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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 125 del 10 dicembre 2004


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3741 del 26 novembre 2004

Criteri di applicazione. Art. 36 L.R. 30/01/2004 n. 1. DGR 81/CR del 18.06.04.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

"- i criteri per l'applicazione dell'art. 36 della L.R. 30/01/2004, n. 1, per gli anni 2004 _ 2005 e 2006 sono così definiti:

I La quota annuale di 20.000.000,00 di Euro è ripartita, per settori, secondo la seguente tabella A):

Tab. A

Area Anziani Disabili Minori Riserva Totale
Campo % Variabilità 75¿65 12¿17 12¿17 1 100

In sede di approvazione del 1° programma di investimento, qualora si manifestino fattori di sovra o sotto stima dello specifico settore, la Giunta Regionale può modificare nella misura del 20% in più o meno la percentuale del campo di variabilità di ogni singolo settore.

II Le quote definite dalla Tabella A), esclusa quella della riserva, sono ripartite sulla base del territorio di ogni singola U.L.S.S. secondo la tabella B) tenendo presente la priorità di completare e attivare opere già finanziate e realizzate al 50% del valore dell'opera:

Tab. B

FINANZIAMENTO PER SETTORI % QUOTA PER U.L.S.S. % QUOTA PER U.L.S.S.
1 - Quota anziani: Tab. A) 70¿80 popolazione residente 30¿20 carenze edilizie
2 - Quota disabili: Tab. A) 70¿80 popolazione residente 30¿20 carenze edilizie
3 - quota minori: Tab. A) quota per riconversione strutture IEA pari al 50% - l'altro 50% è ripartita per U.L.S.S. in funzione delle carenze edilizie verificate sulla base delle richieste ammesse a finanziamento o basate sulle carenze edilizie delle strutture autorizzate: 50 % sulla base delle carenze delle strutture autorizzate 50 % sulla base delle carenze edilizie individuate dalle richieste ammesse a finanziamento;

- nel caso di resti il contributo regionale può essere concesso ad altra U.L.S.S. ricadente nel bacino provinciale;

- la quota di riconversione della struttura I.E.A. non è a base territoriale;

III PRIORITA' DI SETTORE: la quota calcolata in applicazione alle Tabelle A) e B) è assegnata per settore, secondo le seguenti priorità:

SETTORE ANZIANI A) STRUTTURE ESISTENTI:

1) adeguamento alle norme di sicurezza (D.Lvo 626/94 e successive modifiche, normativa antincendio, normative specifiche relative agli impianti tecnologici...);

2) miglioramento della qualità intrinseca della struttura, mediante interventi di adeguamento ai requisiti minimi, nonché interventi atti ad introdurre fattori di "umanizzazione";

3) miglioramento delle condizioni di lavoro del personale di servizio (movimentazione ospiti...).

B) NUOVE STRUTTURE: SOSTITUZIONE DI STRUTTURE O ACQUISTO

1) accorpamento di strutture per migliorare la gestione (massimo 120 posti letto);

2) sostituzione di struttura esistente, o parte di essa, per rientrare nei parametri di cui alla D.G.R.V. n. 751/00 e ai requisiti minimi;

3) carenza certificata dal piano attuativo locale di soggetto istituzionale;

SETTORE DISABILI

A) il 60¿70% della quota di investimento, per singolo bacino U.L.S.S. è finalizzata all'adeguamento delle tipologie del settore;

B) la differenza del 30¿40% può essere utilizzata per nuove strutture a condizione che sia: 1) un completamento di strutture, finanziate da altri soggetti e/o realizzate ma non attivate, conforme agli atti di pianificazione locale;

2) sostituzione di struttura o ampliamento funzionale di strutture esistenti;

3) struttura dedicata a funzione innovativa in relazione a nuove esigenze assistenziali.

 SETTORE MINORI: La priorità dei singoli interventi è così definita:

2) riconversione di IEA (chiusura dei brefotrofi) con riconversione in Comunità alloggio o gruppo famiglia;

3) adeguamento delle altre strutture esistenti;

4) realizzazione di nuove strutture.

IV PRIORITA' TRA SINGOLI INTERVENTI: Per bacino di U.L.S.S. ferme restando le richieste di completamento di cui al punto II del deliberato, le richieste saranno catalogate in due gruppi con le seguenti priorità:

a) soggetti che non hanno ottenuto contributo regionale dopo il 31/12/1999; all'interno di questi avranno ulteriore priorità quelli che risultano inseriti in graduatoria con precedenti programmi regionali approvati dopo il 31/12/1999 e che confermano la domanda presentata;

b) soggetti che hanno ottenuto un contributo regionale a far data dal 01/01/2000 e che richiedono un ulteriore finanziamento non superiore a 500.000,00 Euro per interventi già approvati e finanziati ma non ancora iniziati a causa di specifici e particolari fatti imprevisti;

V VINCOLI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1) possono essere concessi contributi di cui all'art. 36 della L.R. n. 1/04 anche a soggetti gestori di strutture di proprietà di Enti Pubblici o delle altre istituzioni di cui all'art. 128 della L.R. n. 11/01 a condizione che l'uso delle stesse sia gratuito per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di concessione del contributo regionale;

2) l'autorità che rilascerà il permesso a costruire e, successivamente, l'autorizzazione all'esercizio dovrà riportare nei relativi atti sia l'importo del contributo regionale che l'obbligo di richiedere il nulla osta della Giunta Regionale nei successivi 10 anni dalla data del procedimento di concessione; Qualora il beneficiario modifichi la destinazione d'uso ad attività sociale, dovrà restituire alla Regione la quota del contributo concesso in misura proporzionale rispetto agli anni non destinati all'utilizzazione; tale quota verrà aumentata dell'interesse semplice a tasso legale.

VI QUOTA DI RISERVA "La quota di riserva può essere utilizzata per l'adeguamento delle comunità di accoglienza per le tossicodipendenze. Laddove non si verificasse la necessità, entro il 30 novembre di ogni anno, di intervenire per far fronte alle situazioni sopra descritte, la quota sarà utilizzata per finanziare interventi inseriti nel normale programma di investimenti.

VII SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO:

Le richieste per l'ammissione a finanziamento saranno presentate su modelli predisposti dagli uffici regionali basati su schede ove sono rilevabili con autocertificazione i dati necessari per la formulazione del programma. Saranno ammesse a finanziamento le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della richiesta.

A parità di applicazione dei criteri dati dal presente provvedimento, per l'anno 2004 dovrà privilegiarsi, soprattutto per il mondo della disabilità, l'accoglimento delle domande presentate da soggetti non pubblici come conseguenza di quanto evidenziato nelle premesse relativamente all'applicazione dell'art. 3, comma 1 del decreto legge 168 del 12/07/04 (convertito con Legge 30.07.2004 n° 191) e la relativa deroga all'art. 3 comma 18 della legge n. 350 del 24/12/03, che in sintesi permette , allo stato degli atti, di finanziare solo nel 2004 soggetti diversi dall'ente pubblico, laddove la Regione ricorra a forme di indebitamento. Solo dopo il finanziamento della richiesta si procederà secondo i seguenti criteri: - presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa a supporto della domanda; - approvazione del progetto in stretto raccordo tra le strutture tecniche e quella di programmazione regionale, anche con il fine di verificare i procedimenti di realizzazione con quelli dell'autorizzazione all'esercizio; - monitoraggio dell'intervento con la definizione dei tempi di realizzazione del programma di investimento."

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