessazione d'azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
4) qualora, a seguito dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano d'investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.
Alla revoca dell'agevolazione consegue:
Ø il recupero delle somme indebitamente percepite, con l'interesse calcolato al tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data di restituzione;
Ø l'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura, con decisione operata dalla Regione in relazione alla gravità dell'infrazione.
Nel caso di rinuncia all'agevolazione, comunicata tempestivamente dal beneficiario, l'obbligo di restituzione ha per oggetto esclusivamente gli importi di competenza del Fondo di rotazione erogati e non ancora rimborsati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento.

I) Cause di forza maggiore.
La sussistenza di eventuali cause di forza maggiore può essere riconosciuta sulla base dei principi e dei criteri generali indicati nel regolamento (CE) n. 2429/2001 del 11 dicembre 2001 della Commissione europea che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.
In particolare sono riconosciute cause di forza maggiore:
1. il decesso dell'imprenditore;
2. l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore ;
3. l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda non prevedibile al momento della presentazione della domanda;
4. la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti o la superficie agricola dell'azienda;
5. la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali;
6. l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.
La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al responsabile del procedimento, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

L) Verifiche e controlli
Le verifiche dei lavori eseguiti saranno operate sulla documentazione prodotta dal beneficiario nel corso del procedimento amministrativo che decorre dalla presentazione dell'istanza a Veneto Sviluppo sulla totalità delle domande presentate.
Alla conclusione della realizzazione degli interventi oggetto di aiuto Veneto Sviluppo S.p.A. effettua il controllo per il 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante una verifica della documentazione fiscale e contabile relativa agli acquisti, lavori e pagamenti, e la "validazione" di tale documentazione ai fini dell'esclusione da altri finanziamenti. Gli accertamenti sono eseguiti sulla documentazione giustificativa prodotta.
Successivamente alla conclusione dell'investimento, su un campione pari ad almeno il 5% degli interventi fino a quel momento finanziati e conclusi, verrà realizzato annualmente un controllo in loco per la verifica dei lavori eseguiti e dei parametri identificativi di macchinari, attrezzature ed impianti oggetto di acquisizione da parte dell'impresa e per accertare il rispetto di tutti gli obblighi e impegni assunti dai beneficiari che è possibile controllare nel corso di una visita di controllo. Tali controlli vengono effettuati dalla Regione, per il tramite della competente Direzione Politiche Agroalimentari e per le Imprese, che esercita anche la funzione di controllo sull'attività di gestione del Fondo di rotazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi della DGR 2591/00.
Veneto Sviluppo S.p.A., di concerto con la Direzione regionale politiche agroalimentari e per le imprese, provvederà a definire le forme di pubblicizzazione da autorizzare (anche in riferimento all'uso dell'emblema regionale) per esplicitare le funzioni di sportello esterne.
Al fine del miglioramento delle procedure, anche in considerazione del volume di domande e previo rapporto in merito di Veneto Sviluppo S.p.A., le disposizioni contenute nel presente regolamento, riguardanti comunque esclusivamente elementi non sostanziali e rilevanti ai fini discrezionali, sono modificabili dal dirigente della Direzione regionale politiche agroalimentari e per le imprese con proprio atto.



Tabella 1 - Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

NORMATIVA COMUNITARIA NORMATIVA NAZIONALE
BENESSERE DEGLI ANIMALI
NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI IN GENERALE Dir. 98/58/CE del 20 luglio 1998 D.lsg. 21 marzo 2001, n. 146
Circ. 5 novembre 2001, n.10
NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DELLE GALLINE OVAIOLE IN BATTERIA Dir. 88/166/CEE del 7 marzo 1988
Dir. 99/74/CE del 19 luglio 1999
D.P.R. 24 maggio 1988, n.233
NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI Dir. 91/629/CEE del 19 novembre 1991
Dec. 97/182/CE del 24 febbraio 1997
D.lsg. 30 dicembre 1992, n. 533
D.lsg. 1 settembre 1998, n.331
NORME MINIME PER I SUINI Dir. 91/630/CEE del 19 novembre 1991
Dir. 2001/88/CE del 3 ottobre 2001
Dir. 2001/93/CE del 9 novembre 2001
D.lsg. 30 dicembre 1992, n.534
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE LA MACELLAZIONE O L'ABBATTIMENTO Dir.93/119/CEE del 22 dicembre 1993 L. 14 ottobre 1985, n. 623
D.lgs. 1 settembre 1998, n. 333
L. 21 dicembre 1999, n.526
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO Dir. 91/628/CEE del 19 novembre 1991
Dir. 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 532
D.lsg. 20 ottobre 1998, n.388
ALIMENTAZIONE ANIMALE Dir. 95/69/CE del 22 dicembre 1995 D.lsg. 13 aprile 1999, n.123
D.M. 27 luglio 2000
AMBIENTE
PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE Dir. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 L. 22 febbraio 1994, n.146
D.M. 19 aprile 1999
D.lgs. 11 maggio 1999, n.152
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E, IN PARTICOLARE, DEL SUOLO NELL'UTILIZ-ZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA Dir. 86/278/CEE del 12 giugno 1986 D.lgs. 27 gennaio 1992, n.99
RIFIUTI Dir. 75/442/CEE del 15 luglio 1975
Dir. 91/156/CEE del 18 marzo 1991
D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
D.lgs. 8 novembre 1997, n. 389
L. 24 aprile 1998, n. 128
D.M. 5 febbraio 1998
D.M. 28 aprile 1998, n.406
D.lgs. 30 aprile 1998, n.173
L. 9 dicembre 1998, n.426
D.M. 25 ottobre 1999, n.471
D.M. 23 marzo 2001
RIFIUTI PERICOLOSI Dir. 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
D.lgs. 8 novembre 1997, n. 389
L. 24 aprile 1998, n. 128
D.M. 5 febbraio 1998
D.M. 28 aprile 1998, n.406
D.lgs. 30 aprile 1998, n.173
L. 9 dicembre 1998, n.426
D.M. 25 ottobre 1999, n.471
D.M. 23 marzo 2001
IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO Dir. 94/62/CE del 20 dicembre 1994 D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
D.lgs. 8 novembre 1997, n. 389
RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE Dir. 90/667/CEE del 27/11/1990
D.lgs. 14 dicembre 1992, n.508
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985
Dir. 97/11/CE del 3 marzo 1997
L. 8 luglio 1986, n.349
D.P.R. 5 ottobre 1991, n.460
D.P.R. 12 aprile 1996
L. 11 novembre 1996, n. 574
D.P.C.M. 1 settembre 2000
CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI (NATURA 2000) Dir. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992
D.P.R. 8 settembre 1997, n.357
D.M. 3 aprile 2000
IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Dir. 91/414/CEE del 15 luglio 1991 D.lgs. 17 marzo 1995, n. 194
D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290
NORME RELATIVE ALLA PRATICHE DI FERTILIZZAZIONE E DISERBO Dir. 91/271/CEE del 21 maggio 1991 D.lgs. 11 maggio 1999, n.152
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985 L. 11 novembre 1996, n. 574
ACQUE REFLUE URBANE Dir. 91/271/CEE del 21 maggio 1991
Dir. 98/15/CE del 27 febbraio 1998
L. 5 gennaio 1994, n. 36
D.lgs. 11 maggio 1999, n.152
D.P.R. 24 maggio 1988, n.236
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI Dir. 91/271/CEE del 21 maggio 1991
Dir. 98/15/CE del 27 febbraio 1998
D.lgs. 11 maggio 1999, n.152
RESIDUI ANTIPARASSITARI IN ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Dir. 86/362/CEE del 24 luglio 1986
Dir. 90/642/CEE del 27 novembre 1990
Dir. 2001/48/CE del 28 giugno 2001
Dir. 2002/76/CE del 6 settembre 2002
Bb
QUALITÀ DELL'ARIA ED EMISSIONE IN ATMOSFERA Dir. 96/61/CE del 24 settembre 1996 D.P.R. 24 maggio 1998 n.203
D.lgs. 4 agosto 1999, n.372
SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO NELLE AZIENDE Bb D.lgs. 626/1994
IGIENE
ASPETTI SANITARI IN MATERIA DI SCAMBI INTERCOMUNITARI DI CARNI FRESCHE Dir. 91/497/CEE del 29 luglio 1991
Dir. 91/498/CEE del 29 luglio 1991
D.lgs. 18 aprile 1994, n. 286
L. 29/11/1971, n. 1073
ASPETTI SANITARI IN MATERIA DI SCAMBI INTERCOMUNITARI DI CARNI Dir. 92/5/CEE del 10 febbraio 1992 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 537
D.P.R. 3 Agosto 1998, n. 309
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI LATTE CRUDO, LATTE TRATTATO TERMICAMENTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE Dir. 92/46/CEE del 16 giugno 1992
Dir. 92/47/CEE del consiglio del 16 giugno 1992
D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54
Circ. 1 dicembre 1997, n. 16
LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI TOLLERATE SU E IN PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE COMPRESI GLI ORTOFRUTTICOLI Dir. 90/642/CEE del 27 novembre 1990 D.M. 23 dicembre 1992
D.M. 30 luglio 1993
LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI TOLLERATE SU E IN CEREALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Dir. 86/362/CEE del 24 luglio 1986
Dir. 86/363/CEE del 24 luglio 1986
Dir. 94/29/CE del 23 giugno 1994
Dir. 96/23/CEE del 29 aprile 1996
D.M. 9 agosto 1995
D.lgs. 4 agosto 1999, n. 336
LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI TOLLERATE SU E IN CEREALI E PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE Dir. 94/30/CE del 23 giugno 1994 D.M. 9 agosto 1995
TENORI MASSIMI AMMISSIBILI PER ALCUNI CONTAMINANTI DI ORIGINE AGRICOLA PRESENTI IN PRODOTTI ALIMENTARI Reg. (CE) 8 marzo 2001, n. 466 B
IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI Dir. 93/43/CEE del consiglio del 14 giugno 1993
Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n.178
D.lgs. 26 maggio 1997, n. 155
L. 21 dicembre 1999, n. 526
CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI Dir. 89/397/CEE del 14 giugno 1989 D.M. 16 dicembre 1993
D.lgs. 3 marzo 1993, n. 123
ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI Dir. 79/112/CEE del 18 dicembre 1978
Dir. 89/396/CEE del 14 giugno 1989
Dir. 2000/13/CE del 20 marzo 2000
D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109
PRODUZIONE E IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI OVIPRODOTTI Dir. 89/437/CEE del 20 giugno 1989
D.lgs. 04 febbraio 1993, n. 65
SCAMBI DI CARNI FRESCHE DI VOLATILI DA CORTILE Dir. 92/116/CEE del 17 dicembre 1992 D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 495
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNI DI CONIGLIO E DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO Dir. 91/495/CEE del 27 novembre 1990 D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559
DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA NELLE PRODUZIONI ANIMALI Dir. 96/22/CE L. 24 aprile 1998, n. 128
D.lgs. 4 agosto 1999, n. 336
MARCATURA DEL BESTIAME Reg. (CE) 17 luglio 2000, n. 1760
Reg. (CE) 25 agosto 2000, n. 1825
Bb


Tabella 2 - Tempi massimi annui di lavoro per l'attività agricola
Le giornate indicate sono comprensive di lavori a macchina, ausiliari, esclusivamente manuali, di amministrazione (comprendenti le operazioni di vendita), direttivi e di sorveglianza.


Coltivazione
Ubicazione della produzione
Giorni/ha pianura Giorni/ha collina e montagna
Cereali 15 20
Pascolo 10 15
Foraggiere da affienare 20 30
Foraggiere stato verde mais ceroso 15 20
Barbabietola da zucchero 20 n.d.
Orticole p.c. meccanizzabili 25 n.d.
Patata 30 45
Pomodoro da industria p.c. 50 50
Tabacco 100 100
Orticole avvicendate 250 250
Colture protette (Orticole fungine) 400 400
Serre fisse condizionate
800
800
Colture arboree
Vigneto e oliveto 90 130
Frutteto 100 140
Ciliegio
120
140
Colture da legno
Pioppeto, gelseto 10 10
Bosco ceduo
10
10
Allevamenti
Bovini da latte 15 20
Bovini da carne 2 5
Equini da sella 12 12
Suini da riproduzione 10 12
Suini da ingrasso 0.5 0.6
Suini (all. non specializzati) 3 3
Ovicaprini da latte 5 6
Ovicaprini da carne 3 4
Conigli da riproduzione (fattrici) 2.5 3
Conigli non specializzati 30g./50 capi 30g./50 capi
Avicoli specializzati-Galline ovaiole 1g./40 capi 1g./40 capi
Avicoli specializzati-Polli da carne 1g./160 capi 1g./160 capi
Avicoli non specializzati-Galline ovaiole 14g./100 capi 14g./100 capi
Avicoli non specializzati-Polli da carne 11g./100 capi 11g./100 capi
Api 12g./10 arnie 12g./10 arnie
Acquacoltura intensiva 730 730
Acquacoltura estensiva 4 4
Vivai e colture protette Ore/anno pianura Ore/anno collina e montagna
Serre condizionate (1) 2250 2475
Serre fredde, ombrai e vasetteria (1) 720 792
Vivai piante da frutto, rose, vite, seminati 2250 2475
Vivai di arbusti e piante ornamentali 1200 1320
Vivai di abeti 600 660

Industrie di trasformazioni aziendale gg. lavoro per q. prodotto da trasfor-mare gg. lavoro per q. prodotto da trasformare
Uva in vino 0.3 0.3
Latte in burro 0.1 0.1
Latte in formaggio 0.1 0.1
(1) ore per 1000 mq di superficie
Coefficienti di aumento (aumento percentuale delle giornate lavorative):

Coltivazioni: -Aziende da 0 a 5 ha 30%
-Aziende da oltre 5 ha a 10 ha 20%
Allevamenti: Bovini da latte inferiori a 50 capi 20%
Caratteristiche oggettive aziendali e ordinamenti colturali: 10%

I tempi di lavoro sopra indicati sono rapportati, oltre alle unità di produzione, all'ubicazione del fondo su cui avviene la produzione; tale eccezione fa riferimento alla posizione territoriale della singola superficie di coltivazione, della struttura di allevamento o di trasformazione e non dell'azienda nel suo complesso. Pertanto, nella definizione delle ore necessarie per la coltivazione, l'allevamento o la trasformazione si dovrà verificare dove dette operazioni si svolgono.
Non tutte le possibili produzioni agricole sono comprese nell'elenco; per quelle mancanti o non riconducibili a quelle tabellate, si dovrà fare riferimento alle tecniche ordinarie della zona o a dati reperibili in letteratura.
Si ritiene opportuno per le colture orticole, stante la grande varietà di prodotti e tecniche, dare delle indicazioni di massima per la loro definizione:
- per orticole pieno campo meccanizzabili si intendono colture orticole le cui operazioni di semina (o trapianto) e raccolta sono ordinariamente meccanizzabili. Qualora, per ragioni tecniche, di mercato o manageriali, si verifichi che l'azienda non effettui le operazioni meccanicamente, gli istruttori provvederanno, sulla base delle tecniche ordinarie della zona o su dati in letteratura, a definire le ore di lavoro necessarie alla coltivazione;
- per colture orticole avvicendate si intendono colture orticole in successione tra loro con un minimo di almeno 3 raccolti all'anno. Qualora non si verifichi tale condizione, la fattispecie è riconducibile al caso precedente, indicando le ore di lavoro per ciascuna coltura.
Per i vivai e le colture protette:
- Colture in serra in più piani, la superficie è quella sviluppata:
serre condizionate, la superficie da considerare è quella coperta;
serre fredde, ombrai e vasetteria, la superficie da considerare comprende anche i necessari passaggi.
- Per le altre tipologie di vivaio menzionate, la superficie è quella netta, secondo l'ordinaria densità di impianto. In presenza di sesti eccessivi, deve essere valutata l'effettiva natura di vivaio e, in caso positivo, la superficie utilizzata va ricondotta alla superficie ordinariamente impiegabile per la tipologia di vivaio.
Per gli allevamenti bovini ed ovicaprini, sono distinte le due tipologie (latte e carne). I parametri di tempo sono riferiti al capo allevato a vanno applicati in funzione della effettiva produzione dei singoli capi; le giornate di lavoro per i bovini ed ovicaprini da latte sono assegnate ai capi in lattazione, secondo il normale ciclo (produzione ed asciutta). Agli altri capi allevati va applicato il parametro delle produzioni da carne.
Per la trasformazione, l'unità di riferimento è la quantità di prodotto da trasformare.
Se l'imprenditore non esercita alcuna attività professionale al di fuori della propria azienda agricola, soddisfa al requisito del tempo indipendentemente dal tempo effettivamente dedicato alla gestione.

Tabella 3 - Investimenti ammissibili e non ammissibili per settore produttivo
Settori ammissibili Investimenti ammissibili Investimenti non ammissibili
Settore carne bovina


1. Investimenti, che non comportino aumento della consistenza di allevamento, diretti alla protezione dell'ambiente, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento della qualità, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.
2. Investimenti nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico (re. CE n. 1804/99) a condizione che non comportino aumento della consistenza di allevamento

A condizione che non comportino aumento della capacità di trasformazione
1. Investimenti in allevamenti, con una consistenza superiore a 15 UBA, che presentino una densità inferiore a 2 UBA/ha. Si applicano i coefficienti di conversione e le definizioni previste dal reg. CE n. 1254/99.
2. Investimenti nelle aziende con consistenza (finale) inferiore a 15 UBA. Si applicano i coefficienti di conversione previsti dal regolamento CE n. 1254/99
Investimenti che non rispettano le norme di protezione dell'ambiente, igiene e benessere degli animali.

Settore carne suina


1. Investimenti, che non comportino aumento della consistenza di allevamento, diretti alla protezione dell'ambiente, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento della qualità, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.
2. Investimenti nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico (re. CE n. 1804/99) a condizione che non comportino aumento della consistenza di allevamento
3. Investimenti nelle aziende finalizzati al mantenimento della biodiversità, senza aumento di produzione.

A condizione che non comportino aumento della capacità di trasformazione:
1. Investimenti in allevamenti, che producono almeno il 35% del fabbisogno di alimenti in
azienda, che non comportino aumento del numero di posti per suini. Il posto necessario a
una scrofa equivale a quello di 6,5 suini da ingrasso.
Investimenti che non rispettano le norme di protezione dell'ambiente, igiene e benessere degli animali.

Settore carne avicola


1. Investimenti, che non comportino aumento della consistenza di allevamento, diretti alla
protezione dell'ambiente, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento della
qualità,
al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.
3. Investimenti nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico (re. CE n.
1804/99)
senza aumento della produzione
3. Investimenti nelle aziende finalizzate al mantenimento della biodiversità, senza aumento di
produzione.
Investimenti che non rispettano le norme di protezione dell'ambiente, igiene e benessere degli animali.

Settore latte bovino




1. Investimenti, compresi quelli nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico e finalizzati alla biodiversità, che non comportano aumento della produzione, finalizzati al miglioramento della qualità, all'adeguamento degli impianti alle norme igienico-sanitarie e comunitarie, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico. Si applicano le definizioni e le modalità di verifica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 990/98.

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. Investimenti, compresi quelli nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico e finalizzati alla biodiversità, che comportino aumento della produzione a condizione che, ad intervento realizzato, sia garantito il rispetto del quantitativo di riferimento assegnato a norma del regolamento CE n.3950/92 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto anche di eventuali quantitativi di riferimento supplementari precedentemente accordati o ottenuti mediante trasferimento ai sensi della citata norminativa. Si applicano le definizioni e le modalità di verifica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 990/98.
1. Investimenti destinati a sostituire identici investimenti per i quali si sia già usufruito del contributo FEOGA.
2. Investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata.
Settore uova 1. Investimenti, che non comportano aumento della capacità di produzione, diretti alla protezione dell'ambiente, all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali, al miglioramento della qualità, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.
2. Investimenti nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico (reg. CE n. 1804/99), senza aumento di produzione.
3. Investimenti nelle aziende finalizzati al mantenimento della biodiversità, senza aumento di capacità.
Investimenti che non rispettano le norme in materia di protezione dell'ambiente, igiene e benessere degli animali.

Settore vitivinicolo Condizioni generali di ammissibilità
Il sostegno agli investimenti per la ristrutturazione viticola verrà realizzato esclusivamente nell'ambito dei programmi previsti dal regolamento CE n. 1493/1999.

1. Tutti gli investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento alla superficie vitata aziendale.
La realizzazione di impianti o di altri investimenti sui vigneti esplicitamente vietati dall'OCM
Settore ortofrutticolo Condizioni generali di ammissibilità
Per i produttori soci delle organizzazioni previste dal regolamento CE n. 2200/96 il sostegno agli investimenti aziendali verrà realizzato nell'ambito dei programmi operativi, in quanto specificamente previsto dagli stessi.

Per i produttori non soci, il sostegno agli investimenti aziendali verrà effettuato ai sensi della misura 1 del presente programma (artt. da 4 a 7 del regolamento CE n. 1257/1999). Nel caso di rinnovo di impianti frutticoli verrà previsto l'impegno dei beneficiari di adeguare le scelte varietali a quelle stabilite dalle organizzazioni dei produttori operanti nell'area.

In ogni caso, per tali produttori, nella applicazione delle misura non saranno previste condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste nei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori.

Ciò al fine di favorire la necessaria efficacia dell'azione di adeguamento della offerta che la nuova OCM assegna alle organizzazioni stesse.

1. Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico.
2. Investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi tipici certificati DOP ed IGP;
3. Investimenti finalizzati alla produzione biologica;
4. Investimenti finalizzati al mantenimento della biodiversità.
1. Investimenti che non rispondono alle norme relative alla protezione dell'ambiente.
2. Investimenti su quei prodotti e/o varietà sia da destinare alla trasformazione che al mercato del fresco che non rispondono per le loro caratteristiche qualitative alle esigenze della domanda intermedia e finale.
Settore olio d'oliva Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. Tutti gli investimenti destinati al rinnovo varietale degli uliveti purché ciò non comporti un aumento del numero di piante. Pertanto ad ogni pianta posta a dimora deve corrispondere l'abbattimento di una pianta.
2. Investimenti aziendali finalizzati alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico o qualitativo di raccolta delle olive.
Settore cereali e riso 1. Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla conversione all'agricoltura biologica, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico.

Investimenti ammissibili a determinate condizioni
1. Investimenti finalizzati al contenimento dei costi di produzione che non comportino aumento della produzione commercializzata.
1. Investimenti che implicano un aumento di produzione
Settore oleaginose 1. Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale _ soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione e al risparmio energetico, senza aumento della capacità di produzione.
Settore zucchero Nessun investimento ammesso
Settore tabacco Nessun investimento ammesso

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