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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3713 del 06 dicembre 2005
Fondo di rotazione del Settore primario. Sezione Aziende agricole. Regolamento di operatività per la concessione di finanziamenti agevolati. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, articoli 57 e 58.
Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Luca ZAIA, riferisce quanto segue. La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede, in particolare, all'articolo 57, comma 2, lettera a, il Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, e all'articolo 58 il Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica, entrambi allocati presso Veneto Sviluppo S.p.A.. Si tratta di due azioni estremamente innovative in quanto prevedono la costituzione di una "riserva" costante di finanziamenti che, rientrando con cadenza regolare dai soggetti assegnatari, consentono al Fondo di alimentarsi e di restituire finanziamenti a tasso agevolato alle imprese agricole ed agroalimentari del Settore primario. Con deliberazione n. 3469 del 5 novembre 2004, la Giunta regionale ha stabilito di attivare le iniziative di sostegno finanziario relative agli articoli di legge in parola, approvando conseguentemente le norme che disciplinano i rapporti fra la Regione e Veneto Sviluppo S.p.A. per la specifica materia, in analogia ai fondi di rotazione gestiti da Veneto Sviluppo ed operanti in altri settori: artigianato, turismo, commercio ed industria. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale è altresì intervenuta nella organizzazione del Fondo, stabilendo l'attivazione del Fondo di rotazione per il settore primario, con due gestioni, interscambiabili finanziariamente, e cioè la gestione A, destinata a finanziare le attività e le iniziative relative alla trasformazione, al condizionamento, alla manipolazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli (settore agroalimentare), e la gestione B, destinata a finanziare le imprese agricole per le attività e le iniziative afferenti le produzioni primarie (settore agricolo). In questa logica di semplificazione si è orientato anche il Consiglio regionale, che con legge regionale 10 dicembre 2004, n. 31, di approvazione dell'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2004, ha istituito un unico capitolo di spesa denominata "Fondo di rotazione per iniziative nel settore agricolo ed agroalimentare e fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica", raggruppando le risorse dell'articolo 57, comma 2, lettera a) e quelle dell'articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40. Sulla base, quindi, di quanto stabilito dalla precedente deliberazione della Giunta regionale e dei rapporti convenzionali instaurati con Veneto Sviluppo S.p.A., con la DGR 4398/CR del 29/12/2004, si è provveduto all'impegno contabile della somma di Euro 21.767.221,00 a favore di Veneto Sviluppo S.p.A. per la prima attivazione del Fondo di rotazione per il settore primario. Tenuto conto che le iniziative di finanziamento della legge regionale n. 40/2003 sono in stretta correlazione ed interdipendenza con le iniziative attuate a valere sul Piano di Sviluppo Rurale, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, nella prima fase operativa, attivata definitivamente con DGR 988 del 18/3/2005, dopo il parere della Commissione consiliare competente, il Fondo ha operato esclusivamente con la gestione A, cioè quella che stabilisce il finanziamento di progetti presentati nel settore agroalimentare. Considerato il riscontro positivo circa lo strumento attivato, anche in relazione alle condizioni di operatività di Veneto Sviluppo S.p.A., si ritiene di poter provvedere alla apertura della sezione B del fondo per il finanziamento agevolato di interventi operati nell'ambito delle aziende agricole. Al fine di meglio indirizzare le risorse disponibili, utilizzando appieno le potenzialità dello strumento di credito in questione, si ritiene, nell'ambito degli investimenti aziendali, di limitare il finanziamento agli interventi che comportino spese ammissibili non inferiori a 50.000,00 euro.Le regole di finanziamento del Fondo sono quelle riportate all'Allegato A al presente provvedimento, dove sono indicate le procedure, i termini, le condizioni di priorità e i livelli di aiuto previsti per tali tipi di azioni, regolamento a cui Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà attenersi nella istruttoria tecnica, finanziaria ed amministrativa delle istanze presentate, con l'eventuale supporto della direzione regionale competente per materia. Il regolamento del fondo di rotazione per il settore primario è stato elaborato, nella stesura e nei contenuti di cui all'Allegato A, sulla scorta dei regolamenti che disciplinano i fondi degli altri settori adattandolo alle regole e condizioni di operatività in uso nel settore agricolo in relazione anche agli orientamenti comunitari che concernono specificatamente il settore primario e che, in molti casi, sono diversi rispetto a quelli degli altri settori produttivi.Al riguardo necessita, inoltre, precisare che le condizioni di regolamento del Fondo di rotazione per il settore primario sono state elaborate sia nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 40/2003, sia tenendo conto delle condizioni stabilite nei diversi bandi per le misure di investimento nelle aziende agricole del Piano di Sviluppo Rurale, al fine di avere complementarità e coerenza progettuale, strategica e di obiettivo della politica agricola regionale. E ciò anche se il perseguimento di tali obiettivi avviene utilizzando strumenti finanziari diversi. Il presente provvedimento, così come previsto dall'articolo 58 della legge regionale 40/2003, è stato trasmesso al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare che, nella seduta del 18 ottobre 2005 si è favorevolmente espressa nel merito apportando due modifiche ai punti 3 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione; le modifiche riguardano aspetti relativi alla valutazione della redditività delle imprese (punto 3) e la sostituzione dell'aggettivo "immobili" con "strutturali" (punto 6). Ciò posto, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.La Giunta regionale UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale; VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO in particolare gli articoli 57, comma 2, lettera a) e l'articolo 58 della L.R. 40/2003; VISTA la legge regionale 10 gennaio 2001, n. 35; VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle PMI"; VISTA la deliberazione n. 3469 del 5 novembre 2004 di attivazione del "Fondo di rotazione per il settore primario e di disciplina dei rapporti con Veneto Sviluppo S.p.A."; VISTA la deliberazione n. 988 del 18 marzo 2005 di attivazione operativa e regolamentare del Fondo di rotazione del Settore primario;
delibera
1. Di prendere atto del parere della competente commissione consiliare, rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 della legge regionale 40/2003, che, nella seduta del 18 ottobre 2005 si è favorevolmente espressa sulla DGR 85/CR del 13/09/2005 apportando due modifiche ai punti 3 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.2. Di disporre che la gestione del Fondo di rotazione per il settore primario, nella sua sezione B relativa agli investimenti nelle aziende agricole, avvenga secondo le procedure, le condizioni e le prescrizioni operative e finanziarie previste nell'Allegato A al presente provvedimento che, come modificato dalla IV Commissione consiliare, ne costituisce parte integrante e sostanziale.3. Di stabilire che, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, utilizzando appieno le potenzialità dello strumento di credito in questione, il finanziamento agevolato, nell'ambito degli investimenti aziendali, venga limitato agli interventi che comportino spese ammissibili non inferiori a 50.000,00 euro. 4. Di stabilire, in forza di quanto previsto dall'articolo 14 della L.R. 40/2003, la modifica degli importi massimi di spesa ammissibile di cui al punto c) dell'Allegato A della medesima legge, adeguandoli agli importi fissati con DGR n. 4120 del 22/12/2004 e successivo Decreto n. 1 del 11/3/2005 del dirigente dell'Unità Complessa piani e programmi comunitari, nazionali e regionaliSottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.
Allegato AFondo di rotazione per il settore primarioRegolamento di operatività per la concessione di finanziamenti agevolati. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 _ Articolo 57 e 58.Sezione B _ Aziende agricoleIl presente allegato definisce il quadro d'insieme delle procedure e delle attività che la Giunta regionale impartisce a Veneto Sviluppo S.p.A. nella gestione del Fondo di rotazione per il finanziamento delle iniziative di investimento proposte dagli aventi titolo nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.1) Regime di aiuto Gli interventi previsti dal presente regolamento ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n° 1/2004 del 23 dicembre 2003. 2) Aree d'interventoSono ammissibili gli interventi effettuati nel territorio della Regione del Veneto.3) Soggetti beneficiariPossono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l'utilizzo del Fondo di rotazione gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della L.R. 40/2003, le cui aziende agricole presentino requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria.Le attività svolte dai soggetti beneficiari devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2002 nella categoria A con esclusione di quelle individuate dai codici: 01.11.3, 01.11.4, 01.4, 01.5, 02.Le imprese richiedenti devono avere nel Veneto almeno una Unità Tecnica Economica (UTE) come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n, 503.Al momento della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento agevolato, le imprese richiedenti dovranno:- risultare in attività;- essere iscritte all'Anagrafe delle ditte del Settore primario ai sensi della L.R. 39/87 e delle "Linee guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore primario" approvate con D.G.R. 3758 del 26 novembre 2004 in applicazione dell'art. 11 della L.R. 12 dicembre 2003, n°40;- essere iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;- dimostrare la redditività dell'impresa. La valutazione della redditività sarà effettuata mediante l'analisi del reddito netto aziendale calcolato attraverso la predisposizione di un bilancio aziendale che indichi e valorizzi le voci necessarie e redatto secondo lo schema applicato per il Piano di Sviluppo Rurale. Per l'accesso al regime di aiuti, il reddito netto aziendale va raffrontato con la soglia di ammissibilità individuata dal reddito netto aziendale medio, distinto per zona e per ordinamento aziendale.L'intermediario finanziario prescelto, mediante propria delibera, stabilisce l'affidabilità del soggetto in merito al credito definendone il rating score secondo i criteri previsti dall'Accordo di Basilea ed i cui esiti saranno comunicati alla Veneto Sviluppo S.p.A.. Nel caso di imprese di recente costituzione la relativa valutazione deve essere effettuata sulla base di dati previsionali contenuti in un business plan almeno triennale sottoscritto dal legale rappresentante.- dimostrare congruità economico finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta;- possedere conoscenze e competente professionali adeguate; - essere in possesso dei requisiti minimi comunitari in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tali requisiti sono assicurati dal rispetto delle normative comunitarie cogenti negli specifici settori, recepite da normative nazionali e che sono elencate nella tabella 1.- presentare una relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 4 ottobre 2002 n. 2803, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse _ definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE _ riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449.4) EsclusioniSono esclusi gli aiuti a favore di imprese che risultino in difficoltà così come definite dagli orientamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato alla concessione di aiuti d'urgenza e/o di aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà approvati dalla commissione Europea il 7 luglio 2004.5) FinalitàIl Fondo di rotazione, nella sezione riguardante gli investimenti nella aziende agricole, opera con la precipua finalità di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo. Tali strumenti sono volti a favorire lo sviluppo di investimenti che abbiano come obiettivi:ü il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato;ü la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni;ü la riduzione dei costi ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;ü la diversificazione delle produzioni ed il risparmio energetico;ü la promozione dell'agricoltura sostenibile e la tutela dell'ambiente.6) Investimenti ammissibiliSono ammissibili ai benefici del Fondo gli investimenti strutturali e dotazionali finalizzati al miglioramento, all'ammodernamento e all'innovazione tecnologica delle strutture dell'attività agricola aziendale ed in particolare:a) le sistemazioni idraulico-agrarie;b) gli impianti specializzati di colture arboree da frutto o da vivaio, ivi comprese le produzioni florovivaistiche con esclusione delle spese sostenute per l'acquisto delle piante e per l'impianto delle stesse;c) la realizzazione e l'adeguamento di impianti fissi e semifissi aziendali, per la produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici; d) l'acquisto e l'ammodernamento di macchinari e attrezzature;e) la dotazione di strumenti e programmi informatici aziendali;f) la realizzazione e l'adeguamento di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui agricoli e zootecnici di derivazione aziendale;g) la realizzazione e il miglioramento delle condizioni per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda;h) la realizzazione di impianti di difesa delle coltivazioni permanenti dal gelo e dalla grandine;i) la realizzazione di impianti irrigui a basso consumo o la riconversione degli esistenti.Sono inoltre ammissibili le spese tecniche per professionisti e consulenti, nel limite del 5% della somma complessivamente preventivata esclusivamente per le iniziative di miglioramento e adeguamento strutturali ed in relazione alla particolare natura delle opere da realizzare.L'elenco delle tipologie di investimento ammissibili per settore produttivo è riportato nella Tabella 3.Gli investimenti di cui sopra dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi rappresentare costi da ammortizzare.I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell'amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per un periodo non inferiore a tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di erogazione a saldo del finanziamento agevolato concesso. Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari. Non sono considerate ammissibili le seguenti categorie di opere e voci di spesa:· investimenti per promuovere la diversificazione dell'attività agricola ivi compreso l'agriturismo; · opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;· opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;· acquisto di strutture, macchinari, attrezzature usati;· acquisto di terreni e relative spese;· acquisto di attrezzature ricreative e arredi;· spese non iscritte a cespiti;· spese di noleggio attrezzature;· spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;· spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;· oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;· indennità versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;· IVA ed altre imposte e tasse;· oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.7) Spesa ammissibile Sono considerate ammissibili ai benefici del fondo le spese che siano state effettuate successivamente alla data di ammissibilità della domanda, sancita da Veneto Sviluppo S.p.A. con atto giuridicamente vincolante, ed entro i termini di realizzazione dell'iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario; la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, ancorché quietanzato o pagato successivamente.Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici di cui all'art. 19 della L.R. 40/2003 non può essere superiore, nell'arco di cinque anni, a:a) 180.000,00 euro per ULU*;b) 500.000,00 euro per azienda;c) 1.200.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento.* Unità Lavorativa Uomo: corrisponde a n. 1800 ore lavorative/anno e viene calcolata in funzione delle attività aziendali indicate nella scheda specifica allegata alla modulistica, a cui si applicano i tempi di lavoro della Tabella 2. L'importo minimo di spesa ammissibile per ogni singolo progetto è fissato in 50.000,00 euro.Gli importi massimi previsti devono intendersi come cumulo massimo degli interventi disciplinati dalla Legge regionale 40/2003 ivi comprese le operazioni agevolate a valere sul presente fondo, contemporaneamente in ammortamento e riferite al medesimo soggetto ovvero a soggetti interconnessi ai sensi della vigente normativa comunitaria per la definizione di PMI. I pagamenti di un titolo di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni e non sono ammessi titoli di spesa di importo inferiore a 100,00 Euro. 8) Limiti di aiuto In relazione alla disponibilità del fondo ed in considerazione di quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e dal Reg. CE n. 1/2004, per le iniziative presentate ai sensi della presente deliberazione l'intensità massima di aiuto, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari a:1) 40% della spesa ammissibile2) 50% della spesa ammissibile per le aree svantaggiate.Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento i limiti di cui ai punti 1) e 2) possono essere elevati rispettivamente al 50% e al 60%.Qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i limiti di cui ai punti 1) e 2) possono essere aumentati rispettivamente del venti per cento e del venticinque per cento. L'equivalente sovvenzione lordo (ESL) viene calcolato valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell'operazione agevolata, a carico del beneficiario finale, risultante, al momento dell'erogazione, dalla media ponderata tra il tasso praticato dalla banca e quello, pari a zero, della provvista del fondo. 9) Cumulo Per il medesimo investimento la ditta non potrà usufruire di altre agevolazioni pubbliche. I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti nell'ultimo quinquennio, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili.10) Termini per la realizzazione degli investimentiI termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, sono i seguenti:a) 12 mesi per la realizzazione di iniziative strutturali, elevabili a 18 se realizzate in aree svantaggiate.b) 6 mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature.Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore alla metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata del soggetto beneficiario a Veneto Sviluppo S.p.A. presentata prima della scadenza dei termini stessi.11) Forme tecniche, importi, durataIl fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di: Ø FINANZIAMENTI AGEVOLATI;Ø LOCAZIONI FINANZIARIE AGEVOLATE (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi) con patto di acquisto dei beni; per le operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto.Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:- Copertura massima: 100% della spesa ammissibile;- Limite massimo di spesa ammissibile: 180.000,00 euro per ULU;500.000,00 euro per azienda;1.200.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli - Limite minimo di investimento: 50.000 Euro;- Durata: fino a 10 anni per gli investimenti immobili (opere edili ed impianti tecnologici di pertinenza), fino a 5 anni per gli altri investimenti; tali limiti si intendono comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che mobili, la durata massima dell'operazione finanziaria agevolata sarà calcolata in modo proporzionale; - Rata: trimestrale o semestrale;- Preammortamento: massimo 24 mesi e 12 mesi rispettivamente per investimenti immobili e mobili; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che mobili, la durata massima del preammortamento sarà calcolata in modo proporzionale; - Quota di intervento del Fondo di rotazione: 50 %;- Tasso a carico del beneficiario: tasso ottenuto dalla media ponderata tra il tasso convenzionato applicato dalla Banca finanziatrice: Euribor 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui, e quello, pari a zero, della provvista del Fondo di rotazione;- Riduzione del tasso bancario: 50%.Le Banche finanziatrici applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione all'agevolazione, il medesimo tasso convenzionato.12) Criteri di prioritàLe domande sono istruite per l'ammissione a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. e alle priorità di cui all'articolo 20 della L.R. 40/2003.Nella concessione dei benefici sono riconosciute le seguenti priorità e relativi punteggi:a) iniziative realizzate da giovani imprenditori agricoli a titolo principale: punti 5;b) iniziative realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale: punti 4;c) produzioni di qualità: punti 3;d) investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità: punti 2;e) realizzazione degli investimenti nelle aree svantaggiate di montagna individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999: punti 1;Le priorità si considerano individualmente secondo l'ordine stabilito ed i punteggi non possono essere sommati.13) Fasi procedurali Veneto Sviluppo S.p.A. gestisce gli interventi agevolativi con la procedura detta "valutativa a sportello" (di cui al decreto legislativo 123/1998), avvalendosi delle banche, all'uopo convenzionate, per la raccolta delle domande di agevolazione e per l'effettuazione delle operazioni.A) Presentazione della domandaIl richiedente l'agevolazione presenta la domanda a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet (www.venetosviluppo.it). La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione _ domanda e nei relativi allegati. In ogni caso, tutte le domande di agevolazione devono essere presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. complete di:- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile del richiedente, completa di tutti i quadri, ovvero: - per le società di persone od associazioni, copia della dichiarazione dei redditi della società e dei partecipanti, riferita all'ultimo anno fiscale;- per le società di capitali o le fondazioni, copia del bilancio, riferito all'ultimo anno fiscale;- per le società di persone, di capitali e le fondazioni, copia del contratto sociale o dello statuto;- permesso di costruire, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività per le fattispecie previste dalla legge, completi di elaborati grafici progettuali presentati al Comune;- preventivi per le opere edili e affini, per macchinari ed attrezzature; - compilazione dello schema di riepilogo della situazione economica aziendale o copia del bilancio presentato al Registro Imprese della CCIAA o copia del bilancio regolarmente approvato relativo all'ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi tre anni fiscali conclusi, completi di relazioni e, se utile, situazione/budget dell'esercizio in corso;- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa a:- possesso della qualifica di IATP;- professionalità;- rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale, igiene e benessere degli animali ;- autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L.203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;- lettera di disponibilità dell'intermediario finanziario ad accordare il finanziamento;- relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 4 ottobre 2002 n. 2803, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse _ definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE _ riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449.- certificato prefettizio (solo per le società cooperative);- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa concernente la privacy;- copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.Veneto Sviluppo S.p.A potrà, se del caso, chiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria e/o utile.Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla ditta.Non appena intervenuta, l'intermediario finanziario provvederà a comunicare a Veneto Sviluppo S.p.A. la propria deliberazione in merito all'affidamento. B) GaranzieL'impresa richiedente concorderà con la banca prescelta l'eventuale presenza di garanzie a supporto dell'affidamento (reali, di firma, consortili ecc.).C) Istruttoria Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ivi comprese l'iscrizione all'Anagrafe del Settore primario e la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli presenti nel fascicolo aziendale, ammette gli interventi proposti ai benefici del Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione a finanziamento agevolato degli stessi. Veneto Sviluppo S.p.A. curerà la valutazione degli aspetti tecnici delle istanze per la quale potrà avvalersi della collaborazione della Direzione produzioni agroalimentari. Per la parte istruttoria riguardante gli aspetti finanziari, potrà servirsi degli istituti bancari/società di leasing convenzionati.L'esito dell'attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, sarà oggetto di comunicazione indirizzata al richiedente l'agevolazione e all'intermediario finanziario prescelto.D) ErogazionePer poter beneficiare dell'agevolazione concessa, l'impresa dovrà preventivamente dar prova della realizzazione dell'iniziativa ammessa, presentando la necessaria documentazione probatoria all'intermediario finanziario convenzionato prescelto.In particolare, gli investimenti dovranno essere comprovati da copia delle relative fatture quietanzate e dalla seguente documentazione:1. certificato di agibilità, ove previsto dalle vigenti normative in materia urbanistica; 2. documentazione comprovante l'avvenuta trascrizione presso i relativi pubblici registri del vincolo di destinazione d'uso;L'intermediario finanziario, su delega di Veneto Sviluppo S.p.A., provvederà a controllare la quietanza delle fatture e ad apporre l'annullo.L'intermediario finanziario è tenuto ad attivare l'intervento agevolato nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento delle risorse necessarie da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.. E) Variazioni delle iniziative, Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, ferma restando l'entità dell'agevolazione concessa, possono essere apportate varianti non sostanziali agli interventi ammessi ai benefici del Fondo purché non alterino la natura, la funzionalità e la destinazione originarie dell'intervento e rientrino nella medesima categoria di spesa.Le varianti non devono essere preventivamente autorizzate e possono essere approvate in sede consuntiva, se sono contenute entro il dieci per cento della spesa ammessa.F) SubentriUn nuovo beneficiario può subentrare ad un beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di possedere tutti i necessari requisiti, presentando apposita richiesta a Veneto Sviluppo S.p.A.. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, Veneto Sviluppo S.p.A. delibera l'ammissione del nuovo beneficiario, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi del precedente.G) Parziale esecuzione delle iniziativeNel caso in cui, entro il termine assegnato, l'intervento sia stato solo parzialmente eseguito si possono verificare due ipotesi:1. la parte realizzata è funzionale, ovvero consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: viene riconosciuta l'agevolazione in relazione alla spesa ammessa finale.2. la parte realizzata non è funzionale, ovvero non consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: ciò comporta la revoca delle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nello specifico paragrafo.H) Revoche dei benefici e sanzioniFatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, i benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca o decadenza quando:1) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti fatte salve le cause di forza maggiore;2) i beni e le opere oggetto d'intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, senza giusta causa e autorizzazione dell'amministrazione erogante;3) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici;4) le iniziative sono state parzialmente realizzate e non risultano funzionali. Sarà disposta la revoca dei benefici ammessi anche nei seguenti casi:1) venir meno dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità alla agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;2) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento;3) cessazione d'azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;4) qualora, a seguito dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano d'investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.Alla revoca dell'agevolazione consegue:Ø il recupero delle somme indebitamente percepite, con l'interesse calcolato al tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data di restituzione;Ø l'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura, con decisione operata dalla Regione in relazione alla gravità dell'infrazione.Nel caso di rinuncia all'agevolazione, comunicata tempestivamente dal beneficiario, l'obbligo di restituzione ha per oggetto esclusivamente gli importi di competenza del Fondo di rotazione erogati e non ancora rimborsati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento.I) Cause di forza maggiore.La sussistenza di eventuali cause di forza maggiore può essere riconosciuta sulla base dei principi e dei criteri generali indicati nel regolamento (CE) n. 2429/2001 del 11 dicembre 2001 della Commissione europea che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.In particolare sono riconosciute cause di forza maggiore:1. il decesso dell'imprenditore;2. l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore ;3. l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda non prevedibile al momento della presentazione della domanda;4. la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti o la superficie agricola dell'azienda;5. la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali;6. l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al responsabile del procedimento, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.L) Verifiche e controlli Le verifiche dei lavori eseguiti saranno operate sulla documentazione prodotta dal beneficiario nel corso del procedimento amministrativo che decorre dalla presentazione dell'istanza a Veneto Sviluppo sulla totalità delle domande presentate.Alla conclusione della realizzazione degli interventi oggetto di aiuto Veneto Sviluppo S.p.A. effettua il controllo per il 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante una verifica della documentazione fiscale e contabile relativa agli acquisti, lavori e pagamenti, e la "validazione" di tale documentazione ai fini dell'esclusione da altri finanziamenti. Gli accertamenti sono eseguiti sulla documentazione giustificativa prodotta.Successivamente alla conclusione dell'investimento, su un campione pari ad almeno il 5% degli interventi fino a quel momento finanziati e conclusi, verrà realizzato annualmente un controllo in loco per la verifica dei lavori eseguiti e dei parametri identificativi di macchinari, attrezzature ed impianti oggetto di acquisizione da parte dell'impresa e per accertare il rispetto di tutti gli obblighi e impegni assunti dai beneficiari che è possibile controllare nel corso di una visita di controllo. Tali controlli vengono effettuati dalla Regione, per il tramite della competente Direzione Politiche Agroalimentari e per le Imprese, che esercita anche la funzione di controllo sull'attività di gestione del Fondo di rotazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi della DGR 2591/00.Veneto Sviluppo S.p.A., di concerto con la Direzione regionale politiche agroalimentari e per le imprese, provvederà a definire le forme di pubblicizzazione da autorizzare (anche in riferimento all'uso dell'emblema regionale) per esplicitare le funzioni di sportello esterne.Al fine del miglioramento delle procedure, anche in considerazione del volume di domande e previo rapporto in merito di Veneto Sviluppo S.p.A., le disposizioni contenute nel presente regolamento, riguardanti comunque esclusivamente elementi non sostanziali e rilevanti ai fini discrezionali, sono modificabili dal dirigente della Direzione regionale politiche agroalimentari e per le imprese con proprio atto.Tabella 1 - Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
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