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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 20 settembre 2005


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2332 del 09 agosto 2005

L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004. Attuazione dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato (Allegato A) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente le Linee guida vincolanti recanti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private: modalità di autorizzazione delle nuove strutture, tempi e modalità per l'adeguamento delle strutture già autorizzate, da applicarsi in tutto il territorio regionale;
2. di integrare, con l'Allegato approvato al punto precedente, il Manuale delle procedure per l'attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, adottato con D.G.R. n. 2501, del 6 agosto 2004, contenente norme di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, prendendo atto che i tempi e le modalità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture veterinarie sono quelli riportati nell'Allegato di cui al precedente punto 1);
3. di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad aggiornare il testo del Manuale di procedure di attuazione della L.R. 22/2002, apportando le conseguenti modifiche ed integrazioni alla classificazione ed all'allegato n. 3, contenente i requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, per quanto da riferirsi alla specificità veterinaria;
4. di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 26 novembre 2003, per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, secondo quanto riportato nell'Allegato di cui al punto 1).


ALLEGATO A ALLA DGR N. 2332 DEL 9/8/2005
"Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. Modalità di autorizzazione delle nuove strutture, tempi e modalità per l'adeguamento delle strutture già autorizzate. Linee guida vincolanti"

Articolo 1 _ Ambito di applicazione
1 - Sono strutture veterinarie i locali e gli impianti pubblici e privati ad esclusivo uso sanitario ove si esercita la professione veterinaria sugli animali e/o su materiali biologici animali, così come definite al successivo articolo 2.
2 - Sono classificate quali strutture veterinarie, di cui al comma 1:
a) Studio veterinario con accesso di animali esercitato in forma singola ed associata
b) Ambulatorio veterinario esercitato in forma singola e associata
c) Clinica veterinaria - Casa di cura veterinaria
d) Ospedale veterinario
e) Laboratorio veterinario di analisi
3 - Le strutture veterinarie di cui al precedente comma 2 sono conformi alla vigente normativa relativa a:
- Igiene
- Benessere animale
4 - Le strutture veterinarie di cui al precedente comma 2, devono essere separate da altre attività commerciali, artigianali, allevatoriali.
5 - La denominazione o la ragione sociale delle strutture veterinarie di cui al precedente comma 2, si deve riferire esclusivamente alla classificazione di appartenenza.
6 - Quanto previsto nel successivo articolo 2 può non essere applicato alle campagne programmate e stabilite dalla Regione Veneto, con il solo riferimento all'applicazione della L. R. 60/93, relativamente all'anagrafe canina, fermo restante il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e del benessere animale.
7- Per gli studi veterinari, semplici ed associati, senza accesso di animali non si applicano le presenti disposizioni ad esclusione dell'obbligo di dare comunicazione di inizio attività al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS ed all'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari, competenti per il territorio di insediamento della struttura.

Articolo 2 _ Definizione delle strutture
1 - Studio veterinario con accesso di animali
a) Struttura veterinaria con accesso degli animali al suo interno dove il medico veterinario, generico o specialista, esercita la professione in forma privata e personale e svolge attività di pratica clinica e chirurgia.
b) Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato.
c) Nel caso di studio associato con accesso di animali ogni medico veterinario che esercita all'interno della struttura deve essere considerato come singola figura professionale che esercita la professione sanitaria in forma privata e personale.
2 - Ambulatorio veterinario
a) Per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero.
b) Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.
c) Se in detto ambulatorio esercita un singolo medico veterinario, titolare della struttura, il direttore sanitario coincide con il medesimo.
3 - Clinica veterinaria - Casa di cura veterinaria
Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria _ casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria _ casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico _ chirurgica di base e/o di tipo specialistico.
4 - Ospedale veterinario
Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.
5 - Laboratorio veterinario di analisi
a) Struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e previa richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con il relativo rilascio dei referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.
b) Il Direttore sanitario di detta struttura è un medico veterinario.
6 - Strutture mobili
a) Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture veterinarie di cui al comma 2 dell'articolo 1 e devono essere specificatamente autorizzate dall'Autorità competente unitamente alla struttura veterinaria di riferimento, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio di insediamento della struttura veterinaria di riferimento.
b) E' vietato l'uso di mezzi mobili attrezzati (veicoli, campers, roulottes, furgoni etc.) volti a surrogare le strutture veterinarie.
c) In deroga a quanto sopra è consentito l'utilizzo di mezzi mobili attrezzati esclusivamente in casi particolari, previo il parere favorevole sia dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari che del Servizio Veterinario Pubblico dell'Azienda ULSS competenti per il territorio, solo se autorizzati dall'Autorità competente anche se in via temporanea.

Articolo 3 _ Autorizzazione sanitaria
1- Tutte le strutture veterinarie sono soggette ad autorizzazione sanitaria. Detta autorizzazione è comprensiva di quella prevista ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla detenzione dei medicinali veterinari.
2- L'autorizzazione sanitaria al titolare della struttura veterinaria, così come definita all'articolo 2, qualora richiesta dal Sindaco o dal Dirigente Regionale, quali Autorità Competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, è rilasciata dal responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio di insediamento della struttura, sotto forma di parere favorevole, previo sopralluogo per la verifica della conformità ai sensi dell'art. 1, punto 3 inerente le norme generali e speciali in materia di igiene nonché le norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate.

Articolo 4 _ Autorizzazione all'esercizio
1- La domanda di autorizzazione all'esercizio da parte del titolare della struttura veterinaria, così come definita all'articolo 2, deve essere indirizzata a:
-al Sindaco del territorio di insediamento della struttura medesima, per gli studi veterinari, gli ambulatori veterinari ed i laboratori veterinari di analisi;
-al Dirigente Regionale Competente, per le cliniche veterinarie - case di cura veterinaria ed ospedali veterinari.
2 _ La domanda di autorizzazione all'esercizio dovrà essere in bollo (o carta uso bollo o equivalenti) e corredata da:
a) 1 marca da bollo del valore corrente da apporsi all'autorizzazione;
b) la planimetria della struttura da autorizzare in scala adeguata;
c) la relazione tecnico _ descrittiva delle attività che vengono svolte;
d) il certificato di agibilità della struttura conforme alla specifica destinazione d'uso;
e) le schede debitamente compilate attestanti il possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 6;
f) il certificato di iscrizione all'albo, o dichiarazione sostitutiva:
1- del medico o dei medici veterinari in caso di studio o studio associato;
2- del direttore sanitario in caso di ambulatorio, clinica o casa di cura, ospedale, laboratorio;
g) l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio di insediamento della struttura.
3- Tutte le variazioni rispetto a quanto riportato nella documentazione di cui al punto 2 del presente articolo, anche relativamente il numero ed il nome dei medici veterinari operanti nella struttura, dovrà essere comunicato all'Autorità Competente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio entro 30 giorni dalla variazione stessa.

Articolo 5 _ Modalità e tempistiche di applicazione
1- Il richiedente trasmette copia della autorizzazione all'esercizio, e delle eventuali successive variazioni, sia all'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari che ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competenti per il territorio di insediamento della struttura entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa o delle variazioni.
2- I requisiti minimi, di cui al successivo articolo 6, trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e d'ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti.
Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione s'intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.
3- Le strutture veterinarie già in esercizio, ma che sono sprovviste della autorizzazione all'esercizio, devono presentare domanda per l'autorizzazione entro 365 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della D.G.R. di approvazione delle presenti Linee guida.
Per queste strutture, in esercizio ma prive di autorizzazione, la domanda di autorizzazione all'esercizio costituisce presupposto per legittimare la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza del termine indicato (365 gg.) e fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione da parte dell'Autorità Competente.
4- Le strutture veterinarie già autorizzate al momento dell'entrata in vigore delle presenti Linee guida dovranno essere adeguate a quanto previsto dalle presenti Linee guida entro i tempi previsti al successivo punto 5.
5- I Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto dovranno sottoporre a controllo tutte le strutture veterinarie già esistenti presenti nel territorio di propria competenza entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR della D.G.R. di approvazione delle presenti Linee guida, al fine di verificarne la rispondenza delle caratteristiche con la categoria di appartenenza di cui al comma 2 dell'articolo 1.
In caso di non conformità:
a) il Servizio Veterinario competente per il territorio di insediamento della struttura farà le dovute prescrizioni sulla base di un apposito piano presentato dal titolare della struttura e per la cui esecuzione sarà previsto un tempo di adeguamento massimo di 18 mesi dalla data delle prescrizioni stesse;
b) entro 18 mesi dalla data delle prescrizioni il Servizio Veterinario verificherà ed accerterà l'adeguamento della struttura.
6 _ Il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS competente per il territorio dovrà effettuare la vigilanza sulla permanenza dei requisiti minimi delle strutture veterinarie autorizzate ai fini del buon andamento dell'esercizio ed il relativo controllo, con una verifica almeno ogni 5 anni ed ogni qualvolta l'Autorità Competente ne ravvisi la necessità.
Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti previsti dalle presenti Linee guida l'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata.
Nel caso di reiterate e gravi infrazioni l'Autorità Competente procede alla revoca dell'autorizzazione

Articolo 6 _ Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio
1 _ Studio veterinario con accesso di animali ed ambulatorio veterinario
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:
1 - Sala d'attesa.
2 - Area per adempimenti amministrativi.
3 - Sala per l'esecuzione delle prestazioni.
4 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni.
5 - Servizio igienico.
a) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:
1 - Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione.
2 - Impianto idrico.
3 - Nei locali operativi devono esserci pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili.
c) Requisiti minimi tecnologici
La struttura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico - chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
d) Requisiti minimi organizzativi
La struttura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi e fornire al pubblico almeno le seguenti indicazioni:
1 - Affissione dell'orario di accesso al pubblico e numero di telefono della struttura.
2 _ Recapiti telefonici dei medici veterinari operanti nella struttura.
3 _ Nome e cognome e numero di iscrizione all'albo dei medici veterinari operanti nella struttura riportato anche su tesserino identificativo (badge).
4 - Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario nel caso di ambulatorio veterinario associato.
e) In tali strutture non è consentita la degenza di animali.
In deroga a quanto sopra la eventuale permanenza di animali nell'ambulatorio veterinario è limitata:
- agli animali oggetto di prestazioni nell'ambito dell'ambulatorio medesimo;
- al giorno in cui si sono effettuate le prestazioni.
2 - Clinica veterinaria - Casa di cura veterinaria
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attività della clinica veterinaria-casa di cura veterinaria è la seguente:
1 - Sala d'attesa.
2 - Area per adempimenti amministrativi.
3 - Sala per l'esecuzione delle prestazioni.
4 - Locale per la chirurgia.
5 - Area per la diagnostica radiologica.
6 - Area per il laboratorio d'analisi interno.
7 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni.
8 _ Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali.
9 _ Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili.
10 _ Servizi igienici.
b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:
1 - Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione.
2 - Impianto idrico.
3 - Nei locali operativi devono esserci pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili.
c) Requisiti minimi tecnologici
La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico - chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
d) Requisiti minimi organizzativi
La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi e fornire al pubblico almeno le seguenti indicazioni:
1- Affissione dell'orario di accesso al pubblico e numero di telefono della struttura.
2- Recapiti telefonici dei medici veterinari operanti nella struttura.
3- Nome e cognome e numero di iscrizione all'albo dei medici veterinari operanti nella struttura riportato anche su tesserino identificativo (badge).
4- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.
5- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza.
3 - Ospedale veterinario
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ospedale veterinario è la seguente:
1 - Sala d'attesa.
2 - Sala per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite.
3- Locale per la chirurgia.
4 _ Locale per la diagnostica radiologica.
5 - Locale per il laboratorio d'analisi interno.
6 _ Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva.
7 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni.
8 _ Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali.
9 _ Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili.
10 _ Servizi igienici.
11 _ Locale ad uso personale.
12 _ Locale per l'amministrazione.
b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:
1 - Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione.
2 - Impianto idrico.
3 - Nei locali operativi devono esserci pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili.
c) Requisiti minimi tecnologici
L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico -chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
d) Requisiti minimi organizzativi
L'ospedale veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi e fornire al pubblico almeno le seguenti indicazioni:
1 - Affissione dell'orario di accesso al pubblico e del numero di telefono della struttura.
2 _ Affissione dell'orario per le attività di pronto soccorso.
3 _ Recapiti telefonici dei medici veterinari operanti nella struttura.
4 _ Nome e cognome e numero di iscrizione all'albo dei medici veterinari operanti nella struttura riportato anche su tesserino identificativo (badge).
5 _ Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.
6 _ Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore.
4 - Laboratorio veterinario di analisi
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:
1 _ Locale per l'accettazione dei campioni.
2 _ Locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche.
3 _ Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria.
4 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature e strumentazioni.
5 _ Servizio igienico.
b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:
1- Nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione.
2- Impianto idrico.
3- Nei locali operativi devono esserci pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili.
c) Requisiti minimi gestionali e tecnologici
1- Il laboratorio di analisi deve disporre di procedure scritte delle analisi effettuate, in cui vengono indicati i protocolli operativi e le modalità di esecuzione, assicurando inoltre la conformità dei reagenti, delle strumentazioni e dei protocolli utilizzati.
2- I requisiti di qualità devono essere assicurati da un sistema codificato di controllo interno di qualità. I dati di tali controlli di qualità devono rimanere disponibili per almeno un anno.
3- I requisiti di qualità devono venire assicurati da una verifica almeno annuale certificata da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. I dati di tali controlli di qualità devono rimanere disponibili per almeno tre anni.
4- Il laboratorio di analisi deve disporre di una procedura scritta sulle modalità di prelievo, conservazione, invio ed accettazione dei campioni. I risultati delle analisi effettuate devono essere disponibili per almeno un anno. Deve essere assicurata la identificazione e rintracciabilità dei campioni e dei relativi risultati analitici.
5- Il laboratorio veterinario di analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.
6- I reagenti utilizzati devono essere chiaramente identificati, mantenuti in corrette condizioni di conservazione ed utilizzati prima della data di scadenza.
7- Le strumentazioni utilizzate devono essere correttamente calibrate/tarate e sottoposte a periodica manutenzione.
d) Requisiti minimi organizzativi
Il laboratorio veterinario di analisi deve almeno possedere i seguenti requisiti organizzativi e fornire al pubblico almeno le seguenti indicazioni:
1- Affissione dell'orario di apertura e numero di telefono della struttura.
2- Identificazione e comunicazione all'utenza di nome e cognome e numero di iscrizione all'albo del direttore sanitario.
3- Identificazione e comunicazione all'utenza della tipologia di analisi effettuate.

(segue allegato)

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