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Materia: Consiglio regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020
Ricognizione dei Gruppi consiliari ai fini dell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 e successive modificazioni, in tema di esonero dalla sottoscrizione di liste e candidature per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
Come noto la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, così come modificata dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 19, all’articolo 14, dispone quanto segue:
“Art. 14 - Presentazione delle liste di candidati
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste sono presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l’indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale” e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:
a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale;
b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.”
Correlativamente alla normativa sopra richiamata dispone l’articolo 15 comma 6 ai sensi del quale “È esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2, la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all’articolo 14, comma 4”, ovvero la presentazione della candidatura a Presidente è esonerata dalla sottoscrizione degli elettori.
Con decreto legge 20 aprile 2020, n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”, convertito con modificazioni, ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 5 è stato tra l’altro disposto che “il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo” ed il Ministero degli interni, in sede di istruzioni rese ha precisato che “nel caso in cui la disposta riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrittori comporti un numero con cifre decimali, si prevede l’arrotondamento all’unità superiore al fine di garantire comunque il raggiungimento della soglia di firme richieste dalla legge, pari, comunque, ad almeno un terzo di quelle previste …”
Con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 30 luglio 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 30 luglio 2020, in conformità a quanto disposto con il decreto legge, convertito con modificazioni, n. 26 del 20 aprile 2020 e con i conseguenti decreti del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 recanti indizione dei comizi elettorali per elezioni suppletive del Senato della Repubblica e indizione di referendum confermativo, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 2020 e decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020, recante la fissazione delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, è stato stabilito, in applicazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’articolo 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di convocare i comizi per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.
Al fine di attribuire certezza in ordine ai Gruppi consiliari ed alle Componenti politiche del Gruppo misto per i quali ricorrono le condizioni per l’esercizio delle prerogative, rispettivamente, di cui all’articolo 14, comma 4, lettera a) e all’articolo 14, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 5 del 2012 e successive modificazioni, da cui, correlativamente, le prerogative di cui all’articolo 15 comma 6 e per agevolare le procedure elettorali legate alla presentazione delle liste elettorali con le modalità previste dalle succitate disposizioni della legge elettorale regionale, anche in ausilio agli operatori dei Tribunali e della Corte d’Appello, chiamati a valutare l’ammissibilità delle liste medesime e delle candidature a Presidente della Giunta regionale, risulta necessario procedere alla ricognizione rispettivamente:
a) dei Gruppi consiliari e delle Componenti politiche del Gruppo misto, presenti e regolarmente costituiti in Consiglio regionale alla data del 30 luglio 2020, ai fini delle prerogative di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 14;
b) dei Gruppi consiliari e delle Componenti politiche del Gruppo misto, presenti e regolarmente costituiti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali e ancora presenti alla data di convocazione dei comizi elettorali, ovvero alla data del 30 luglio 2020,
attestando la sussistenza delle relative condizioni ai fini dell’esercizio delle rispettive prerogative.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il decreto legge, convertito con modificazioni, n. 26 del 20 aprile 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020” e i decreti del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 recanti indizione dei comizi elettorali per elezioni suppletive del Senato della Repubblica e indizione di referendum confermativo, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 2020, e il decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020, recante la fissazione delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;
- visto l’articolo 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 30 luglio 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 30 luglio 2020;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 5 del 2012 e successive modificazioni, alla data del 30 luglio 2020 di emanazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del decreto del Presidente della Giunta regionale di convocazione dei comizi per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto sono presenti e regolarmente costituiti nel Consiglio regionale i seguenti Gruppi consiliari e Componenti politiche del Gruppo Misto:
1) Gruppo Liga Veneta per Salvini Premier, Presidente Nicola Ignazio Finco;
2) Gruppo Zaia Presidente, Presidente Silvia Rizzotto;
3) Gruppo Partito Democratico Lorenzoni Presidente, Presidente Stefano Fracasso;
4) Gruppo Movimento 5 Stelle, Presidente Jacopo Berti;
5) Gruppo Più Italia ! – Amo il Veneto, Presidente Massimo Giorgetti;
6) Gruppo FORZA ITALIA – BERLUSCONI – Autonomia per il Veneto, Presidente Maurizio Conte;
7) Gruppo Civica per il Veneto, Presidente Franco Ferrari;
8) Gruppo VENETI UNITI, Presidente Pietro Dalla Libera;
9) Gruppo FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE – AREA POPOLARE VENETO, Presidente Marino Zorzato;
10) Gruppo Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Presidente Andrea Bassi;
11) Gruppo Veneto Cuore Autonomo, Presidente Giovanna Negro;
12) Gruppo Partito dei Veneti, Presidente Antonio Guadagnini;
13) Componenti politiche del Gruppo Misto, Presidente Piero Ruzzante:
13.1) Componente politica: Il Veneto che Vogliamo – Lorenzoni Presidente;
13.2) Componente politica: Tzimbar Earde (Terra Cimbra);
13.3) Componente politica: Veneto Ecologia Solidarietà;
13.4) Componente politica: Europa Verde;
13.5) Componente politica: Italia Viva.
2. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 5 del 2012 e successive modificazioni, alla data del 30 luglio 2020 di emanazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del decreto del Presidente della Giunta regionale di convocazione dei comizi per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto, sono presenti e regolarmente costituiti nel Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali e ancora presenti alla data di convocazione dei comizi elettorali i seguenti Gruppi consiliari e Componenti politiche del Gruppo Misto:
13) Gruppo Misto, Presidente Piero Ruzzante:
13.2) Componente politica – Tzimbar Earde (Terra Cimbra)
13.3) Componente politica – Veneto Ecologia Solidarietà.
3. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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