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Bur n. 25 del 03 marzo 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 57 del 19 febbraio 2026

ECO.RA.V S.p.A. Sito 18 - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Z.I. Villanova, 18 - Longarone (BL). Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1, 5.3, 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006 n. 152/2006. Il riesame è comprensivo dell'adeguamento alla DGR n. 119/2018 in tema di miscelazione, delle modifiche non sostanziali assentite ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, del revamping del settore 10.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla ECO.RA.V S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l'installazione ubicata a Longarone (BL) in Z.I. Villanova, 18. Il provvedimento di riesame recepisce gli indirizzi tecnici sull'attività di miscelazione di cui alla DGR n. 119/2018, alcune modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, il revamping del settore 10.

Il Direttore

RICHIAMATO il decreto n. 100 del 30.12.2011 con il quale è stata rilasciata alla ECO.RA.V S.p.A. Sito 18 l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell’allegato VIII, alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 e i seguenti decreti di modifica:

  • decreto n. 34 del 23.04.2012;
  • decreto n. 12 del 26.07.20216;
  • decreto n. 67 del 01.08.20217;
  • decreto n. 27 del 16.04.20218;
  • decreto n. 34 del 22.05.2018;
  • decreto n. 1040 del 02.12.2020.

VISTA la DGR n. 119/2018 Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti e il verbale dell’incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la comunicazione prot. reg. n. 0315051 del 15/07/2022 che ha disposto l’avvio del riesame ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. a) del d.lgs. n.152/2006;

VISTA la documentazione di riesame della Ditta acquisita al prot. reg. n. 365089 – 365748 – 365756 – 365768 – 365808 – 365823 – 366103 del 06.07.2023; 369768 del 10.07.2023;

VISTA la nota prot. reg. n. 382149 del 17.07.2023 di avvio del procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29- octies comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006 per l’adeguamento alle BAT di settore;

VISTA la nota prot. 71/2024_26-11-2024, acquisita al prot. reg. n. 604248 del 28.11.2024, con cui la Ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 chiede di sostituire il serbatoio di stoccaggio dell’azoto liquido a servizio dell’impianto criogenico di abbattimento e il suo posizionamento in diversa zona all’interno dell’installazione, assentita con nota prot. reg. n. 616230 del 04.12.2024;

VISTA la nota prot. n. Protocollo_84/2024_30-12-2024, acquisita al prot. reg. n. 663603 del 31.12.2024, con cui la Ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 chiede l’incremento delle quantità lavorabili per rifiuti non pericolosi nella linea di trattamento chimico fisico di rifiuti – Linea 1 (D9), assentita con nota prot. reg. n. 11780 del 10.01.2025;

VISTA la relazione di ispezione integrata ambientale di ARPAV acquisita al prot. reg. n. 396087 del 06/08/2025;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 09/09/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 0500420 del 29/09/2025, con cui è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa della ditta in riscontro alle richieste dalla Conferenza di Servizi, acquisita con al protocollo regionale in data 26/11/2025 n. 642746 – 642759- 642839 – 642683 – 642686 – 642697 – 642721 – 642728 – 642734 – 642741 – 642751 – 642775 – 642783 – 642789 – 642793 – 642796 – 642800 – 642805 – 642807 – 642825 – 642844 – 642845 – 642848 – 642709 e ulteriormente modificata e integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 696799 del 29/12/2025;

VISTO il PMC REV. 02 del 12/01/2026 acquisito al prot. reg. n. 12957 del 13/01/2026;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 13/01/2026, che si è espressa favorevolmente al rilascio dell’AIA riesaminata, secondo il verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 0054223 del 02/02/2026;

VISTO il parere dei VV.F. prot. U.0000511.13 del 13/01/2026, allegato al suddetto verbale;

VISTE le planimetrie trasmesse dalla ditta in adeguamento alle ultime indicazioni della Conferenza di servizi acquisite al prot. reg. n. 55909 del 03/02/2026;

VISTO il parere ARPAV 12194/2026 (prot. reg. n. 111882 del 12/02/2026) obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di integrare il codice IPPC 5.5 come mero adeguamento alle codifiche dell’Allegato VIII al d.lgs. n. 152/2006 aggiornate con d.lgs. n. 46/2014;

RITENUTO di autorizzare la nuova lavorazione di produzione di combustibile pericoloso liquido richiesta dalla ditta in sede di riesame, codificata D9/R12, ad invarianza dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzati presso l’installazione a D9/R12;

ATTESO che il riesame comporta l’adeguamento ai BAT-AEL previste per il trattamento meccanico, per il trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi acquosi, per il trattamento chimico-fisico di rifiuti con potere calorifico, nonché per la rigenerazione di solventi, secondo quanto concluso dalla Conferenza di Servizi; ne consegue l’applicazione dei seguenti limiti:

  • Polveri 5 mg/Nmc
  • HCl 5 mg/Nmc
  • TVOC 30 mg/Nmc in quanto la ditta ha attestato che il flusso di massa proveniente dal trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi acquosi è inferiore a 500 g/h;

CONSIDERATO che per il rispetto del limite per il TVOC è necessario adeguare il sistema di abbattimento secondo la proposta della ditta approvata in Conferenza di Servizi ed è quindi necessario definire la relativa tempistica di realizzazione;

CONSIDERATO altresì che la Conferenza di servizi ha approvato il progetto di revamping del settore 10 per gli stadi di trattamento dei fanghi;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n 363846 del 06/07/2023;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01241259954625 per il rilascio del provvedimento;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Si adotta la determinazione di conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi espressa nella seduta del 13/01/2026 e si rilascia alla ECO.RA.V S.p.A. (C.F. e P.IVA 00737320259) con sede legale e ubicazione installazione in Z.I. Villanova, 18 - Longarone (BL) l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3, 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell’art.29-octies del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva del progetto di revamping del settore 10 di cui alla documentazione di riesame e degli adeguamenti al sistema di abbattimento emissioni per il rispetto del BAT-AEL del parametro TVOC.

3. L’installazione risulta catastalmente censita al mappale n. 573, foglio n. 36 del censuario di Longarone (BL).

4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006; in ogni caso il Gestore in conformità ai commi 3, lettera b), 5 e 9 dell’art 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 16 anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata EMAS; inoltre:

4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;

4.2. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, l’avvenuto rinnovo della registrazione EMAS attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia di Belluno e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.

5. L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:

5.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.

6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.

7. Entro 20 giorni dall’accettazione da parte della Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Provincia, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, in dividuando la data di attuazione degli Allegati al presente Provvedimento; tale data non può essere antecedente all’accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.

8. Fino alla data individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui all’AIA n.100/2011 e ss.mm.ii.; a partire dalla data individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l’installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale.

9. Le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data individuata nella comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.

10. Entro 60 giorni dalla data individuata nella comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell’approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO REV. 02 del 12/01/2026 acquisito con le integrazioni di riesame.

11. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

Allegato A: Prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;

Allegato B: Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;

Allegato C: Planimetria della gestione rifiuti – stato di progetto;

Allegato D: Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera – stato di progetto;

Allegato E: Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi– stato di progetto;

Allegato F: Parere ARPAV obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006.

12. Si prende atto delle planimetrie dello stato di fatto acquisite con la documentazione di riesame di cui al prot. reg. n. 111882 del 12/02/2026.

13. Le modifiche progettuali per il revamping del settore 10 devono essere concluse entro 31/12/2027 e sono soggette alle comunicazioni di cui alla LR n. 3/2000 (comunicazione avvio lavori, dichiarazione fine lavori e avvio esercizio, collaudo funzionale).

14. Le modifiche al sistema di abbattimento afferente al camino E01 devono essere concluse entro il termine del 31/12/2026, prorogabile su motivata istanza della Ditta; la messa in esercizio a seguito degli interventi di adeguamento deve essere comunicata agli Enti con un anticipo di almeno quindici giorni; il tempo intercorrente tra la data di messa in esercizio e la data di messa a regime è stabilito in 30 giorni; entro 60 giorni dalla data di messa a regime, devono essere trasmessi a Regione, Provincia, ARPAV i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio secondo le modalità definite in Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006.

15. La compartimentazione del pozzetto di campionamento della seconda pioggia PPA2 deve essere conclusa entro il 31/05/2026.

16. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame avviato con nota prot. n. 0382149 del 17/07/2023.

17. Il p resente provvedimento è notificato a ECO.RA.V S.p.A. e comunicato a Comune di Longarone (BL), Provincia di Belluno, ARPAV.

18. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.

19. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro;

20. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

21. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.22. 

Paolo Giandon

(seguono allegati)

57_AllegatoA_DDR_57_19-02-2026_577098.pdf
57_AllegatoB_DDR_57_19-02-2026_577098.pdf
57_AllegatoC_DDR_57_19-02-2026_577098.pdf
57_AllegatoD_DDR_57_19-02-2026_577098.pdf
57_AllegatoE_DDR_57_19-02-2026_577098.pdf
57_AllegatoF_DDR_57_19-02-2026_577098.pdf

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