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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 20 agosto 2021
Stagione venatoria 2021-2022. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993. Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Cà Da Riva" in provincia di Venezia.
Viene decretato il divieto venatorio sull’area denominata “Canale Taglietto” coincidente con il confine tra i comuni di Quarto d’Altino e Venezia, interclusa alla navigazione e posta a confine dell’Azienda Faunistico -Venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 972 del 13.07.2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2021-2022;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” (prot. n. 217126 dell’ 11 maggio 2021) volta a conseguire per la stagione venatoria 2021-2022 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1, L.R. 50/93) sull’area denominata “Canale Taglietto”, interclusa alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”, di proprietà dell’omonima Azienda agricola, e l’altra destinata, per metà della sua lunghezza, ad Oasi di Protezione e per la restante parte ad Azienda Faunistico-Venatoria Valle Ca’ Da Riva o Perini;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria - sede territoriale di Venezia con prot. n. 0362025 del 13 agosto 2021 con il quale si dà atto che:
RITENUTO di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica ed anche al fine di salvaguardarne la gestione faunistico–venatoria;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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