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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 105 del 30 agosto 2022


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 30 agosto 2022

Stagione venatoria 2022/2023. Limitazione dell'esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza, nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova. Art. 17 n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Vengono decretate limitazioni all’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova.

Il Presidente

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992 ed in modo particolare l’art.17 comma 1;

VISTA la DGR n. 970 del 2 agosto 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2022/2023;

RICHIAMATI i Decreti presidenziali assunti negli ultimi anni al fine di introdurre, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, particolari limitazioni all’esercizio venatorio lungo talune canalette lagunari ricadenti nelle province di Venezia e di Padova, in accordo con il Magistrato alle Acque (oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche), al fine di contenere la pressione venatoria ivi segnalata;

PRESO ATTO del positivo riscontro da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche inviato con prot. n. 0029463 del 23 agosto 2022, a supporto della riproposizione per la stagione 2022/2023 della specifica regolamentazione;

RITENUTO sussistano le condizioni per riproporre anche per la stagione venatoria 2022/2023 la regolamentazione già adottata per l’ultima stagione venatoria con DPGR n. 126 del 20 agosto 2021 avuto riguardo alle canalette lagunari di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza; 

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che nel corso della stagione venatoria 2022/2023 l’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova, sarà consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni:

a) l’esercizio venatorio sarà consentito nelle giornate di domenica, a partire dalla terza domenica di settembre sino all’ultima domenica di gennaio, nonché in data 30 gennaio 2023;

b) l’esercizio venatorio potrà essere svolto esclusivamente da appostamenti individuati dall’Ente territorialmente competente ovvero dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria - sedi territoriali di Venezia e Padova e istituiti dall’Ambito Territoriale Caccia (ATC) territorialmente competente; non potranno essere presenti più di tre cacciatori per appostamento ed è fatto divieto di esercizio venatorio in forma vagante;

c) la caccia potrà essere svolta esclusivamente da cacciatori iscritti all’ATC che ne abbiano fatto preventiva richiesta al medesimo prima dell’avvio della stagione venatoria. L’ATC, nel rispetto delle limitazioni di cui al presente Decreto, formerà l’elenco dei cacciatori aventi diritto all’esercizio della caccia lungo le canalette nel corso della stagione venatoria;

d) il cacciatore autorizzato ad esercitare la caccia lungo le canalette non potrà, nella stessa giornata in cui avrà un appostamento in assegnazione, esercitare l’attività venatoria in altre aree dello stesso ATC né, limitatamente ai cacciatori iscritti all’ATC VE5 “Lagunare Venezia”, in alcun altro ATC;

e) l’assegnazione dell’appostamento ai cacciatori inseriti negli elenchi di cui sopra verrà effettuata dall’ATC che, a tal fine, si avvarrà di un sistema di sorteggio pubblico periodico, con il controllo dell’Ente territorialmente competente ovvero dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria - sedi territoriali di Venezia e Padova;

f) non potranno essere utilizzate munizioni di tipo “over 100.200” o di analoga potenza;

3. di stabilire che l’attività venatoria esercitata nei luoghi e con le modalità di cui al punto 2, terminerà alle ore 12.00;

4. di fare salve le Ordinanze emanate dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (già Magistrato alle Acque) ai fini della sicurezza della navigazione;

5. di fare salvo, altresì, quanto previsto dal calendario venatorio approvato con DGR n. 970 del 2 agosto 2022, purché non in contrasto con il presente Decreto;

6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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