Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 119 del 03 settembre 2021


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 20 agosto 2021

Stagione venatoria 2021-2022. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993. Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Cà Da Riva" in provincia di Venezia.

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto venatorio sull’area denominata “Canale Taglietto” coincidente con il confine tra i comuni di Quarto d’Altino e Venezia, interclusa alla navigazione e posta a confine dell’Azienda Faunistico -Venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 972 del 13.07.2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2021-2022;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” (prot. n. 217126 dell’ 11 maggio 2021) volta a conseguire per la stagione venatoria 2021-2022 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1, L.R. 50/93) sull’area denominata “Canale Taglietto”, interclusa alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”, di proprietà dell’omonima Azienda agricola, e l’altra destinata, per metà della sua lunghezza, ad Oasi di Protezione e per la restante parte ad Azienda Faunistico-Venatoria Valle Ca’ Da Riva o Perini;

VISTO il parere favorevole espresso dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria - sede territoriale di Venezia con prot. n. 0362025 del 13 agosto 2021 con il quale si dà atto che:

  • le condizioni già segnalate negli anni precedenti permangono tutt’ora nell’area del Canale Taglietto, il quale coincide con il confine tra i comuni di Quarto d’Altino e Venezia;
  • il Canale Taglietto è un canale di piccole dimensioni difficilmente raggiungibile via terra e via acqua e chiuso alle due estremità da manufatti idraulici;
  • sulle sponde del Canale Taglietto non vi sono appostamenti di caccia individuati ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della L.R. 50/93 e dell’articolo 23 dell’allegato A) alla L.R. 1/2007;
  • il canale in questione resta intercluso tra la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese” e il confine dell’Azienda Faunistico-Venatoria Ca’ Da Riva;

RITENUTO di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica ed anche al fine di salvaguardarne la gestione faunistico–venatoria;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l’intera durata della stagione venatoria 2021-2022 il divieto di caccia di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 sull’area denominata “Canale Taglietto” la quale coincide con il confine tra i comuni di Quarto d’Altino e Venezia, interclusa alla navigazione, e posta a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”, di proprietà dell’omonima Azienda agricola, e l’altra destinata, per metà della sua lunghezza, ad Oasi di Protezione e per la restante parte ad Azienda Faunistico-Venatoria Valle Ca’ Da Riva o Perini;
  3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Torna indietro