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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 149 del 14 novembre 2023


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 60 del 31 ottobre 2023

Disciplinare del lavoro a distanza.

1. IL LAVORO A DISTANZA NEL CCNL VIGENTE

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto funzioni locali per il triennio 2019 – 2021. Al titolo VI “Lavoro a distanza” vengono regolati sia il lavoro agile, sia il lavoro da remoto.

Il Capo I regolamenta il lavoro agile richiamando innanzitutto la legge 22 maggio 2017, n. 81 e definendolo all’articolo 63 come segue:

Art. 63 Definizione e principi generali

1. […]

2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

Il Capo II disciplina il lavoro da remoto qualificandolo, con disapplicazione delle previgenti disposizioni dell’articolo 1 del CCNL del 14 settembre 2000 relative al telelavoro, all’articolo 68, come di seguito riportato:

Art. 68 Lavoro da remoto

1. Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può essere svolto nelle forme seguenti:

a) presso il domicilio del dipendente;

b) altre forme di lavoro a distanza, come presso le sedi di coworking o i centri satellite.

2. LA DISCIPLINA CONSILIARE VIGENTE

Per quanto riguarda il lavoro agile, con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 93 del 19 ottobre 2021 è stato approvato il relativo Disciplinare, precisando che lo stesso avrebbe trovato applicazione per il personale del Consiglio regionale fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata in attuazione di quanto previsto in materia di lavoro agile dai nuovi CCNL 2019-2022 del Comparto e dell’Area funzioni locali.

In merito al lavoro da remoto, è stata adottata deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 39 del 23 giugno 2016 recante il Piano triennale 2016- 2018 e il Disciplinare per l'utilizzo del telelavoro presso il Consiglio regionale, cui ha fatto seguito l’approvazione del Piano triennale 2019-2021.

3. LE DIRETTIVE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

L’Ufficio di presidenza con la deliberazione n. 46 del 26 luglio 2022 ha approvato, tra gli obiettivi del Sistema integrato di gestione per il triennio 2023 - 2025, la direttiva per la gestione n. 6.29 “Implementazione del modello di organizzazione del lavoro basata sul lavoro misto (in sede e da remoto) coerentemente con le linee guida del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica amministrazione, attraverso il miglioramento dello stato dei fattori abilitanti, in particolar modo della digitalizzazione dei processi, della dotazione IT e delle competenze e perseguendo il miglioramento del benessere organizzativo, la riduzione della spesa per approvvigionamento di carta e diminuzione delle emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti (km/anno non percorsi)”.

Anche per il triennio 2024 – 2026 tra gli obiettivi del Sistema integrato di gestione si trova il riferimento al lavoro agile; infatti, con la deliberazione n. 47 del 1° agosto 2023 è stata approvata la direttiva 6.22 che prevede quanto segue: “Implementazione del modello di organizzazione del lavoro basata sul lavoro misto (in sede e da remoto) coerentemente con la normativa e i piani nazionali che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, al fine di agevolare innovazione tecnologica e organizzativa, con l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione dei servizi, consentire inclusione e partecipazione degli utenti, migliorare il benessere organizzativo, garantire maggiore sostenibilità ambientale, far fronte alle emergenze sempre più frequenti, incentivate anche dalla peculiarità delle sedi consiliari nel centro storico di Venezia”.

4. IL PIANO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

Nel Piano di attività e organizzazione 2023 – 2025, definito con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 4 del 26 gennaio 2023, nella sezione Organizzazione e capitale umano- sottosezione Organizzazione del lavoro agile – che sostituisce il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) - è stato previsto quanto segue: “[…] va considerato che la sottoscrizione in data 16 novembre 2022 del CCNL Funzioni locali impone la parziale revisione non solo del Disciplinare del lavoro agile, ma anche di quello dell’ex telelavoro, ora entrambi confluiti nella fattispecie del lavoro a distanza. Si coglierà quindi l’opportunità di migliorare le discipline in parola, anche tenendo conto degli esiti dell’indagine di cui sopra, predisponendo, insieme ai soggetti coinvolti, quali RSU, OO.SS., CUG e OIV, i documenti da approvare con apposito provvedimento dell’Ufficio di presidenza.”

5. I RISULTATI DELLA SURVEY SUL LAVORO AGILE

Con nota prot. 19020 del 21 dicembre 2022 il Segretario generale ha dato notizia al personale dell’avvio di una survey sul lavoro agile utile al monitoraggio previsto dal relativo disciplinare e che ha consentito anche di misurare i valori conseguiti da alcuni indicatori inseriti nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). L’indagine costituisce anche uno strumento che contribuisce ad orientare i soggetti coinvolti nelle scelte poste alla base dell’aggiornamento della disciplina del lavoro agile.

La presentazione completa dei risultati dell’indagine è pubblicata nella pagina Amministrazione trasparente del sito web del Consiglio regionale Amministrazione Trasparente (urbi.it) per quanto qui di interesse si riportano le considerazioni conclusive:

“[…] si può dire a ragione che l’esperienza dello smartworking presso il Consiglio regionale sia stata apprezzata”.

Sono parlanti in primis i risultati attinenti alla soddisfazione in generale sulla modalità organizzativa e in particolare sul work life balance al quale risulta funzionale.

Altro elemento importante tra quelli evidenziati dall’indagine è il fatto che coloro che rivestono il ruolo di coordinatori di smartworkers non hanno rilevato alcun impatto negativo in termini di risultati attesi: uno smartworking che consenta ai dipendenti di conciliare i tempi vita/lavoro, ma che non mantenga alti i livelli di performance non costituirebbe una formula win-win.

Il fatto che coloro che hanno sperimentato solo lo sw2save@work si siano dichiarati non intenzionati a sottoscrivere un accordo di lavoro agile ordinario, comporta la necessità di prendere atto che i valori attuali degli indicatori relativi al numero di smartworkers non possono ulteriormente aumentare.

Quanto al numero di giornate di lavoro agile utilizzabili, risulta necessario contemperare esigenze diverse: da un lato molti dipendenti gradirebbero la possibilità di fruire di 8 giornate mensili; dall’altro qualche soggetto con il ruolo di coordinatore preferirebbe che le attuali 6 non fossero aumentate. Considerato che le giornate di sw2save@work non hanno avuto impatti negativi in termini di modifica delle relazioni organizzative, si potrebbe tenere conto della possibilità che alcune giornate di lavoro agile possano essere calendarizzate dall’Amministrazione per contenere i consumi energetici, per rendere meno gravosi alcuni interventi di manutenzione delle sedi e/o degli apparati tecnologici e per far fronte ad emergenze ambientali.

6. IL DISCIPLINARE DEL LAVORO A DISTANZA.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa a distanza - articolate in lavoro agile e lavoro da remoto - vengono regolamentate con il Disciplinare di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, sia per il personale del Comparto, sia per il personale dell’Area funzioni locali (per quest’ultimo si renderà necessaria una verifica della compatibilità delle disposizioni del presente provvedimento con quanto sarà al riguardo previsto dal prossimo CCNL di riferimento).

Il Disciplinare del lavoro agile approvato nel 2021 era già sostanzialmente allineato con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale in materia: sono stati perciò necessari soltanto alcuni adeguamenti che non alterano la struttura portante della disciplina e la previsione di una specifica sezione dedicata al lavoro da remoto in sostituzione di quanto disposto con i sopraindicati atti previgenti in materia di telelavoro.

Pertanto, stante l’attuale assenza di accordi di ex telelavoro (ora lavoro da remoto) attivati è consentita la proroga degli attuali accordi individuali di lavoro agile che abbiano scadenza antecedente al 31 dicembre 2023 fino alla medesima data, con manifestazione di volontà delle parti espressa secondo le modalità definite con apposita nota del Segretario generale, con applicazione del disciplinare approvato con deliberazione n. 93 del 19 ottobre 2021.

Gli accordi individuali di lavoro agile che abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 2023 sono risolti ipso iure a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Nel periodo intercorrente tra l’approvazione del presente provvedimento e il 15 dicembre 2023 sarà possibile sottoscrivere i nuovi accordi individuali di lavoro a distanza con decorrenza 1° gennaio 2024.

Premesso che per il lavoro da remoto sono stati apportati soltanto gli adeguamenti strettamente necessari in base al CCNL, si evidenziano di seguito le principali novità in tema di lavoro agile, adottate anche alla luce dei risultati dell’indagine di cui sopra:

  • considerato che la valutazione della compatibilità organizzativa viene utilmente svolta dal Segretario generale/dirigente capo servizio/responsabile di unità di supporto agli organi e ai gruppi consiliari sottoscrittore dell’accordo individuale e che la valutazione di fattibilità tecnica è divenuta superflua in ragione della definizione nel disciplinare della dotazione tecnologica fornita, si ritiene di semplificare il processo non coinvolgendo nello stesso il Comitato di direzione;
  • non permane la necessità di stabilire specifici criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile, oltre a quelli previsti dal CCNL e dalla normativa vigente: da un lato, infatti, lo stesso non comporta aumenti di costi connessi alla dotazione informatica fornita, trattandosi di un unico pc portatile utilizzato sia in sede, sia in lavoro agile e dall’altro lato, l’unico limite allo svolgimento del lavoro agile è rinvenibile nelle caratteristiche dell’attività da svolgere, come preventivamente individuate;
  • al fine di consentire un più efficace inserimento del personale nell’organizzazione, l’accordo individuale di lavoro agile potrà avere decorrenza soltanto dopo che siano trascorrersi tre mesi dall’assegnazione presso il Consiglio regionale;
  • stante il grado di maturità acquisito dall’organizzazione fin dalla sperimentazione del 2018, viene meno l’esigenza di individuare in progetti diversificati alcune dimensioni attuative del lavoro agile, individuate ora trasversalmente nel disciplinare (durata dell’accordo, attività “smartizzabili”, modalità e indicatori per il monitoraggio dell’attività, dotazione informatica, ecc…);
  • sono state denominate e descritte le fasce di articolazione della prestazione in modalità agile in conformità a quanto previsto dall’articolo 66 del CCNL;
  • è stata consolidata la possibilità, già sperimentata con lo sw2save@work, di calendarizzare delle giornate di chiusura delle sedi, senza sospensione del servizio che viene garantito mediante il ricorso al lavoro agile (con le precisazioni di cui al disciplinare);
  • è stata recepita la normativa vigente in tema di lavoro agile per i soggetti fragili e super fragili;
  • sono state precisate le funzioni degli obblighi formativi, distinguendo quelli che è necessario aver adempiuto per poter sottoscrivere l’accordo individuale e quelli da adempiere durante lo svolgimento dell’accordo di lavoro agile perché lo stesso possa essere attuato efficacemente e non interrotto.

7. LE RELAZIONI SINDACALI E IL COINVOLGIMENTO DI ULTERIORI SOGGETTI

L’articolo 5, comma 3, lettera l) del CCNL 16 novembre 2022 del Comparto funzioni locali stabilisce che sia oggetto di confronto quanto di seguito riportato:

Art. 5 Confronto

[…]

3. […]

l) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, criteri generali per l’individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi.

Inoltre, rimane valido quanto suggerito dalla direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all’importanza di coinvolgere anche il Comitato unico di garanzia e l’Organismo indipendente di valutazione in quanto soggetti che contribuiscono attivamente all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica dei lavoratori.

Per quanto sopra considerato, il documento è stato oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali, alla RSU e al CUG, nonché trasmessi all’OIV. Il confronto richiesto dalla RSU si è concluso come da sintesi agli atti. È stata presentata la richiesta di aumentare da 6 a 8 del numero di giornate massime mensili di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

  • vista la lr 53/2012;
  • visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 16 novembre 2022 Comparto Funzioni locali;
  • a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
  2. di approvare il disciplinare del lavoro a distanza come da allegato 1 al presente provvedimento;
  3. di stabilire che è consentita la proroga degli attuali accordi individuali di lavoro agile che abbiano scadenza antecedente al 31 dicembre 2023 fino alla medesima data, con manifestazione di volontà delle parti espressa secondo le modalità definite con apposita nota del Segretario generale, con applicazione del disciplinare approvato con deliberazione n. 93 del 19 ottobre 2021;
  4. di demandare al Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento, eccetto quanto disposto al punto 5);
  5. di demandare al Servizio affari generali gli adempimenti previsti dall’articolo 68, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 16 novembre 2022 Comparto Funzioni locali come regolamentati dagli articoli 11, comma 7 e 16 comma 3 del Disciplinare di cui all’allegato 1 al presente provvedimento;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
  7. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul BURVET, a cura della Segreteria generale e nella sezione Amministrazione trasparente del sito, a cura della struttura competente come stabilito nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente.

(seguono allegati)

060_SABS_ALLDisciplinare_del_lavoro_a_distanza_515837.pdf

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