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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 22 agosto 2022
Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico (art. 17, comma 1, LR 50/1993). Stagione venatoria 2022-2023.
Viene decretato il divieto di caccia fino all’ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2022-2023, nelle località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 970 del 2.08.2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2022-2023;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, che prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona;
VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:
CONSIDERATA la necessità, nelle succitate località, di rinviare l’inizio dell’attività di caccia al mese di ottobre, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;
CONSIDERATA l’opportunità di adottare un Decreto Presidenziale avente efficacia fino all’ultimo giorno del mese di settembre per la stagione venatoria 2022-2023;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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