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Bur n. 25 del 03 marzo 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 3 del 13 febbraio 2026

SICET Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. Permesso di Ricerca per Fluidi Geotermici "Longarone" Lavori Minerari. Comune di localizzazione: Longarone (BL) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. per l'intervento relativo ai lavori minerari per il "Permesso di Ricerca per Fluidi Geotermici "Longarone" Lavori Minerari", localizzato in Comune di Longarone (BL), presentato dalla ditta "SICET Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l.", ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da "SICET Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l.", acquisita agli atti con protocollo regionale nn. 438799 e 438802 del 10/09/2025 e perfezionata con n. 459774 del 16/09/2025; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, prot. n. 468224 del 18/09/2025; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 11/02/2026, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

ATTESO che l’intervento progettuale è riconducibile a quelli di cui all’Allegato IV - punto 2, lettera a), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, denominata “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), C.F: 02568600239 e P.IVA 01585400219, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 438799 e 438802 del 10/09/2025 e perfezionata con n. 459774 del 16/09/2025;

VISTA la nota protocollo regionale 468224 del 18/09/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal Proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 24/09/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. le seguenti osservazioni, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006:

  • Nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, prot. n. 14314 del 17/10/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 577842 di pari data.
  • Nota della Provincia di Belluno, prot. n. 27307 del 20/10/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 581866 del 21/10/2025.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

TENUTO CONTO che, considerati i tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 5 (cinque) anni;

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 05/11/2025 e in tale sede il Comitato ha ritenuto di richiedere alcune integrazioni e approfondimenti, utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 614625 del 10/11/2025, gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno inviato alla ditta la richiesta delle integrazioni di cui sopra.

VISTE le integrazioni inviate dal proponente con nota acquisita al protocollo regionale n. 664375 del 09/12/2025.

CONSIDERATI i pareri dei seguenti Enti, pervenuti dopo l’invio delle integrazioni da parte del proponente:

  • Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, prot. n. 215 del 09/01/2026, acquisito al protocollo regionale con n. 8354 di pari data.
  • Provincia di Belluno, prot. n. 602 del 12/01/2026, acquisito al protocollo regionale con n. 14206 del 13/01/2026.

VISTA la nota della U.O. Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 26922 del 20/01/2026, con cui si stabilisce la proroga di venti (20) giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

VISTI i chiarimenti volontari riguardanti le integrazioni del 09/12/2025, inviati dal proponente ed acquisiti al protocollo regionale con n. 56481 del 03/02/2026.

PRESO ATTO della nota della Direzione regionale Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Belluno, prot. n. 107758 del 10/02/2026, in cui si dichiara che non risultano aspetti di propria competenza.

VISTA la documentazione presentata dal Proponente ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 11/02/2026, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

“VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006;
  • la L.R. n. 12/2024;
  • il Regolamento regionale n. 2/2025.

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti.

VISTA la nota prot. n. n. 614625 del 10/11/2025 di richiesta integrazioni, trasmessa al proponente a seguito del Comitato Tecnico Regionale del 05/11/2025.

VISTE le integrazioni presentate dal proponente con nota acquisita al protocollo regionale n. 664375 del 09/12/2025, e i chiarimenti volontari acquisiti al protocollo regionale con n. 56481 del 03/02/2026.

TENUTO CONTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 5 (cinque).

RITENUTA congrua la proposta temporale di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A..

TENUTO CONTO degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle Acque, U.O. Servizi Forestali, nonché da ARPAV e Veneto Acque S.p.A..

PRESO ATTO che l’area dell’intervento è compresa, ai sensi della Variante al P.A.T. “Longarone”, in Aree di urbanizzazione consolidata e produttiva, in particolare nell’ATO 8c, comprendente l'ambito produttivo di Codissago, e ai sensi del Piano degli Interventi (PI) del Comune di Longarone, negli ambiti a destinazione produttiva e nelle aree pertinenziali riservate ai relativi servizi ed attività compatibili.

CONSIDERATO che, ai sensi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2021-2027 (PGRA), l’opera ricade in un’area a pericolosità media P3 individuata nella cartografia del PGRA, con tiranti attesi per l’evento di piena centenario compresi fra 1.5 e 2 m.

PRESO ATTO che le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A) del sopra citato Piano, in particolare l’art. 12, c. 3 lett. C, prevedono che nelle aree P3 sia consentita “l’installazione di strutture amovibili e provvisorie a condizione che siano adottate specifiche misure di sicurezza in coerenza con i piani di emergenza di protezione civile e comunque prive di collegamento di natura permanente al terreno e non destinate al pernottamento”. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 c. 3 lett. B, gli interventi devono essere tali da “non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata, nonché a valle o a monte della stessa”.

PRESO ATTO che il proponente dichiara che “le vasche adibite alla raccolta o deposito di fanghi, detriti e reflui potenzialmente contaminati, aventi una altezza/quota inferiore ai 2 metri, saranno opportunamente rialzate/sopraelevate mediante l’impiego di travatura in legno trattato adibito per l’utilizzo di cantiere che faranno superare alla loro sommità la quota massima di sicurezza idraulica”.

RITENUTO che nelle successive fasi del processo autorizzatorio sarà quindi necessario acquisire un elaborato grafico in opportuna scala in cui siano rappresentate la soluzione tecnica adottata per la sopraelevazione delle vasche, la quota di sicurezza e la quota della sommità delle vasche stesse, come richiesto dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali con nota prot. n. 215 del 09/01/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 8354 di pari data.

RITENUTO che in fase di progettazione definitiva il Piano di Sicurezza debba prevedere, in accordo con la Protezione Civile Regionale, un protocollo specifico relativo alle condizioni meteorologiche per la messa in sicurezza del personale e dei mezzi, come richiesto dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, con nota prot. n. 14314 del 17/10/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 577842 di pari data.

CONSIDERATO che, in relazione agli aspetti di Polizia Mineraria, il DPR n. 128/1959, Titolo III “Ricerca e coltivazione mediante perforazioni”, art. 62, prevede che “Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per ricerca o coltivazione di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi liquidi o gassosi, dai vapori endogeni o dai gas non idrocarburi da eseguirsi a distanze, misurate in senso orizzontale, minori di: …. 20 m da strade di uso pubblico carrozzabili…”

PRESO ATTO che nelle integrazioni di dicembre 2025, sulla base di quanto evidenziato dalla Provincia di Belluno con nota prot. n. 27307 del 20/10/2025, acquisita al protocollo regionale con n. 581866 del 21/10/2025, il proponente dichiara di voler traslare di 2,5 metri verso nord la posizione del pozzo, senza inficiare le caratteristiche del progetto, per rispettare la distanza dalla viabilità di uso pubblico prevista dal DPR n. 128/1959, Titolo III “Ricerca e coltivazione mediante perforazioni”, art. 62.

RITENUTO che nelle successive fasi del processo autorizzatorio il progetto dovrà essere aggiornato con il rispetto delle distanze previste dalla normativa, come da indicazioni e immagine contenute nelle citate integrazioni, come richiesto dalla Provincia di Belluno con nota prot. n. 602 del 12/01/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 14206 del 13/01/2026.

CONSIDERATO che, come risulta dal P.A.T. “Longarone”, l’area dell’intervento è soggetta al vincolo idrogeologico-forestale di cui all’art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e che in tali aree i movimenti di terra devono essere autorizzati ai sensi degli art 4 L.R 52/78, art. 20 R.D.1126/1926 e art. 36 delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

RITENUTO che nelle successive fasi del processo autorizzatorio dovrà essere richiesta la suddetta autorizzazione che, considerate le caratteristiche dell’intervento in progetto, si ritiene comunque assentibile.

CONSIDERATO che il proponente dovrà impiegare gruppi elettrogeni dotati di motori diesel conformi agli standard STAGE IV o V.

CONSIDERATO che i generatori dovranno essere posizionati a debita distanza dai recettori sensibili.

CONSIDERATO che, secondo quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale, sono previste delle criticità relative all’immissione sonora presso il recettore1, costituito da una palazzina di proprietà dal proponente e attualmente utilizzata come sede dell’Associazione della Proloco comunale, situata ad una distanza di circa 20 m dalla postazione di sonda.

PRESO ATTO della dichiarazione fornita dal proponente all’interno della quale si attesta che al personale della Proloco sarà interdetto l’accesso a suddetta palazzina durante il periodo delle lavorazioni.

PRESO ATTO della dichiarazione relativa all’assenza di PFAS nei prodotti utilizzati sia per la miscelazione dei fanghi di perforazione che per la miscelazione delle malte di cemento.

CONSIDERATO che qualora il Proponente abbia la necessità di utilizzare materiali differenti da quelli citati nella documentazione, dovranno essere effettuate le analisi di questi ultimi al fine di verificare l’assenza delle eventuali sostanze inquinanti e persistenti. I referti delle suddette analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo, nel caso di richiesta da parte degli stessi. Nel caso si evidenziassero presenze di inquinanti nei materiali andrà aggiornato il pannello analitico.

RITENUTE condivisibili le misure di mitigazione e prevenzione suggerite dal proponente, volte a minimizzare l’impatto ambientale e a gestire sversamenti accidentali.

PRESO ATTO che la ditta dichiara che non scaricherà né in corpo idrico superficiale, né in fognatura sia i reflui liquidi/semiliquidi (fango) che i detriti di perforazione (reflui solidi), ma che gli stessi verranno smaltiti in centro di trattamento dedicato.

CONSIDERATO che lo scarico nel sottosuolo non è ammesso a meno di una autorizzazione specifica da parte dell’A.C. ai sensi e secondo la procedura di cui all’Art. 31 delle N.T.d.A. del P.T.A.. Allo stesso modo lo scarico delle acque di spurgo sul suolo è ammesso, purché autorizzato dall’A.C. ai sensi dell’Art. 103 del D.lgs 152/06 s.m.i..

CONSIDERATO che il proponente prevede l’implementazione di sistemi di drenaggio e protezione del suolo mediante la realizzazione di una canaletta perimetrale grigliata con presidi assorbenti, asservita a un pozzetto degrassatore per il trattamento primario e la successiva gestione delle acque (smaltimento).

CONSIDERATO che, nelle integrazioni presentate a dicembre 2025, venivano proposte diverse opzioni di gestione delle acque meteoriche e delle acque di spurgo del pozzo (in corpo idrico superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo tramite pozzo perdente, o tramite autospurgo come rifiuto speciale).

CONSIDERATO che con le integrazioni volontarie fornite dal proponente a febbraio 2026, il medesimo comunica che sia le acque meteoriche e di dilavamento/lavaggio provenienti dalla piazzola di perforazione contornata dalla canala grigliata, sia le acque di spurgo del pozzo, verranno raccolte tramite autospurgo e conferite ad un centro di trattamento, superando di fatto le criticità sollevate dalle opzioni proposte con le precedenti integrazioni di dicembre 2025.

VALUTATO che la sicurezza antincendio in cantiere è garantita da estintori carrellati (CO2 o polveri) e che, in caso di impiego di polveri estinguenti, il proponente si impegna alla successiva raccolta e smaltimento delle stesse in conformità alla normativa vigente (codice EER 160505).

PRESO ATTO che la gestione delle acque di spegnimento avverrà mediante la stabilizzazione della piazzola (16x17 m) su telo in HDPE e TNT, garantendo il convogliamento dei reflui verso il sistema di canalette perimetrali e il relativo pozzetto degrassatore per la successiva asportazione tramite autospurgo.

CONSIDERATO che la conformazione del pozzo, così come prevista dal Proponente, sembra isolare adeguatamente il fluido geotermico dalle acque sotterranee dal punto di vista idraulico e termico.

RITENUTI esaustivi gli approfondimenti integrativi trasmessi dal proponente, inerenti sia ai parametri del reservoir geotermico sia alla configurazione del programma di ricerca;

PRESO ATTO del Parere Motivato n. 42 del 09/02/2026, per il permesso di ricerca per fluidi geotermici “Longarone” - lavori minerari”, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I), che conclude:

“DATO ATTO che non sono emerse situazioni che possono costituire un pregiudizio nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario del Sito della rete Natura 2000 e, conseguentemente, nemmeno nei confronti dell’integrità dei medesimo, mancando qualsiasi incidenza diretta, indiretta e/o cumulativa;

TENUTO CONTO della conclusione favorevole dell’istruttoria tecnica;

RICONOSCIUTO che il progetto in argomento non determina un’incidenza significativa sul sito della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell’integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

RITENUTO quindi di esprimere, a conclusione della procedura di VINCA “Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)”, il seguente

P A R E R E   M O T I V A T O   P O S I T I V O

per il permesso di ricerca per fluidi geotermici “Longarone” - lavori minerari”.

CONSIDERATO che le opere connesse al progetto di ricerca geotermica sono dichiarate di “pubblica utilità”.

CONSIDERATO che la dichiarazione di pubblica utilità viene circostanziata all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 11/02/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della Legge n. 99 del 23/07/2009 ”, in cui si indica che “(…) le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente (…)” (Comma 1).

Nello stesso art. 15, al comma 3, viene inoltre chiarito che “(…) non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato (…)”.

PRESO ATTO che l’istanza in questione riguarda esclusivamente i lavori minerari connessi al permesso di ricerca di fluidi geotermici (in quanto la tipologia progettuale è riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato IV° - punto 2, lettera a), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006) e non il loro sfruttamento, per il quale il Proponente dovrà presentare formale istanza per l’ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (in quanto la tipologia progettuale è riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato III° - lettera z), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006)”.

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, dell’intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “Longarone”, localizzato in Comune di Longarone (BL), in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 11/02/2026, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/02/2026 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza;
  3. Di dare atto che il Proponente in fase presentazione dell’istanza di autorizzazione dell’intervento è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto.
  4. Di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 (anni) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
  5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. (C.F: 02568600239 e P.IVA 01585400219), con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), (PEC: amministrazione.sicet@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Longarone (BL), alla Provincia di Belluno, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Padova, Treviso e Βelluno, alla Direzione Generale ARPAV, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - UO Servizio idrico integrato e tutela delle acque, alla Direzione Foreste, Selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali - U.O. Servizi Forestali di Belluno, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Belluno.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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