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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 35 del 05 aprile 2005


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 769 del 11 marzo 2005

"Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". Adozione.

L'Assessore alle politiche per l'Ambiente e per la Mobilità Renato Chisso riferisce quanto segue. L'art. 19 del Decreto legislativo n. 22/1997, indica, tra le varie competenze spettanti alla Regione anche "la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo". In ottemperanza a queste disposizioni normative, la competente Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente ha organizzato una serie di incontri con le Province e l'ARPAV - Osservatorio sui Rifiuti e il Compostaggio, che hanno portato alla predisposizione di linee guida per la realizzazione e la gestione delle "aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento", in seguito chiamate "ecocentri", come individuate dall'art. 29, comma 1, lettera a) della L.R. n. 3/2000. Uno degli obiettivi del lavoro è fornire precise ed utili indicazioni di carattere tecnico _ organizzative sia ai gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia agli Enti locali interessati, Comuni e Province, che a diverso titolo sono coinvolti nell'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani (Comuni), e nell'approvazione ed autorizzazione degli ecocentri stessi (Province). Inoltre, le citate linee guida forniscono soluzioni di carattere amministrativo e procedurale che, una volta adottate dagli Enti competenti, consentono di uniformare per quanto possibile, i contenuti dei vari provvedimenti autorizzativi su tutto il territorio regionale. Si evidenzia inoltre che la tematica degli ecocentri è stata affrontata anche nel corso di alcune riunioni interregionali, coordinate dalla Regione Piemonte quale capofila e che al termine delle stesse è stato predisposto un documento tecnico, i cui principali contenuti sono stati ripresi nelle linee guida di cui si propone l'approvazione. Le succitate Linee guida si applicano quindi agli ecocentri che, conformemente alla definizione riportata nel "Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani" approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 59 del 22.11.2004, si definiscono come "aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento". Pertanto, esse devono essere destinate al solo ricevimento dei rifiuti urbani o loro frazioni, nonché dei rifiuti ad essi assimilati, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, provenienti dal territorio di competenza, e conferiti direttamente da privati e/o dagli operatori della raccolta differenziata e gestori del servizio pubblico. Si precisa, quindi, che per essere definiti "ecocentri", le aree in parola devono necessariamente prevedere la presenza costante, nei momenti di apertura al pubblico, di uno o più addetti al fine di controllare l'effettivo conferimento dei rifiuti e di permettere un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima che gli stessi vengano prelevati ed avviati a recupero o a smaltimento. Da ultimo si evidenzia che a completamento del documento vengono riportate in calce due appendici nelle quali sono individuati sia l' "Elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso gli ecocentri comunali, così come definite dalla D.G.R. n. 511 del 5 marzo 2004" sia l' "Elenco e la descrizione della documentazione da allegare alla domanda di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto ex art. 29 L.R. n. 3/2000". Per quanto sopra esposto, l'Assessore alle politiche per l'Ambiente e per la Mobilità Renato Chisso, propone l'approvazione del presente Provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, Assessore alle Politiche per L'Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso, l'incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale; Visto il D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22; Vista la L.R. 21.02.2000, n. 3; Visto il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti Urbani, approvato con DCR n. 59 in data 22.11.2004;

delibera

1. Di approvare, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 22/97 e dalla L. R. n. 3/2000, il documento di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". 2. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BUR del Veneto e di trasmetterlo alle Province, ai Comuni ed alle ARPA del Veneto e all'Osservatorio regionale sui Rifiuti e il Compostaggio.


Allegato alla DGR n. 769 del 11 marzo 2005 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ECOCENTRI COMUNALI 1. Premessa Nel quadro dell'ordinamento normativo vigente e, in particolare, dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, rientra tra le competenze della regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) della L.R. n. 3/2000 "la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo". Pertanto, in adempimento alle succitate disposizioni normative, la Giunta regionale del Veneto ha ritenuto necessario predisporre delle linee guida per la realizzazione e la gestione delle "aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento", in seguito chiamate "ecocentri", come individuate dall'art. 29, comma 1, lettera a) della L.R. n. 3/2000. L'obiettivo delle presenti linee guida è quello di fornire precise ed utili indicazioni tecnico _ organizzative sia ai gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia agli Enti locali interessati, Comuni e Province, che a diverso titolo sono coinvolti nell'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani (Comuni), e nell'approvazione ed autorizzazione degli ecocentri stessi (Province). 2. Definizioni Ai sensi delle presenti linee guida, conformemente alla definizione riportata nel "Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani" approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 59 del 22.11.2004, per "ecocentri" si intendono "le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento". Gli ecocentri sono pertanto destinati al solo ricevimento dei rifiuti urbani o loro frazioni, nonché dei rifiuti ad essi assimilati, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, provenienti dal territorio di competenza, e conferiti direttamente da privati e/o dagli operatori della raccolta differenziata e gestori del servizio pubblico. Si precisa, quindi, che per essere definiti "ecocentri", le aree di cui sopra devono necessariamente prevedere la presenza costante, nei momenti di apertura al pubblico, di uno o più addetti al fine di controllare l'effettivo conferimento dei rifiuti e di permettere un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima che gli stessi vengano prelevati ed avviati a recupero o a smaltimento. Va evidenziato che nel lessico tecnico di settore è possibile incontrare anche la seguente nomenclatura: isola ecologica, piazzola ecologica, area (o stazione) di travaso, Ce RD o CARD, Centro raccolta multimateriale. Volendo definire la natura di tali strutture, si può dire che: a) L' "isola o piazzola ecologica" è un'area dotata di pavimentazione solida in genere di cemento o asfalto che ospita uno o più contenitori (bidoni o cassoni) destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani da parte dei privati cittadini. In genere queste strutture vengono localizzate in posti facilmente accessibili come bordi stradali o perimetri cimiteriali e si distinguono dagli ecocentri per il fatto di non essere custodite e, talvolta, nemmeno recintate. Sulla base della definizione data le isole (o piazzole) ecologiche non sono soggette ad alcuna autorizzazione ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale sui rifiuti; b) L' "area di travaso" è un'area adibita al trasferimento tra automezzi dei rifiuti e realizzata al fine di ottimizzare la raccolta e l'avvio degli stessi, da parte degli operatori del servizio pubblico, ai successivi impianti di recupero o smaltimento. Tale struttura, non essendo aperta al pubblico, non può essere intesa come ecocentro, così come precedentemente definito; c) Il "Ce RD" (Centro per la Raccolta Differenziata) e il CARD (Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata) sono acronimi usati per definire un ecocentro; d) Il "centro raccolta multimateriale" è, anche in questo caso, un diverso modo di chiamare un ecocentro. 3. Normativa di riferimento e regime autorizzativo In ambito regionale, sulla base della definizione data nel paragrafo precedente, gli ecocentri sono senza dubbio assoggettati alla procedura autorizzativa semplificata prevista dall'art. 29 della L.R. n. 3/2000 e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) della stessa legge. Dalle disposizioni previste dall'articolo 29 della L.R. n. 3/2000, relativamente alle "aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento", discende in particolare quanto segue: ¿ la domanda di autorizzazione all'esercizio deve essere presentata contestualmente alla domanda per l'approvazione del progetto e la sua realizzazione; ¿ l'avvio è subordinato al solo invio al Presidente della Provincia di una comunicazione dalla quale risulti la data di avvio e recante in allegato una dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato; ¿ in tali aree, che costituiscono una fase integrata dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, è obbligatoria la tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati ai successivi impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni. Il trasporto effettuato dal gestore dell'ordinario servizio pubblico di raccolta, dall'area verso i successivi impianti di smaltimento o recupero, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 5.02.1997, n. 22. Ai sensi del citato art. 29 della L.R. n. 3/2000, gli ecocentri costituiscono quindi una fase integrata dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani. A tal proposito, si evidenzia che, con sentenza n. 609 del 17 febbraio 2004, il Consiglio di Stato, sulla base della lettura dell'art. 6 del D. Lgs. n. 22/97 e delle definizioni ivi riportate relativamente alle attività di gestione, raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti, esclude di fatto dal regime autorizzativo previsto dallo stesso decreto i centri per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani qualora negli stessi vengano effettuate solo le attività di raccolta, cernita e raggruppamento dei rifiuti in frazioni omogenee prima del loro trasporto agli impianti di smaltimento o recupero. Nella citata sentenza n. 609/2004 il Consiglio di Stato esclude i centri per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come definiti dallo stesso documento, oltre che dal regime autorizzativo previsto dal D. Lgs. n. 22/97, anche dalle procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalla normativa vigente. Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di approvazione ed autorizzazione di un ecocentro, si rimanda all'elenco riportato in Appendice 2. Si precisa che il certificato di regolare esecuzione dei lavori, trasmesso con la citata comunicazione di avvio dell'ecocentro, deve riportare l'esplicito riferimento al provvedimento autorizzativo dello stesso da parte dell'Ente competente. La stessa comunicazione deve inoltre riportare i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell'ecocentro, nonche il nominativo del Referente tecnico di cui al successivo paragrafo 8. Il provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione dell'ecocentro potrà essere rilasciato sulla base del parere favorevole dei competenti Uffici provinciali qualora l'istruttoria da essi condotta accerti la conformità dei progetti presentati alle presenti linee guida; qualora invece gli stessi Uffici rappresentino la necessità di approfondimenti tecnici, i progetti per la realizzazione degli ecocentri potranno essere sottoposti all'esame della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente. Il titolare dell'autorizzazione di un ecocentro può essere un Comune, un Consorzio di Comuni oppure un soggetto terzo appositamente individuato dagli stessi Comuni e scelto secondo le procedure previste dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni. Nel caso di soggetto terzo, la durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata del rapporto di concessione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. In tutti gli altri casi, la durata dell'autorizzazione di un ecocentro ha una validità che non può superare gli anni cinque ed è rinnovabile. Sono fatte salve le procedure previste dall'art. 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le imprese che hanno ottenuto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1863/93 del Consiglio, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS. Il rinnovo può essere chiesto non prima di un anno ed almeno sei mesi prima della scadenza della stessa autorizzazione. L'autorizzazione di un ecocentro, salvo motivata proroga, decade automaticamente qualora non si dia inizio ai lavori di realizzazione dello stesso entro dodici mesi dalla data di rilascio e qualora non venga messo in esercizio entro ventiquattro mesi dalla medesima. 4. Obblighi del titolare dell'autorizzazione e del gestore dell'ecocentro Il titolare dell'autorizzazione dell'ecocentro è tenuto a dare adeguata informazione ai cittadini circa l'esistenza dell'ecocentro e le modalità di conferimento in esso praticate. Tale azione può avvenire mediante semplice affissione di comunicati presso la sede del Comune o mediante volantinaggio da effettuarsi alle utenze. Il titolare dell'autorizzazione dell'ecocentro, o qualora delegato, il gestore dello stesso, non è assoggettato all'obbligo di tenere il registro di carico/scarico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 22/97 mentre è soggetto, ai sensi dell'art. 29, comma 5 della L.R. n. 3/2000, alla tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati ai successivi impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni. Si evidenzia che i rifiuti liquidi provenienti dalle attività di gestione dell'ecocentro, così come i fanghi e gli oli prodotti nell'eventuale impianto di trattamento delle acque di dilavamento ad esso dedicato, devono essere classificati come rifiuti da attività di servizio ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera f) del D. Lgs. n. 22/97; pertanto, relativamente a tali tipologie di rifiuti, vale sempre l'obbligo dei formulari di trasporto previsti dall'articolo 15 del citato D. Lgs. n. 22/97. Relativamente ai rifiuti conferiti dagli utenti, qualora il trasporto degli stessi dal centro di raccolta ai successivi impianti di recupero o smaltimento venga effettuato dallo stesso gestore del servizio pubblico, non c'è l'obbligo dei formulari di identificazione previsti dall'art. 15 del D. Lgs. n. 22/97; qualora il trasporto venga invece effettuato da soggetti terzi, vige l'obbligo dei formulari. Il Comune o altro soggetto esplicitamente delegato allo scopo, nella comunicazione annuale alla sezione regionale del catasto rifiuti, fatta ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 22/97, deve comprendere anche i dati dei rifiuti urbani raccolti presso gli stessi ecocentri. 5. Rifiuti conferibili Le tipologie di rifiuti effettivamente conferite presso gli ecocentri sono strettamente connesse alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, con le quali si devono integrare, ed in particolare alle modalità di organizzazione della raccolta differenziata degli stessi, nonché alle destinazioni finali previste. In particolare, gli ecocentri sono destinati al conferimento delle frazioni di rifiuti urbani la cui raccolta in maniera separata da parte del servizio pubblico risulta non agevole e per le quali anche il cittadino trova conveniente portarle direttamente con mezzo proprio, o tramite servizio su chiamata, ad un centro appositamente attrezzato. A tal proposito si precisa che il conferimento ad un ecocentro delle tipologie di rifiuti urbani putrescibili, o contenenti comunque frazioni putrescibili, e classificati con i codici CER 200108, 200301, 200302, 200303, nonché dei rifiuti classificati con il codice CER 191212, costituisce un'eccezione ammissibile solo quando tale necessità sia stata adeguatamente motivata nella richiesta di autorizzazione degli stessi in funzione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei rifiuti, e fornendo adeguate garanzie relativamente alle emissioni di odori. Tutto ciò premesso, in linea generale, sono conferibili presso gli ecocentri le tipologie di rifiuti individuate dai codici CER e relative descrizioni, come già definite dalla D.G.R. n. 511 del 5 marzo 2004 e riportate in Appendice 1. Relativamente all'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, dovranno essere rispettate le tipologie e le quantità previste dagli appositi Regolamenti comunali di cui all'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 22/97. Per i soli rifiuti sanitari si rimanda direttamente all'elenco dei rifiuti assimilati riportato all'art. 2, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 254/03. 6. Criteri di localizzazione Gli ecocentri vanno localizzati strategicamente sul territorio posizionandoli il più vicino possibile ai centri abitati in modo da essere facilmente raggiungibili dagli utenti serviti; in particolare, nel caso di ecocentri consortili a servizio di più Comuni, gli stessi dovranno essere preferibilmente collocati in posizione baricentrica rispetto ai centri abitati dei diversi Comuni consorziati. Di norma le aree prescelte devono essere destinate a tale uso dai P.R.G. comunali; in alternativa dovranno essere utilizzate le aree con destinazione urbanistica per servizi ed attrezzature ad uso pubblico. Relativamente ai nuovi ecocentri, va inoltre esclusa la localizzazione entro la fascia di rispetto cimiteriale ex art. 388 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i. e nelle aree incompatibili individuate dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico ex L. 18 maggio 1989 n. 183 e s.m.i. Sempre relativamente ai nuovi ecocentri dovranno essere di norma rispettate le distanze minime di metri 100 dalle civili abitazioni e di metri 200 dai pozzi per la captazione di acqua destinata al consumo idropotabile. La viabilità di collegamento tra gli ecocentri e le aree urbane da essi servite deve essere adeguata a sostenere la circolazione delle autovetture e dei piccoli automezzi pubblici e privati che vi conferiscono direttamente i rifiuti, nonché dei mezzi pesanti che provvedono al carico del materiale ed al successivo trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento. Gli ecocentri andranno realizzati su aree pianeggianti e su terreni con caratteristiche geotecniche medio _ buone e, comunque, idonee per sopportare i carichi delle eventuali platee in calcestruzzo realizzate per l'impermeabilizzazione dell'area, nonché dei contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti e degli automezzi pesanti utilizzati per il loro allontanamento dagli stessi ecocentri. 7. Caratteristiche tecnico _ funzionali Pavimentazione La pavimentazione dell'area dell' ecocentro dedicata al conferimento dei rifiuti deve essere realizzata in modo da impedire qualsiasi contaminazione dell'ambiente esterno ed evitare fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee a seguito di dispersioni accidentali di rifiuti liquidi. In linea generale dovrà pertanto prevedersi la realizzazione di una platea in calcestruzzo di idoneo spessore che, oltre a costituire un'adeguata impermeabilizzazione dell'area, consentirà il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, nonché di eventuali spanti e colaticci, verso gli appositi pozzetti di raccolta. A tal fine la citata pavimentazione dovrà essere realizzata con idonee pendenze anche per evitare la formazione di eventuali ristagni d'acqua. Solo in casi del tutto eccezionali, in presenza di tipologie di rifiuti autorizzate per le quali siano da escludere fenomeni di inquinamento connessi alla loro movimentazione, potrà essere prevista la realizzazione di un altro tipo di pavimentazione (ad esempio con materiale inerte granulare rullato) e, comunque, subordinatamente al parere favorevole della Provincia competente all'istruttoria ed all'approvazione del progetto. Contenitori ed aree adibite al conferimento dei rifiuti I rifiuti solidi non contenenti sostanze potenzialmente pericolose vanno depositati in cassoni scarrabili o in contenitori di idonee caratteristiche tecniche; qualora la pavimentazione dell'area ad essi destinata non fosse impermeabile, gli stessi dovranno essere a tenuta stagna e dotati di copertura anch'essa a tenuta stagna in modo da impedire il dilavamento dei rifiuti ivi contenuti. Alcune tipologie di rifiuti solidi, non contenenti sostanze potenzialmente pericolose e non deteriorabili, come ad esempio rifiuti inerti provenienti dalle attività di manutenzione delle utenze domestiche o di giardini e parchi, possono essere depositati in piazzole scoperte impermeabilizzate e dotate di cordoli in calcestruzzo di altezza adeguata al fine di evitare la commistione tra differenti tipologie di rifiuti; la pavimentazione delle stesse piazzole dovrà inoltre avere pendenze adeguate per il convogliamento delle acque meteoriche potenzialmente contaminate verso la rete di raccolta dedicata. Analoga sistemazione potrà essere prevista anche per i beni durevoli per uso domestico (quali frigoriferi, lavatrici, televisori, etc.). I rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose ed i rifiuti liquidi, anche non pericolosi, vanno depositati in appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle proprietà chimico _ fisiche della specifica tipologia di rifiuto, nonché alle caratteristiche di pericolosità dello stesso; i medesimi contenitori devono essere inoltre collocati in aree dotate di idonea copertura che consenta di tenere i rifiuti in essi contenuti al riparo dagli agenti atmosferici. I contenitori destinati al ricevimento di rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose e/o rifiuti liquidi dovranno essere collocati in un bacino di contenimento impermeabile con fondo dotato di idonea pendenza in modo da convogliare eventuali spanti e colaticci verso un apposito pozzetto di raccolta a tenuta stagna di capacità pari ad un terzo della capacità complessiva dei contenitori per rifiuti liquidi, e comunque non inferiore alla capacità del contenitore per rifiuti liquidi più grande. I liquidi raccolti dai pozzetti dei bacini di contenimento di cui sopra dovranno essere asportati ed allontanati mediante autobotti verso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 22/97. Si dovrà comunque provvedere all'asportazione ed all'allontanamento delle acque raccolte nei citati pozzetti dopo ogni eventuale fenomeno di dispersione accidentale di rifiuti liquidi. Qualora nell'ecocentro sia previsto il conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale, gli stessi devono essere raccolti esclusivamente in cassoni a tenuta stagna e dotati di idonea copertura; trattasi infatti di rifiuti che, per loro natura, possono contenere acque di lavaggio delle strade e che pertanto possono rilasciare eluati. I contenitori e le piazzole di deposito devono essere corredati da apposita cartellonistica esplicativa riportante le tipologie di rifiuti ammessi in modo da facilitare il corretto conferimento delle frazioni differenziate omogenee da parte degli utenti. Si consiglia a tal proposito di riportare per ciascuna tipologia di rifiuto una breve e semplice descrizione dello stesso integrata opportunamente da un elenco di oggetti e materiali di uso comune riconducibili alla specifica tipologia e preferibilmente anche da disegni e schemi di chiara interpretazione. Gestione ed eventuale trattamento delle acque di dilavamento meteoriche Le acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici del centro interessate dal deposito dei rifiuti e potenzialmente contaminate dagli stessi, devono essere convogliate con apposita rete di raccolta e possono essere scaricate direttamente in pubblica fognatura, previa autorizzazione del soggetto gestore della rete fognaria, oppure, previo trattamento in loco, anche in corpo idrico superficiale. Lo scarico di norma non potrà avvenire sul suolo, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 29, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 152/99. In ogni caso, dovrà essere preventivamente ottenuta l'autorizzazione allo scarico ai sensi di Legge. In assenza di opere di scarico autorizzate, le acque di dilavamento summenzionate, raccolte e convogliate in apposite vasche a tenuta stagna, devono essere asportate ed allontanate mediante autobotti verso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 22/97. L'impianto di trattamento in loco delle acque di dilavamento, ove previsto, dovrà essere caratterizzato almeno dalle seguenti fasi: ¿ Decantazione ¿ Disoleatura Le acque, così depurate, dovranno essere inviate all'apposito pozzetto di ispezione di capacità adeguata al fine di consentire le operazioni di campionamento da parte dell'Autorità di controllo competente. I fanghi e gli oli prodotti all'interno del ciclo di trattamento vanno smaltiti ai sensi del D. Lgs. n. 22/97. Viabilità interna e recinzione perimetrale Particolare cura dovrà essere posta alla viabilità interna del centro di raccolta ed all'accesso da parte degli utenti ai contenitori ed alle piazzole di deposito; dovranno essere previsti appositi spazi destinati al parcheggio delle autovetture, nonché rampe sopraelevate di dimensioni e caratteristiche tecniche adeguate qualora le stesse possano utilmente agevolare le operazioni di conferimento. L'intera area dell'ecocentro dovrà essere recintata con una rete di altezza non inferiore a 2 m e dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive lungo tutto il perimetro al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto e favorire il suo inserimento nel paesaggio circostante. La piantumazione delle essenze dovrà essere eseguita in modo da garantire l'accesso per eventuali manutenzioni della rete e per le potature lungo tutto lo sviluppo della recinzione. La recinzione dovrà essere eseguita in modo da creare una certa continuità con la base su cui è posta in modo da scongiurare possibilità di intrusioni da parte di animali o persone. L'accesso al centro dovrà essere chiuso con apposito cancello corredato da cartello riportante gli orari di apertura del centro di raccolta. Impianti di illuminazione, antincendio, rete idrica di lavaggio e locali di servizio L'ecocentro deve essere dotato di un adeguato impianto di illuminazione da lasciare preferibilmente in funzione anche nelle ore di chiusura dello stesso per una sua più facile sorveglianza e per scoraggiare l'accesso da parte di vandali o persone comunque non autorizzate. Dovranno essere previsti anche un idoneo impianto antincendio conforme alle norme vigenti sulla sicurezza in ambienti pubblici ed una rete idrica dedicata per le operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti, nonché delle superfici e dei piazzali del centro. Deve infine prevedersi la realizzazione di un locale ad uso guardania _ ufficio dotato di servizi ed eventuale magazzino. 8. Modalità di gestione Apertura al pubblico I giorni e gli orari di apertura al pubblico degli ecocentri devono essere stabiliti in funzione delle esigenze degli utenti da essi serviti; a tal fine ne è consigliata l'apertura pomeridiana e l'apertura durante il sabato e/o la domenica. Durante gli orari di apertura al pubblico, inoltre, è consigliata la presenza di almeno due operatori del centro al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per garantire un adeguato controllo sulla qualità dei rifiuti conferiti. Gestione dei rifiuti conferiti presso l'ecocentro Le operazioni di presa in carico dei rifiuti per il trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati dovranno necessariamente avvenire al di fuori degli orari di apertura del centro alle utenze servite; tale prescrizione si estende a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettro _ meccaniche con conseguenti rischi per la sicurezza dell'utenza. Le frequenze di prelievo dei rifiuti conferiti presso l'ecocentro devono essere commisurate alla tipologia degli stessi ed in modo tale da evitarne l'accumulo al di fuori dei contenitori in caso di raggiungimento della loro capacità massima autorizzata; in ogni caso l'allontanamento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale di cui all'art. 21 del D. Lgs. 22/97. In ogni caso è necessario che, limitatamente ai rifiuti con caratteristiche di putrescibilità, la frequenza di prelievo sia tale da minimizzare quanto più possibile la comparsa di odori e pertanto più elevata durante il periodo estivo. In particolare sarebbe opportuno prevedere di prelevare tali tipologie di rifiuti al mattino e comunque almeno ogni 48 ore. Come già detto l'ecocentro è destinato al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani e di quelli assimilati. Tuttavia, sulla base delle esperienze maturate, è opportuno prevedere all'interno dell'ecocentro un cassone destinato al conferimento dei rifiuti abbandonati sul territorio. Particolare cura dovrà essere posta relativamente alle operazioni di conferimento e di movimentazione all'interno del centro dei beni durevoli per uso domestico in modo da evitare la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose in essi contenuti; in particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati in posizione verticale e che non siano impilati gli uni sugli altri. Si evidenzia inoltre che, in linea generale, va limitata la movimentazione di tali tipologie di rifiuti ed in ogni caso non deve essere consentita la loro movimentazione mediante il cosiddetto "ragno" che potrebbe rompere gli stessi beni durevoli. Sono consentite sui rifiuti conferiti presso l'ecocentro operazioni di adeguamento volumetrico per singolo codice CER; a tal proposito si evidenzia che andranno preferiti sistemi che non prevedono la movimentazione dei rifiuti dopo il loro conferimento, come per esempio i cassoni scarrabili autocompattatori ideali per le frazioni comprimibili, quali carta, cartone e plastica. Sono altresì consentite, quando appositamente previste, operazioni di ulteriore cernita e selezione delle frazioni differenziate dei rifiuti, nonché operazioni di imballaggio degli stessi al fine di ottimizzare il successivo trasporto ai successivi impianti di recupero e/o smaltimento. Sono escluse, invece, tutte le operazioni che modificano la natura del rifiuto, ovvero la sua composizione chimica e/o la sua classificazione del codice CER. Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria dovranno essere annotate su un apposito registro riportante almeno la data ed una breve descrizione dell'intervento effettuato con l'indicazione dell'eventuale pezzo riparato o sostituito. Rientrano in questa categoria anche le operazioni di manutenzione dell'eventuale impianto di trattamento reflui realizzato a servizio del centro di raccolta. Referente tecnico e mansioni del personale in servizio presso l'ecocentro Il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà nominare un Referente tecnico per l'ecocentro con le seguenti funzioni: ¿ Coordinamento tecnico ed amministrativo dell'attività dell'ecocentro, in conformità alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione ed alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro; ¿ Verifica della formazione del personale operativo all'interno dell'ecocentro. In particolare, il personale di cui sopra dovrà essere opportunamente formato in modo da svolgere con la dovuta efficienza le seguenti mansioni: ¿ Riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti e delle ditte al fine di accertare l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati da parte del territorio di competenza; ¿ Assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento delle frazioni di rifiuti urbani indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo loro tutte le informazioni utili alla corretta gestione degli stessi rifiuti all'interno del centro; in particolare si dovrà porre particolare cura nell'indicare il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti altri materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti; ¿ Aggiornare il registro di cui all'art. 29, comma 5, della L.R. n. 3/2000 da compilarsi settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni (almeno denominazione ed indirizzo degli specifici impianti); ¿ Coordinarsi con gli operatori del servizio pubblico di raccolta o i trasportatori terzi autorizzati nelle attività di presa in carico dei rifiuti per il loro trasporto negli impianti di recupero o smaltimento; ¿ Provvedere alla pulizia del centro ed alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori di raccolta dei rifiuti, nonché della recinzione perimetrale e dei locali di servizio ed uffici dedicati alle attività del personale stesso dell'ecocentro; ¿ Provvedere a segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria; ¿ Aggiornare il "registro di manutenzione straordinaria" del centro come precedentemente definito, nonché, qualora previsto, conservare gli eventuali formulari di trasporto previsti dall'art. 15 del D. Lgs. n. 22/97. Appendice 2 Elenco e descrizione della documentazione da allegare alla domanda di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto ex art. 29 L.R. n. 3/2000. 1) Relazione tecnica Tale relazione dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: - Motivazioni relative alla scelta del sito con riferimento ai criteri di localizzazione previsti dalle presenti linee guida; - Individuazione del bacino di utenza con indicazione del Comune o dei Comuni serviti e della popolazione interessata per ciascuno di essi; - Tipologie di rifiuti per le quali si chiede l'autorizzazione al conferimento, individuate dai codici CER e relative descrizioni; - Dati dimensionali relativi a: superficie occupata dall'intero ecocentro ed, in particolare, alle superfici delle zone adibite al deposito dei rifiuti; capacità (mc) dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti distinte per le singole tipologie degli stessi; superfici e volumi dei bacini di contenimento; - Criteri di suddivisione dell'area dell'intero ecocentro con l'individuazione delle diverse zone destinate al conferimento dei rifiuti e delle zone destinate a parcheggio e a locali ed uffici a servizio del centro; - Descrizione delle caratteristiche tecnico _ funzionali dell'ecocentro con riferimento ai requisiti costruttivi delle pavimentazioni, dei bacini di contenimento, dei contenitori destinati al conferimento delle singole tipologie di rifiuti e delle reti di raccolta delle acque; - Descrizione della recinzione perimetrale e delle misure di mitigazione dell'ecocentro dal punto di vista dell'impatto visivo con l'indicazione delle essenze arbustive utilizzate a tal fine; - Descrizione delle modalità di gestione dell'ecocentro con l'indicazione delle modalità di apertura al pubblico e con riferimento alle modalità di svolgimento delle operazioni di carico/scarico dei rifiuti, delle operazioni di pulizia e di manutenzione del centro, nonché delle attività di formazione del personale. 2) Tavole grafiche a) Corografia in scala 1:25.000 b) Inquadramento dell'area su estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 c) Estratto catastale d) Estratto P.R.G. vigente e) Una o più planimetrie in scala adeguata dalle quali risultino riconoscibili: - Viabilità interna, accessi al centro, aree destinate a parcheggio; -Individuazione delle aree destinate ad uffici e locali di servizio; - Individuazione delle aree di deposito scoperte e dei bacini di contenimento; - Posizionamento dei contenitori con indicazione delle specifiche tipologie di rifiuti conferibili; - Recinzione perimetrale e piantumazione; - Rete di raccolta delle acque di dilavamento con i relativi manufatti (quali caditoie e pozzetti); - Rete idrica dedicata alle operazioni di lavaggio e pulizia con relative prese e manufatti; - Impianto antincendio; - Impianto di illuminazione. 3) Relazione tecnico _ descrittiva dell'eventuale impianto di trattamento degli effluenti liquidi Tale relazione dovrà riportare le caratteristiche costruttive dell'impianto, i dati dimensionali delle relative vasche, nonché la descrizione del processo di trattamento adottato e l'indicazione degli eventuali reagenti ed additivi utilizzati; dovrà altresì illustrare le modalità di gestione dell'impianto con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e pulizia necessarie per il corretto ed efficiente funzionamento dello stesso. Alla succitata relazione andranno allegate, oltre ad uno schema di funzionamento dell'impianto, una planimetria ed una o più sezioni in scala adeguata, finalizzate alla rappresentazione grafica delle diverse unità di trattamento. 4) Copia del provvedimento comunale di approvazione del progetto 5) Pareri e nulla osta degli enti preposti (ad esempio VV.FF., autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura...) 6) Certificato di destinazione urbanistica in carta semplice 7) Dichiarazione relativa alla disponibilità dell'area 8) Elenco degli eventuali vincoli di natura paesaggistico _ ambientale e idrogeologica.

(segue Allegato)

linee_guida_179799.pdf

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