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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2700 del 20 settembre 2005
L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: Requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti.
La Giunta regionale(omissis)
delibera
1 di approvare i requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti medici come risultanti dal documento Allegato A), parte integrante del presente atto, integrando conseguentemente, con ulteriore allegato _ n. 4 bis _ il manuale di attuazione della L.R. n. 22 del 16.8.2002 approvato con la D.G.R.V n. 2501/2004;2 di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad aggiornare il testo del Manuale di cui al punto 1.
ALLEGATO A)REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROFESSIONISTI MEDICI1) Si dispone della carta dei servizi o elenco dei servizi/prestazioni offerte.2) Sussistono modalità e strumenti per l'informazione e l'ascolto degli utenti (es. gestione reclami, questionari di soddisfazione).3) Per gli studi medici specialistici non soggetti ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione dell'attività svolta, sono presenti i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio per l'ambulatorio specialistico, se applicabili e/o pertinenti.4) Si tiene documentazione aggiornata sulla partecipazione del professionista e dell'eventuale personale che opera all'interno della struttura, ad iniziative di formazione/aggiornamento.5) Esiste un Sistema Informativo e sono definite le procedure per il suo funzionamento (raccolta, elaborazione, analisi, archiviazione e conservazione dei dati), e per la tutela della privacy e della sicurezza, con riferimento al D. L.vo n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.6) Sussistono procedure per la garanzia dei diritti degli utenti (informazione, consenso, reclami, privacy...), ove applicabili.7) Sussistono procedure scritte in caso di emergenza clinica, organizzativa e tecnologica.8) Sussistono procedure/istruzioni operative scritte per assicurare la prevenzione e il controllo delle infezioni formulate secondo i principi dell'EBM.9) Sussistono procedure per la sicurezza e la gestione del rischio sui pazienti e sugli addetti.
(segue allegato)
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