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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 28 del 04 marzo 2022


Materia: Difesa del suolo

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19 del 25 febbraio 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "MONTAGNANA" nel territorio dei comuni di Montagnana (PD), Borgo Veneto (PD) e Casale di Scodosia (PD) ai sensi del D.lgs. n. 22/2010. Ditta SICET Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l.

Note per la trasparenza

Si rilascia alla ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato “MONTAGNANA”, nel territorio dei Comuni di Montagnana (PD), Borgo Veneto (PD) e Casale di Scodosia (PD) per quanto concerne l’esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico e da eventuali prospezioni indirette.

Il Presidente

PREMESSO che la ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. (C.F. 02568600239), con sede a Bolzano in via Alto Adige n. 40, ha presentato istanza in data 08/01/2021, acquisita al protocollo n. 5053, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare “MONTAGNANA”, in un’area ricadente nei comuni di Montagnana (PD), Borgo Veneto (PD) e Casale di Scodosia (PD) su una superficie di 19,64 Km2;

PRESO ATTO dai risultati dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla documentazione agli atti che:

  • lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo compresa tra 30°C e 60°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
  • l’area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (Allegato A);
  • ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs. 22/2010 è stato pubblicato l’avviso dell’avvenuto deposito dell’istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 12/02/2021 e nell’albo pretorio dei Comuni interessati per raccogliere eventuali domande in concorrenza;
  • con nota n. 202760 del 03/05/2021 la Direzione regionale Difesa del Suolo ha comunicato alla ditta l’assenza di domande in concorrenza chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
  • la ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione regionale Difesa del Suolo la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita al prot. n. 26623 in data 20/01/2022;
  • dall’esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto da quattro fasi, delle quali solo le prime tre costituiscono l’attività del permesso in oggetto e sono riferite rispettivamente alla consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici, all’eventuale esecuzione di rilievi magnetotellurici e, la terza fase, alla progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell’esito delle precedenti fasi e sarà funzionale all’attivazione della quarta fase, costituita dalla perforazione di pozzi esplorativi;
  • la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 02/11/2021, nell’esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che le prime due fasi della attività di ricerca preliminare non possono in alcun modo determinare impatti sull’ambiente e non comportano interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per dette fasi della ricerca, i presupposti per l’attivazione di una procedura di VIA;
  • il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I, II e III, funzionali all’attivazione della successiva fase di ricerca;
  • la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la competente Camera di Commercio;
  • è stata richiesta in data 01/12/2021, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, per la ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l.;
  • che, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al rilascio del permesso sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;
  • che la ditta ha presentato l’attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

  • non sono pervenute domande in concorrenza per l’acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell’istanza presentata dalla ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l.;
  • l’attività di ricerca è relativa all’acquisizione di dati non pubblici ed eventuali rilievi magnetotellurici che non determinano impatti sulle matrici ambientali e che sono corrispondenti alle fasi I e II del progetto di ricerca;
  • l’oggetto di ricerca è costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia da impiegare nel caso di ottenimento della concessione per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore e che rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
  • la D.G.R. n. 985 del 18/6/2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta Regionale;
  • la natura delle attività delle fasi 1 e 2 oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del direttore responsabile previsto dal D.P.R. n. 128/1959;
  • con Decreto del Direttore della Direzione regionale Difesa del Suolo n. 120 del 04/03/2021, ai sensi del comma 7 dell’art. 16 del D.lgs. n. 22/2010 e della D.G.R. n. 862 del 04/06/2013, è stato aggiornato per l’anno 2021 il canone per i permessi di ricerca all’importo pari a € 357,00 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell’area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.lgs. n. 22/2010, per l’anno 2022;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell’istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, stabilire le seguenti prescrizioni:

  • la ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche così come determinato dalla Giunta regionale;
  • concludere le fasi preliminari I, II e III entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca e, qualora la ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, integrate con le risultanze delle precedenti fasi della ricerca, per l’approvazione delle ulteriori attività di ricerca ai sensi del D.lgs. n. 22/2010 e, nel caso della perforazione di pozzi, anche ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché ai sensi del D.lgs. n. 117/2008;
  • le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;

VISTI – il R.D. 29/07/1927 n. 1443 – Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;

  • il D.P.R. 09/04/1959 n. 128 – Norme di polizia delle miniere delle cave e il D.lgs. 25/11/1996 n. 624 – Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell’industria estrattiva cielo aperto o sotterranee;
  • D.P.R. 27/05/1991, n. 395 – Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche;
  • il D.lgs. 03/04/2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;
  • il D.lgs. 30/05/2008 n 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
  • il D.lgs. 11/02/2010 n. 22 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99;
  • la L.R. 10/10/1989 n. 40 - Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
  • la L.R. 18/02/2016 n. 4 – Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;
  • la D.G.R. n. 985 del 18/06/2013 – Presa d’atto dello studio per la razionalizzazione degli  utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d’acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l’applicazione della normativa vigente;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituisco parte integrante e sostanziale del presente atto;
     
  2. di rilasciare alla ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. (C.F. 02568600239), con sede a Bolzano in via Alto Adige n. 40 il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato “MONTAGNANA”, situato nel territorio dei comuni di Montagnana (PD), Borgo Veneto (PD) e Casale di Scodosia (PD), che interessa una superficie di 19,64 Km2 come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all’art. 4 del D.lgs. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito alla lettera c) del punto 4;
     
  3. di stabilire a carico della ditta l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
  1. versare, a norma del D.lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall’art. 16 del D.lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della D.G.R. n. 862 del 04/06/2013;
  2. eseguire esclusivamente le prime tre fasi del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
  3. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I, II e III della ricerca e trasmettere alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
  1. di stabilire che:
  1. il completamento del programma lavori con le attività della IV fase è subordinato all’approvazione da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.lgs. n. 22/2010 e, nel caso della perforazione di pozzi, anche ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.lgs. n. 117/2008, previa verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, ovvero al rilascio di provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006;
  2. la ditta dovrà presentare entro il termine di cui al punto 3 lettera c), formale istanza, corredata dai risultati delle fasi eseguite e dal progetto definitivo previsto dalla fase III, per ottenere l’approvazione del completamento del programma lavori di cui alla precedente lettera a);
  3. il permesso di ricerca, in caso di mancata presentazione dell’istanza di cui alla precedente lettera b), ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2;
  4. le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
  1. di stabilire ai sensi del comma 3 dell’art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 che il presente permesso è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. l’informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
     
  2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l’attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto, relativamente alla quarta fase, al punto 4;
     
  3. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
     
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
     
  5. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all’esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
     
  6. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
     
  7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

19_DPGR_2022_02_25_N019_All_A_471491.pdf

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