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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 61 del 17 maggio 2022


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 27 del 12 aprile 2022

Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona.

L’articolo 2 comma 1 della legge regionale 15 marzo 2022 n. 6 così sostituisce l’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”:

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione da assumere entro quindici giorni dalla prestazione del giuramento di cui all’articolo 3, comma 3, provvede a definire l’indennità da corrispondere al Garante, determinandola con riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti, in misura non superiore al 60 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1 e dell’indennità di funzione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
2. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, spetta al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell’Ufficio del Garante, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per ragioni attinenti all’Ufficio, si reca in località diverse da quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .”.

Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 15 marzo 2022 n. 6 prevede che:

2. In prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, e con decorrenza di effetti dalla data di giuramento del Garante, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 come sostituito dal presente articolo

Conseguentemente si rende ora necessario provvedere alla determinazione dell’indennità da erogare al Garante regionale dei diritti della persona.

Non può, preliminarmente, non evidenziarsi come già dalla legge istitutiva (legge regionale n. 37 del 2013), peraltro in attuazione di una espressa previsione statutaria (articolo 63 dello Statuto), emerga la strutturale complessità propria della figura del Garante regionale dei diritti della persona e delle funzioni istituzionali ad esso affidate: funzioni che spaziano dal settore della promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, alle funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, fino alle attività di difesa civica.

Le relazioni annuali degli anni dal 2015 al 2020 compreso, curate dal Garante dei diritti della persona, ed approvate dal Consiglio regionale, danno atto della avvenuta attivazione e cura dell'insieme delle funzioni proprie di tale figura, nei suoi diversi settori, anche ricorrendo, laddove funzionale al loro più compiuto espletamento, a soluzioni di supporto giuridico per le funzioni afferenti la tutela dei minori e la esecuzione penale: attività che hanno comportato e comportano una fitta rete di relazioni interistituzionali – anche formalizzate con la partecipazione del Garante ad Osservatori, Comitati e Coordinamenti istituzionali con Amministrazioni statali, ivi comprese quelle afferenti l’ordinamento giudiziario, così come con le autorità comunali sul territorio – anche pervenendo alla definizione e stipula di Accordi e Protocolli di Intesa.

In tal senso anche la relazione relativa all'anno 2021, anno di elezione del nuovo Garante con assunzione delle relative funzioni a decorrere dalla data del giuramento, oggetto della rendicontazione n. 82 all'esame del Consiglio regionale, dà puntale atto vuoi delle istanze di difesa civica pervenute e trattate, vuoi delle funzioni in materia di tutela dei minori, anche con le richieste di individuazione di nominativi di persone per l’ufficio di tutore, le iniziative di formazione e le relative consulenze, vuoi delle iniziative a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Una attività che ha reso la figura del Garante un sicuro riferimento istituzionale per le amministrazioni ed i soggetti giuridici chiamati, a vario titolo, a misurarsi con i temi della pubblica tutela dei minori e delle garanzie per le persone ristrette nella libertà personale, funzioni tanto più significative e rilevanti in pendenza della situazione di emergenza epidemiologica da Covid -19.

Si ritiene pertanto sussistano tutte le condizioni per determinarsi nella definizione del trattamento indennitario spettante, nella misura massima consentita dalla previsione di legge, ovvero pari al 60 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

  • vista la legge regionale 24 dicembre 2013 n. 37;
  • vista la legge regionale 15 marzo 2022, n. 6;
  • vista la lr 53/2012;
  • a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di stabilire l’indennità da erogare al Garante regionale dei diritti della persona ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 37 nell’importo pari al 60 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1 e dell’indennità di funzione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni;

3) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 15 marzo 2022 n. 6, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, la decorrenza di tali effetti viene prevista dalla data di giuramento del Garante;

4) di dare atto che la relativa spesa trova copertura negli impegni assunti con provvedimenti del dirigente capo del servizio consiliare competente per materia;

5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale.

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