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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 25 del 16 febbraio 2021


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 8 del 28 gennaio 2021

Spesa per il personale dei gruppi consiliari ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Rideterminazione a seguito della sottoscrizione del CCNL di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018 e alla legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1.

1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RESPONSABILE E DEL RESPONSABILE VICARIO DELLE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

La Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 prevede all’art. 53 un particolare trattamento economico per il responsabile e il responsabile vicario delle segreterie dei gruppi consiliari:

Art. 53 - Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari.

1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 44 è attribuito per la durata dell’incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 44 è attribuito per la durata dell’incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.

2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 45, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.

4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre consiglieri, il trattamento economico del responsabile, per la durata dell’incarico può essere stabilito in misura ridotta rispetto al trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 dell’importo sufficiente a finanziare il costo delle altre unità di personale di cui intende avvalersi il Presidente del gruppo, ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell’allegato B con corrispondente riduzione dell’orario di lavoro. (i)

5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.

6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall’Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.

7. All’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”.

Con la delibera dell’Ufficio di presidenza n. 112 dell’8 ottobre 2013 è stato determinato il trattamento economico del responsabile delle segreterie dei gruppi e del responsabile vicario delle segreterie dei gruppi consiliari costituiti da almeno dieci consiglieri prevedendo che lo stesso venisse adeguato in relazione alle variazioni apportate dai contratti al trattamento economico dei dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.

 

2) CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI

In data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il contratto del personale dirigente dell’area funzioni locali per il triennio 2016-2018 che ha previsto, a regime, i seguenti aumenti annui stipendiali:

a) aumento stipendio tabellare: euro 1.635,14;

b) aumento retribuzione di posizione: euro 409,50.

Inoltre da luglio 2019 è stata prevista, per i dirigenti dell’area funzioni locali, una indennità di vacanza contrattuale pari ad euro 314,60.

Conseguentemente il trattamento economico del responsabile delle segreterie dei gruppi e del responsabile vicario delle segreterie dei gruppi consiliari costituiti da almeno undici consiglieri viene rideterminato a partire dalla XI legislatura nel seguente modo:

 

Quota del trattamento economico annuale corrispondente allo stipendio tabellare dei dirigenti del Consiglio regionale

Quota del trattamento economico annuale corrispondente alla indennità di vacanza contrattuale dei dirigenti del Consiglio regionale

Quota di trattamento economico annuale corrispondente alla retribuzione di posizione dei dirigenti del Consiglio regionale

Quota di trattamento economico annuale corrispondente alla produttività dei dirigenti del Consiglio regionale

Totale trattamento economico esclusi oneri a carico dell’Ente

Responsabile della segreteria dei gruppi consiliari

45.260,77

314,60

31.515,60

9.366,67

86.457,64

Responsabile vicario della segreteria dei gruppi consiliari

45.260,77

314,60

29.048,89

7.900,00

82.524,26

 

Tali importi saranno adeguati in relazione alle variazioni apportate dai nuovi contratti collettivi nazionali e integrativi al trattamento economico dei dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.

 

3) DETERMINAZIONE LIMITE COMPLESSIVO E PER SINGOLO GRUPPO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

La modifica di cui al paragrafo 2 richiede la revisione della ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva per il personale (articolo 47, comma 3, della lr 53/2012) come determinata nella tabella B allegata alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 72 del 30 ottobre 2020 “Spesa per il personale dei gruppi consiliari lr 53/2012. Attuazione delle disposizioni di cui degli articoli 47 e 51 della lr 53/2012 per la XI legislatura”.

 

4) IL LIMITE ANNUO DI SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

Con la legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 è stato modificato l’articolo 51 della legge regionale 53/2012 nel testo che segue:

Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.

1. Omissis

2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012. Fatto salvo il limite di spesa per il personale a tempo determinato vigente per il Consiglio regionale, il limite di spesa per il personale a tempo determinato di cui al presente comma è adeguato in misura corrispondente agli incrementi contrattuali relativi al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 per i responsabili dei gruppi consiliari assunti con contratto a tempo determinato.

3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente rispettivamente all’80 e al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 e ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i primi tre consiglieri.

4. omissis...

I gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012 che è stata quantificata dall’Ufficio amministrazione personale e servizi in euro 1.940.404,54.

Tale limite, a seguito della modifica apportata dalla legge regionale 1/2021 al comma 2 dell’art. 51 della legge regionale 53/2012 è stato adeguato in misura corrispondente agli incrementi contrattuali relativi al trattamento economico previsto dall’art. 53, comma 4, per i responsabili dei gruppi consiliari assunti con contratto a tempo determinato.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale 1/2021 al comma 3 dell’art. 51 della legge regionale 53/2012, deve essere rivista la modalità di ripartizione della quota spettante ai gruppi in conseguenza del diverso criterio di ripartizione secondo cui ai gruppi con più di tre consiglieri è assegnato, oltre all’importo previsto per i gruppi con tre consiglieri, la restante parte della spesa complessiva in proporzione alla consistenza numerica del gruppo senza computare il Presidente della Giunta regionale e i primi tre consiglieri.

In conseguenza degli aumenti contrattuali sopra riportati e delle modifiche disposte dalla legge regionale 1/2021 ai commi 2 e 3 dell’art. 51 della legge regionale 53/2012 viene riportata in allegato la tabella C nella quale è determinato il tetto massimo alla spesa di personale a tempo determinato per ciascun gruppo a partire dall’inizio della legislatura e dal mese successivo alla entrata in vigore della legge regionale 1/2021.

5) FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA PER IL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI PER LA X LEGISLATURA IN CONSEGUENZA DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI

Gli aumenti contrattuali da erogare ai responsabili delle segreterie dei gruppi della X legislatura, pari ad euro 132.654,85, trovano copertura nei risparmi, rispetto al tetto complessivo di spesa stabilito ai sensi della lr 53/2012, conseguiti nel corso della medesima legislatura.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge regionale 53/2012;

- vista la legge regionale 56/1984;

- vista la legge regionale 30/2016;

- vista la legge regionale 1/2021;

- vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 72 del 30 ottobre 2020;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di rideterminare, ai sensi dell’art. 47 della lr 53/2012, con decorrenza 1° novembre 2020, il costo della dotazione minima e la ripartizione della spesa del personale tra i gruppi consiliari come da allegata tabella B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di rideterminare con decorrenza 1° febbraio 2021, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 della lr 53/2012, il limite della spesa annua per il personale a tempo determinato assegnabile a ciascun gruppo consiliare come da allegata tabella C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di dare atto che gli aumenti contrattuali spettanti ai responsabili delle segreterie dei gruppi della X legislatura, pari ad euro 132.654,85, trovano copertura nei risparmi, rispetto al tetto complessivo di spesa stabilito ai sensi della lr 53/2012, conseguiti nel corso della medesima legislatura;

5) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

008__tab_c_allegato_DCR_8_28_01_2021_440619.pdf
008_tab_B_allegato_DCR_8_28_01_2021_440619.pdf

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