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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 48 del 15 maggio 2015


Materia: Agricoltura

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 12 maggio 2015

Settore vitivinicolo. art. 85 undecies del Reg. (CE) n. 1234/07. Deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015 - Riserva regionale dei diritti di impianto. Procedure per l'assegnazione dei diritti. Disposizioni integrative ed errata corrige.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento sono adottate disposizioni in deroga a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015, relative all'assegnazione dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale, e riguardanti i soggetti che possono richiedere le superficie riservate per l'area viticola bellunese. Sono adottate altresì delle correzioni riguardanti la formulazione dei testi relativi ai requisiti tecnico-colturali.

Estremi dei principali strumenti istruttori:
- Regolamento (CE) 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007, articolo 85 undecies;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 31 marzo 2015.

Il Presidente

VISTO il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

VISTO l’articolo 230 “Abrogazioni” del regolamento (UE) n. 1308/2013, lett. b), ii);

TENUTO CONTO che l’articolo 230 del regolamento n. 1308/2013, stabilisce che le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo II, sezione IVbis, sottosezione II, relative al regime transitorio dei diritti di impianto, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015, in sintonia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 479/2008;

CONSIDERATO che trascorso tale termine, di cui all’articolo 230, cessa l’operatività anche della Riserva regionale dei diritti di impianto, istituita dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 e successive norme di applicazione, di istituzione dello schedario vitivinicolo regionale, quale strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore e i provvedimenti deliberativi relativi alle singole annualità del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione vitivinicola;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all'istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 che ha, tra l’altro, istituito la Riserva regionale dei diritti di impianto;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, con la quale sono state individuate le funzioni istruttorie e gestionali di competenza di AVEPA;

CONSIDERATE le dinamicità del settore, caratterizzato da una forte espansione del potenziale e le richieste formulate dalle principali associazioni di rappresentanza della filiera viticola , con la deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 31 marzo 2015 è stata attivata la procedura di “assegnazione dei diritti di impianto a partire dalla riserva”;

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione n. 441/2015 si è inoltre aperto il bando per la concessione dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale, da destinare al potenziamento delle aziende viticole/vitivinicole, per una superficie pari a 455,7137 ettari;

PRESO ATTO che con lo stesso atto sono stati riservati ettari 20 all’area viticola bellunese per le produzioni DOP e IGP del territorio, in considerazione del fatto che l’introduzione della coltivazione viticola peraltro già presente storicamente nella provincia, rende possibile uno strumento di diversificazione per le aziende agricole e leva per lo sviluppo territoriale locale;

PRESO ATTO che la provincia di Belluno detiene meno dell’1% del potenziale viticolo regionale con una media di superficie per azienda viticola di 1 ha.

CONSIDERATO che tale situazione, connessa ad una maglia poderale altamente frazionata caratteristica delle zone di bassa e media montagna – dove è possibile la coltivazione della vite – determina la necessità, al fine di garantire l’efficacia dell’azione voluta con la definizione della suddetta riserva, di derogare dalle condizioni generali di ammissibilità eliminando la clausola della conduzione di superfici vitate al momento della domanda;

CONSIDERATO, peraltro, che tale clausola, se applicata alla riserva dei diritti di impianto per la provincia di Belluno, determinerebbe la mancanza di requisiti di generalità nell’individuazione dei beneficiari, visto che, ad oggi, i conduttori di superfici vitate in provincia di Belluno sono 78;

RITENUTO quindi, di rettificare, per la sola riserva dei diritti di impianto posta a concorso per la provincia di Belluno definita alla lettera a) del capitolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione n. 441/2015, le condizioni di accesso, limitandole alla sola disponibilità dei richiedenti della superficie sufficiente per realizzare l’impianto di viti;

RITENUTO, anche, l’imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato al 18 maggio, si ritiene, solo per la casistica in esame, sia necessario prorogare tale termine sino al 5 giugno 2015;

CONSIDERATO, inoltre, che gli obiettivi della predetta deliberazione n. 441/2015 sono quelli di potenziare le imprese viticole venete al fine di renderle più efficienti e competitive attraverso anche la diversificazione dell’offerta qualitativa e conseguentemente delle tipologie di prodotto, si rende necessario rettificare un inciso sia del settimo capoverso della prima pagina dell’Allegato A e sia del terzo capoverso del capitolo 11 “Disposizioni generali” del medesimo Allegato, per ovviare a un refuso nella predisposizione del testo;

ATTESO quanto sopra esposto e tenuto conto dell’imminente scadenza dei termini di presentazione delle domande a valere sulla deliberazione n. 441/2015, si rende necessario assumere pertanto tempestivamente il provvedimento con il quale si dispone di:

  • definire i requisiti che debbono avere i soggetti che possono presentare istanza per l’assegnazione dei diritti di reimpianto riservati per l’area bellunese, così come previsto al capitolo 5 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015;
  • prorogare il termine di presentazione delle predette domande dal 18 maggio 2015 al 5 giugno 2015, fermi restando i termini per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità e assegnabilità di cui al capitolo 10 dell’allegato A alla deliberazione n. 441/2015;
  • rettificare il refuso riportato al settimo capoverso della prima pagina del predetto Allegato A e al terzo capoverso del capitolo 11 “Disposizioni generali” del medesimo Allegato;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al comma 1, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di stabilire, giusto quanto riportato in premessa, in deroga a quanto previsto al capitolo 3 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015, che i richiedenti dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale e destinati all’area bellunese di cui alla lettera a) del capitolo 5 del medesimo allegato, debbano esclusivamente rispondere al requisito previsto al secondo capoverso del citato capitolo 3;
  2. di stabilire che il termine di presentazione delle sole istanze di cui si fa riferimento al punto 1, è prorogato sino al 5 giugno 2015, fermi restando i termini per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità e assegnabilità di cui al capitolo 10 dell’allegato A della citata deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015;
  3. di stabilire, sempre in attuazione di quanto riportato in premessa, che il settimo capoverso della prima pagina dell’Allegato A alla deliberazione n. 441/2015 e il terzo capoverso del capitolo 11 “Disposizioni generali” del medesimo Allegato, sono così modificati:

settimo capoverso della prima pagina dell’Allegato A

ERRATA:

“Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti minimi tecnico-colturali definiti dalla Regione del Veneto per ciascun bacino omogeneo di coltivazione della vite (di cui al Programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti), e riguardano le varietà, le forme di allevamento e la relativa densità d’impianto, nonché i parametri specifici definiti per ciascuna denominazione d’origine.”

CORRIGE:

“Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti minimi tecnico-colturali definiti dalla Regione del Veneto per ciascun bacino omogeneo di coltivazione della vite (di cui al Programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti), e riguardano le forme di allevamento e la relativa densità d’impianto, nonché i parametri specifici definiti per ciascuna denominazione d’origine e indicazione geografica.”

terzo capoverso del capitolo 11 “Disposizioni generali” dell’Allegato A

ERRATA

“Il modello di domanda dovrà contenere tutte le informazioni utili alla definizione della ammissibilità, della graduatoria e dell’utilizzo del diritto assegnabile, anche in relazione al rispetto dei requisiti minimi tecnico-colturali definiti dalla Regione del Veneto per ciascun bacino omogeneo di coltivazione della vite (di cui al Programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti), e riguardano le varietà, le forme di allevamento e la relativa densità d’impianto, nonché i parametri specifici definiti per ciascuna denominazione d’origine.”

CORRIGE:

“Il modello di domanda dovrà contenere tutte le informazioni utili alla definizione della ammissibilità, della graduatoria e dell’utilizzo del diritto assegnabile, anche in relazione al rispetto dei requisiti minimi tecnico-colturali definiti dalla Regione del Veneto per ciascun bacino omogeneo di coltivazione della vite (di cui al Programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti), e riguardano le forme di allevamento e la relativa densità d’impianto, nonché i parametri specifici definiti per ciascuna denominazione d’origine e indicazione geografica.”

  1. di stabilire che la Sezione competitività sistemi agroalimentari è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
  2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di sottoporre il presente provvedimento a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

Luca Zaia

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