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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 156 del 20 ottobre 2020


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 68 del 01 ottobre 2020

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 "Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012". Prime disposizioni attuative.

L’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 “Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012” prevede che:

Art. 2 – Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali

1. (…)

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità per l’applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

Atteso che al termine della corrente legislatura potrebbero maturare condizioni per il riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale in oggetto per consiglieri cessati dal mandato, osservato che la citata legge contiene norme auto applicative e che il quadro normativo vigente in materia non è, allo stato, mutato dalla data di entrata in vigore della legge in questione, si provvede ad emanare le prime disposizioni attuative per l’applicazione della presente legge nel contenuto che segue:

Quota di contributo a carico del consigliere regionale e quota a carico del Consiglio regionale (articolo 3, comma 3)

Sono confermate le quote di cui all’allegata tabella A) alla citata legge.

Coefficienti di trasformazione (articolo 3, comma 4)

Sono confermati i coefficienti di trasformazione di cui all’allegata tabella B) della citata legge.

Tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall’Ufficio di presidenza (articolo 3, comma 6)

Si applica il tasso annuo di capitalizzazione previsto dall’articolo 3, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2019, n. 19 “Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4”.

Tasso di rivalutazione annua del trattamento previdenziale (articolo 3, comma 7)

L’accertamento del tasso di rivalutazione annua del trattamento previdenziale di cui all’articolo 3, comma 7 della citata legge è delegato al dirigente capo del Servizio competente in materia di trattamento economico dei consiglieri ed ex consiglieri regionali.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto la legge regionale 42/2014;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di stabilire le prime disposizioni applicative della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 nel contenuto riportato in premessa;

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale;     

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