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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 61 del 17 maggio 2022


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 25 del 12 aprile 2022

Determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'Area funzioni locali per l'anno 2022 e definizione degli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa (artt. 39 e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53).

1. DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI

Il fondo per le risorse decentrate del personale del Consiglio regionale deve essere quantificato dall’Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 59 della lr 53/2012:

Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale.

1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;

c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b) alla quantificazione delle medesime;

c) alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.

7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

10. Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

A decorrere dall’anno 2017 il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 all’articolo 23, commi 1-2-3, dispone quanto segue:

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

L’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce che:

1. Omissis

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il Ministro della Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 3 settembre 2019 ha adottato il decreto avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni” che nelle premesse prevede che:

Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell’Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020 prevede le regole per la quantificazione annua del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Con il presente provvedimento si determina l’ammontare delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2022 come da tabella A allegata, demandando a successivo provvedimento del dirigente del Servizio competente la determinazione dell’ammontare delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento nel rispetto dei limiti di legge.


2. INCREMENTO DELLA QUOTA VARIABILE DEL FONDO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, DEL CCNL VIGENTE

L’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 relativo all’area delle funzioni locali prevede espressamente che:

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’articolo 5 del CCNL del 3 agosto 2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.”

Ai sensi di tale norma l’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dal 1° gennaio 2018 è stato quantificato in euro 22.035,88 (1,53% del monte salari per l’anno 2015 relativo ai dirigenti), importo confermato con nota prot. n. 170561 del 14 aprile 2021 della Direzione organizzazione e personale della Giunta regionale, che eroga gli stipendi per conto del Consiglio regionale del Veneto.

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ad ogni singolo dirigente in servizio presso il Consiglio regionale del Veneto è stato erogato, a titolo di arretrati, l’importo previsto dall’art. 54, comma 4, del CCNL 17 dicembre 2020 pari ad euro 409,50 annuo per un importo complessivo pari ad euro 5.694,95 per l’anno 2018, euro 5.358,73 per l’anno 2019 e euro 5.733,00 per l’anno 2020.

Poiché alla copertura di tali importi concorrono le risorse di cui all’art. 56, comma 1, destinate dal CCNL 17 dicembre 2020 al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l’importo complessivo annuo degli arretrati, pari ad euro 22.035,88, deve essere ridotto ad euro 16.340,93 per l’anno 2018, euro 16.677,15 per l’anno 2019 ed euro 16.302,88 per l’anno 2020.

L’orientamento applicativo dell’ARAN (AFL 33) in merito alla disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020, prescrive quanto segue:

 “[Omissis] Si ricorda inoltre che una parte dell’incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).

Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizione è destinato a retribuzione di risultato.

Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020) le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.

Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza nessuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.”

Pertanto, in base alle modalità indicate dal citato orientamento applicativo dell’ARAN, è possibile procedere all’erogazione, a titolo di retribuzione di risultato, di ciò che residua per gli anni 2018, 2019 e 2020 dell’incremento del fondo dei dirigenti di cui all’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 al netto dell’aumento della retribuzione di posizione, prevedendo un aumento della quota variabile del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’Area Funzioni locali per l’anno 2022 pari ad euro 49.320,96.


3. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale per gli anni 2019-2022 si confermano, pertanto, anche per l’anno 2022, gli indirizzi cui la delegazione trattante del Consiglio regionale deve attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate impartite per l’anno 2021 con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 37 del 18 marzo 2021, recepite nel contratto decentrato del 29 aprile 2021.

In definitiva, si richiama la Delegazione trattante a perseguire gli obiettivi fissati conducendo una trattativa ispirata al rispetto delle relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;

- visto l’art. 23, commi 1-2-3, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

- visto l’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi dei presenti;

delibera

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2) di approvare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’Area Funzioni locali per l’anno 2022 come da Tabella A allegata, demandando al dirigente del Servizio competente la determinazione dell’ammontare delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento e dell’eventuale adeguamento dello stesso ai limiti stabiliti dalla legge;

3) di confermare anche per l’anno 2022, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, gli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica del Consiglio regionale deve attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate impartite per l’anno 2021 con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 37 del 18 marzo 2021 e recepite nel contratto decentrato del 29 aprile 2021;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

025_ALLEGATO_A_475703.pdf

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