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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 176 del 24 novembre 2020


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 72 del 30 ottobre 2020

Spesa per il personale dei gruppi consiliari lr 53/2012. Attuazione delle disposizioni di cui degli articoli 47 e 51 della lr 53/2012 per la XI legislatura.

1. Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli art. 47 e 51 della l.r. 53/2012

Le modalità e i criteri per la ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi tra i gruppi medesimi di cui al comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 56/1984, come aggiunto dall’articolo 13 della legge regionale 47/2012, sono state definite dall’articolo 47 della legge regionale 53/2012 che infatti così dispone:

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte assegnata con le seguenti modalità:

1. ai gruppi composti da un consigliere la spesa pari al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

2. ai gruppi composti da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

3. ai gruppi composti da tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 a cui è sommata la spesa di due unità di personale di categoria C1;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre.

4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione”, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.

6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell’allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

Inoltre, a partire dalla XI legislatura, nel rispetto del limite di spesa annua complessiva assegnata a ciascun gruppo, quest’ultimo può avvalersi di personale a tempo determinato nel rispetto del tetto fissato dall’articolo 51, commi 2 e 3 della legge regionale 53/2012:

 Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.

(…)

 2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.

3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente rispettivamente all’80 e al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 e ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i consiglieri componenti la Giunta regionale.

2. Le tipologie di spesa per il personale dei gruppi consiliari

 La disciplina del personale dei gruppi consiliari introdotta dal titolo VI della legge regionale 53/2012 prevede che ai gruppi consiliari possa essere assegnato personale regionale tratto dall’organico della amministrazione regionale o dagli enti per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente ovvero personale assunto dal Consiglio regionale a tempo determinato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

Oltre a tali forme di rapporto di lavoro, la nuova disciplina prevede anche l’autonoma attivazione da parte del gruppo di rapporti di lavoro nelle tipologie regolate dal decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 276. L’articolo 52 della legge regionale 53/2012 così infatti dispone al riguardo:

Art. 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari.

1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.

3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.

4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.

3.  determinazione limite complessivo e per singolo gruppo della spesa per il personale

L’attuazione delle norme come sopra sommariamente descritte richiede quindi la definizione dei seguenti parametri e limiti di spesa:

a) determinazione del limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari (articolo 47, comma 2, della lr 53/2012 e articolo 2 bis della lr 56/1984 come inserito dall’articolo 12 della lr 47/2012);

b) ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva per il personale (articolo 47, comma 3, della lr 53/2012);

c) determinazione per ciascun gruppo del limite annuo di spesa per il personale a tempo determinato assegnato alla segreteria dello stesso (articolo 51, commi 2 e 3 della legge regionale 53/2012);

d) determinazione mese per mese della differenza tra la spesa assegnata a ciascun gruppo e il costo del personale regionale e comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato (articolo 52, comma 2, della lr 53/2012).

Con deliberazione n. 113 dell’8 ottobre 2013 l’Ufficio di presidenza ha definito, per dare applicazione alle disposizioni derivanti dall’articolo 13 della legge regionale 47/2012, il costo di una unità di categoria D, posizione economica D6 pari ad euro 51.043,93 sulla base del trattamento economico spettante ai dipendenti del Consiglio regionale assegnati alle segreterie dei gruppi consiliari.

Tale importo è stato da ultimo aggiornato con la deliberazione n. 26 del 28 maggio 2019 per effetto della sottoscrizione avvenuta nel 2018 del CCNL e del nuovo CCI, secondo il criterio suggerito dalla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali e delle province autonome nella seduta del 5 ottobre 2018, in euro 52.895,61.

Pertanto, il limite massimo di spesa complessiva annua per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari della XI legislatura viene individuato in euro 2.697.676,11, come riportato nella Tabella A.

Va precisato che gli importi di tabella A sono soggetti alle variazioni conseguenti all’andamento del trattamento economico della unità di personale individuata come parametro omogeneo dalla Conferenza Stato-regioni. Pertanto, occorrerà aggiornare periodicamente detta tabella con appositi provvedimenti dell’Ufficio di presidenza.

4.  La ripartizione della spesa complessiva

La spesa complessiva determinata nella tabella A viene ripartita, in ragione dei criteri di cui all’articolo 47, commi 3 e 4, della lr 53/2012, come mostrato in tabella B.

5. Il limite annuo di spesa per il personale a tempo determinato assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari

Nel rispetto del tetto di spesa assegnato a ciascun gruppo, le assunzioni di personale a tempo determinato per le segreterie dei gruppi consiliari devono rispettare il limite di spesa previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 della lr 3/2012. Preso atto che l’Ufficio amministrazione personale e servizi ha quantificato in euro 1.940.404,54 la spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012, il limite di spesa è determinato, ai sensi delle norme citate, nella tabella C allegata al presente provvedimento.

6.  La determinazione della spesa per i rapporti di lavoro autonomo

La differenza tra la spesa assegnata a ciascun gruppo e il costo del personale regionale e comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato, ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi (articolo 52, comma 2, lr 53/2012) è determinata e erogata mensilmente dal Servizio amministrazione bilancio e servizi.

Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini del calcolo del costo mensile del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista (articolo 52, comma 2, lr 53/2012), per pari tempo lavoro. Inoltre, viene computato l’ammontare massimo fissato dall’Ufficio di presidenza dell’emolumento integrativo del trattamento economico accessorio del personale previsto al comma 6 dell’articolo 53 della lr 53/2012, salvo conguaglio sulla base dell’emolumento effettivamente corrisposto.

I gruppi consiliari possono impiegare le somme erogate ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 52, comma 2, della legge regionale 53/2012 non utilizzate nell’anno di erogazione anche negli esercizi successivi purché entro il termine della legislatura.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge regionale 53/2012;

- vista la legge regionale 56/1984;

- vista la legge regionale 30/2016;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di definire il tetto massimo dell’ammontare complessivo della spesa annua per il personale dei gruppi consiliari come da allegata tabella A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di determinare, ai sensi dell’art. 47 della lr 53/2012, con decorrenza 1° novembre 2020, il costo della dotazione minima e la ripartizione della spesa del personale tra i gruppi consiliari come da allegata tabella B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di determinare con decorrenza 1° novembre 2020, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 della lr 53/2012, il limite della spesa annua per il personale a tempo determinato assegnabile a ciascun gruppo consiliare come da allegata tabella C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di demandare ad apposito provvedimento le eventuali conseguenti variazioni del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati;

6) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

Allegato_433155.pdf

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