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Materia: Consiglio regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 64 del 24 settembre 2020
Attuazione dell'articolo 51, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Proroga dell'incarico del responsabile e dell'assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali della segreteria del gruppo cessato FORZA ITALIA - BERLUSCONI - Autonomia per il Veneto.
1. LE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI
Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
Alla conclusione della legislatura regionale, il medesimo articolo prevede che tali segreterie:
[…] sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.
2. LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI
Con riferimento ai rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari l’articolo 51 della lr 53/2012 stabilisce quanto segue:
5. L’incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e, fatto salvo quanto previsto al comma 8, termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l’assunzione.
7. […]
8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l’incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.
8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto.
Pertanto, gli incarichi dei responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari e le assegnazioni del personale proveniente dai ruoli regionali, ossia del personale del ruolo del Consiglio regionale e del ruolo della Giunta regionale, cessano con la cessazione del gruppo consiliare e sono prorogati a decorrere dalla data di cessazione della segreteria del gruppo ai sensi dell’articolo 47 della lr 53/2012, nei limiti consentiti dalle risorse spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 52 della lr 53/2012 per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro e non spese entro la chiusura della legislatura e comunque non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.
Ai sensi del parere reso con nota prot. n. 1637 del 31/01/2020 del dirigente capo del Servizio affari giuridici e legislativi, le norme di cui ai commi 8 e 8-bis dell’articolo 51 della lr 53/2012 sono applicabili anche al caso di cessazione del gruppo consiliare durante la legislatura.
3. PROROGA DELL’INCARICO DEL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DEL GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA - BERLUSCONI - AUTONOMIA PER IL VENETO
A seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere regionale del relativo Presidente e unico componente di cui alla nota prot. 12284 del 21 settembre 2020, il gruppo consiliare FORZA ITALIA - BERLUSCONI - Autonomia per il Veneto è cessato a decorrere dal 19 settembre 2020.
Richiamato quanto sopra esposto, risulta evidente che l’incarico di responsabile della segreteria del gruppo consiliare FORZA ITALIA - BERLUSCONI - Autonomia per il Veneto e l’assegnazione alla medesima segreteria del personale proveniente dai ruoli regionali possono essere prorogati, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti.
4. FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA CONSEGUENTE ALLA PROROGA
Come stabilito dal citato articolo 51 della lr 53/2012, la fonte di finanziamento della spesa per la proroga di cui al punto precedente è rappresentata dalle somme spettanti, ai sensi dell’articolo 52 della lr 53/2012, al gruppo consiliare durante la corrente legislatura per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro e non spese.
La quantificazione di queste risorse è fatta in via definitiva con la presentazione del rendiconto per l’anno 2020. Tuttavia, nelle more della formale presentazione dello stesso, il Presidente del gruppo ha comunicato per le vie brevi l’ammontare di dette somme e ha provveduto a restituirle al Consiglio regionale, legittimando la proroga in oggetto fino al 17 novembre 2020.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;
- vista la nota del presidente del gruppo consiliare FORZA ITALIA - BERLUSCONI - Autonomia per il Veneto prot. 12284 del 21 settembre 2020;
- visto il parere del dirigente capo del Servizio affari giuridici e legislativi n. 1637 del 31/01/2020;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di stabilire che l’incarico del responsabile e l’assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali della segreteria del gruppo consiliare FORZA ITALIA - BERLUSCONI - Autonomia per il Veneto sono prorogati fino al 17 novembre 2020;
3) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti per effetto del punto 2) trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del Servizio competente;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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