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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1663 del 05 luglio 2005
Ristrutturazione e riconversione viticola e gestione diritti di impianto. Bando di selezione progetti e disposizioni operative. Regolamento (CE) n. 1493/1999.
La Giunta regionale(omissis)
delibera
1. Di stabilire, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, l'attivazione delle procedure di competenza regionale per la concessione, per l'annata 2005-2006, degli aiuti alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti al fine di contribuire al riavvicinamento dell'offerta alla domanda, ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 luglio 2000.2. Di prevedere che le priorità, i criteri e le disposizioni amministrative, applicative e procedurali per l'attuazione del presente regime di aiuti sono integralmente esplicitate nel Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) 1493/1999, nella versione modificata, integrata e aggiornata di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.3. Di prendere atto che la dotazione finanziaria per l'operatività della VI^ annualità, sarà stabilita con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della ripartizione tra i diversi stati membri delle risorse economiche per l'esercizio finanziario 2005-2006, da parte della Commissione dell'Unione Europea.4. Di prevedere che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'apposita modulistica, e fino alla data del 30 settembre 2005, sono aperti i termini di presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la VI^ annualità di operatività del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.5. Di stabilire, per le considerazioni esposte in premessa, che sono considerate elegibili agli aiuti di cui al presente regime, le spese sostenute dai soggetti beneficiari dopo l'approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili.6. Di stabilire che, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione 2257/03, il procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'estirpazione, delle autorizzazioni al reimpianto anticipato e delle autorizzazioni alla stipula della scrittura privata di trasferimento del diritto, riferite alle notifiche allegate alle domande presentate ai sensi del presente provvedimento, deve concludersi entro la data stabilita per il termine delle attività istruttorie, indicata nel Capitolo "Istruttoria delle domande ricevibili" del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.7. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 2275/2002, spetta ad AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti relativi all'attuazione del presente provvedimento, inclusa l'adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori.8. Di incaricare la Direzione politiche agroalimentari e per le imprese a provvedere all'eventuale aggiornamento degli elementi tecnici relativi alle schede di bacino riportati nel Piano, ed adempiere alle competenze tecniche previste dalla vigente normativa, in ordine al coordinamento della presente misura e al raccordo operativo e di monitoraggio con il Ministero.9. Di autorizzare AVEPA ad attribuire i diritti ritenuti concedibili in sede istruttoria, ai sensi della deliberazione n. 3859/03 relativa alla concessione dei diritti di impianto della Riserva regionale, alla ditta Tonelli Federica e Alberto, nei limiti di 15.000 mq.10. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che a far data dal 1° settembre 2005, la cessione dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel territorio della regione Veneto è limitata, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b) del DM 27 luglio 2000, all'ambito territoriale regionale.11. Di stabilire, conseguentemente, che la deliberazione n. 2257/2003, al capitolo 8 "Estirpazione" dell'allegato B), è così modificato ed integrato:dopo il comma 6 è inserita la seguente frase: "la cessione dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel territorio della Regione Veneto è limitata, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b) del DM 27 luglio 2000, all'ambito territoriale regionale".12. Di stabilire che, quanto disposto al precedente punto 10), ha valore a far data dal 1° settembre 2005 e che, conseguentemente, saranno fatte salve le istanze intese ad ottenere il trasferimento di diritti di reimpianto presentate alle competenti amministrazioni regionali o provinciali fino alla data del 31 agosto 2005.
(Il decreto del direttore di AVEPA indicato al punto 7 del dispositivo è pubblicato a pag. 174 del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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