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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 117 del 09 dicembre 2014


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 64 del 30 settembre 2014

Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 27 dell'11 aprile 2013 "Disposizioni attuative degli articoli 8 e 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, e degli articoli 14 e 52 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri regionali e degli assessori."

Con la deliberazione in oggetto il Consiglio regionale ha dato attuazione a quanto prevede la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in ordine agli obblighi previsti per i consiglieri regionali relativi alla pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale.

Tuttavia, come peraltro previsto dalla normativa vigente, gli adempimenti per i quali i consiglieri devono attivarsi non sono solo quelli relativi alle dichiarazioni patrimoniali e reddituali.

Ai fini di una migliore comprensione si ritiene opportuno riassumere nel seguente elenco le casistiche per le quali i consiglieri sono tenuti ad attivarsi:

1)   Dichiarazione reddituale;

2)   Dichiarazione patrimoniale;

3)   Spese elettorali;

4)   Dichiarazione relativa alle cariche e agli incarichi.

Si precisa in via preliminare che la casistica 4) è disciplinata dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 6 del 28 gennaio 2014 “Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ‘Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’: pubblicazione della situazione relativa alle cariche e agli incarichi ricoperti dai consiglieri e dagli assessori regionali.” e pertanto non verrà trattata in questa sede.

Per quanto riguarda invece le casistiche 1), 2) e 3) il termine temporale di riferimento è quello di tre mesi dalla data della proclamazione così come previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441.

A detto termine si è allineata la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 27/2013, al punto 5) del deliberato, per quanto concerne i consiglieri diventati tali in seguito ad elezioni.

Non è così invece per quanto riguarda i consiglieri che subentrano a quelli che cessano il mandato. Al punto 6) del deliberato, infatti, la deliberazione sopra citata fa partire per i subentranti in corso di legislatura il termine d’adempimento dalla data del provvedimento di convalida di cui all’articolo 37 dello Statuto della Regione del Veneto.

A fini maggiormente esplicativi si può sintetizzare come segue: per un consigliere eletto si distinguono tre fasi: elezione, proclamazione e convalida; per un consigliere subentrante queste tre fasi sono: cessazione del mandato di un consigliere, surroga e convalida.

Il punto 5) del deliberato prevede l’adempimento nella seconda fase (proclamazione), il punto 6) del deliberato nella terza fase (convalida).

Questa asimmetria nei termini d’adempimento appare immotivata in quanto non vi è alcuna differenza tra un consigliere eletto e uno subentrante se non nei termini della durata del mandato, circostanza che comunque non rileva ai fini degli obblighi inerenti la trasparenza.

Si ritiene quindi opportuno spostare la partenza dei termini d’adempimento dei consiglieri subentranti dal momento della convalida a quello del provvedimento di surroga, di cui all’articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, simmetricamente con quanto avviene per i consiglieri eletti per i quali i termini partono dalla proclamazione.

Per quanto concerne i casi di supplenza di cui all’articolo 24 della l.r. 5/2012 si ritiene opportuno far partire i termini dal giorno del provvedimento di supplenza e di non chiedere nuovamente gli adempimenti in caso di surroga.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-        udito il Relatore il quale dà atto che gli uffici competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-        visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

-        visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

-        vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;

-        vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5.

-        visto la legge 23 febbraio 1995, n. 43;

-        vista la legge 5 luglio 1982, n. 441;

-        vista la propria deliberazione n. 27 dell’11 aprile 2013;

-        Visto lo Statuto regionale del Veneto

-        a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di riformulare il punto 6) della deliberazione n. 27 dell’11 aprile 2013 come segue:

6) di stabilire in tre mesi, a decorrere dalla data del provvedimento di surroga di cui all’articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, e ai soli fini dell’attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, il termine per l’assolvimento degli adempimenti da parte dei soggetti di cui all’articolo 8 della medesima legge che dovessero iniziare il mandato

2) di stabilire in tre mesi, a decorrere dalla data del provvedimento di supplenza di cui all’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, e ai soli fini dell’attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, il termine per l’assolvimento degli adempimenti da parte dei soggetti di cui all’articolo 8 della medesima legge che dovessero esercitare la supplenza di consiglieri sospesi;

3) di non chiedere nuovamente ai consiglieri supplenti, in caso di surroga, gli adempimenti previsti dall’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 47.

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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