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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 123 del 29 dicembre 2015


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 148 del 01 ottobre 2015

Modalità e termini per la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni a seguito della rinuncia definitiva all'assegno vitalizio e di reversibilità, di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.

Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4/2012 prevede disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 9/1973 in materia di trattamento indennitario differito:

Art. 2.

1. (…)

2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.

Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n.  93 del 18 dicembre 2014 si è provveduto ad approvare le modalità e i termini per la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni a seguito della rinuncia definitiva all’assegno vitalizio e di reversibilità; in particolare è stato previsto che :

  1. il consigliere esprime la propria volontà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità e chiede la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 9/1973 mediante apposita comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e formulata su apposito modulo;
  2. la presa d’atto della rinuncia all’assegno vitalizio e di reversibilità e la restituzione dei contributi sono disposte con proprio provvedimento dal dirigente del servizio competente in materia;
  3. i contributi sono restituiti nella mensilità di dicembre, tenendo conto delle istanze pervenute entro il 30 novembre; nel caso in cui i fondi stanziati a bilancio non dovessero risultare sufficienti, si provvederà a liquidare gli importi dovuti in misura proporzionale alla disponibilità. Il saldo verrà erogato a dicembre dell’anno successivo secondo le medesime modalità e con priorità rispetto alle domande pervenute nell’anno in corso.

Risulta tuttavia necessario stabilire, ad integrazione delle sopracitate disposizioni attuative, un termine inderogabile, individuabile ragionevolmente nel 30 novembre, per concedere al consigliere regionale la possibilità di revocare una precedente rinuncia alla restituzione dei contributi e optare per l’erogazione dell’assegno vitalizio.

A tal fine si propone l’introduzione di un ulteriore punto d):

  1. a seguito della presentazione dell’istanza volta alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 9/1973 e alla rinuncia all’assegno vitalizio e di reversibilità, il consigliere regionale può revocare la precedente richiesta e chiedere l’erogazione dell’assegno vitalizio entro e non oltre il 30 novembre dello stesso anno.

 

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-      udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-      viste le leggi regionali 9/1973 e 4/2012;

-      visto la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 93 del 18 dicembre 2014;

-      visto il Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con delibera consiliare n. 27 del 25 giugno 2008;

-      ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-      a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare l’integrazione alle modalità e ai termini per la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, approvati con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 93 del 18 dicembre 2014, come descritta in premessa;
  2. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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