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Bur n. 25 del 03 marzo 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 24 del 11 febbraio 2026

Autorizzazione per la ricerca e l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante la realizzazione di n. 1 pozzo a uso irriguo, presso il Comune di Colognola ai Colli (VR), loc. via Fornello, sul foglio 29 mappale 680, ad una profondità di 30 metri. R.D. 11.12.1933, n. 1775 Richiedente: Cicheri Claudio. Pratica: D/13973.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la ricerca di acque sotterranee, mediante la realizzazione di n.1 pozzo a uso irriguo, presso il Comune di Colognola ai Colli (VR), loc. via Fornello, a seguito di regolare istruttoria e acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente. L'atto è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.05.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

VISTA l’istanza, prot. n. 573169 del 13.12.2022, presentata da Cicheri Claudio (C.F. omissis), volta a ottenere l’autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea, mediante terebrazione di n. 1 pozzo, di profondità pari a 30 metri, a uso irriguo, presso il Comune di Colognola ai Colli (VR), loc. via Fornello ed identificato catastalmente al foglio 29 mappale 680;

PREMESSO che con la predetta istanza si richiedeva un prelievo d’acqua pari a medi mod. 0,0052 (pari a 0,52 l/s), massimi moduli 0,01 (pari a 1 l/s) e un volume massimo annuo di 187,20 mc;

VISTO l’avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 30 del 03.03.2023 a seguito del quale non sono pervenute domande concorrenti;

CONSIDERATO l’esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 88640 del 15.02.2023 che rileva una classe di impatto “TRASCURABILE” unitamente ad un rischio ambientale “BASSO” con conseguente AMMISSIBILITA’ dell’istanza in oggetto;

VISTA la dichiarazione del Gestore Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi s.c. a r.l., prot.n. 100331 del 21.02.2023, con la quale si comunica che non risultano presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano gestite da Acque Veronesi s.c. a r.l. nel raggio di 200 m dal sito di interesse;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, prot. n. 151434 del 20.03.2023, con la quale si comunica che non esiste una rete irriguo consortile a servizio dei terreni siti presso il Comune di Colognola ai Colli (VR) al foglio 29 mappali 680 - 10 per complessivi ettari di 1,73;

VISTO il parere favorevole di massima ai sensi dell’art. 95 del T.U. di Leggi 11.12.1933 n.1775, espresso in data 25.03.2024 prot.n. 151004 dal Direttore Regionale dott. Vincenzo Artico della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, relativamente alle pertinenze comunali. Tale parere comunica che non emergono possibili interferenze con le concessioni di acqua minerale/termale presenti nel territorio;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento, acquisito al prot. n. 419975 del 04.08.2023, ed espresso ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall’art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico e idrologico. Tale parere stabilisce che: - il volume annuo massimo concedibile sarà di 187,20; - trattandosi di nuova terebrazione ed in relazione alla significatività del prelievo, devono essere eseguite, dopo la realizzazione del pozzo e prima del rilascio della concessione prove di portata a tre o più gradini almeno sulla base della portata media e massima di concessione, volte a confermare su campo la trasmissività dell’acquifero e le curve di abbassamento e di risalita, le eventuali interferenze con pozzi limitrofi, comunicandone i relativi esiti all’Ufficio titolare del rilascio della concessione; - dovrà essere installato un contatore per la misurazione dei consumi idrici;

VISTO l’esito della pubblicazione dell’Ordinanza di ammissione a istruttoria n. 173 del 08.04.2024 del Direttore della U.O. Genio Civile di Verona, effettuata ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all’Albo Pretorio comunale di Comune di Colognola ai Colli (VR) per l’acquisizione di eventuali osservazioni o opposizioni all’istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche;

CONSTATATO CHE a seguito di tale pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione o opposizione, neppure dagli Enti o Uffici tecnici coinvolti nel procedimento, come indicato nel referto pubblicato al prot. n. 635472 del 21.11.2025;

VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 4296654 del 04.10.2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di autorizzare Cicheri Claudio, come individuata in premessa e in virtù delle prescrizioni impartite con nota prot. n. 419975 del 04.08.2023 dall’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento, ad effettuare la terebrazione di n. 1 pozzo, di profondità pari a 30 metri, nel Comune di Colognola ai Colli (VR), loc. via Fornello, sul foglio 29 mappale 680, per la ricerca di acque sotterranee. Le acque prelevate, destinate all’ uso irriguo, avranno un prelievo pari a medi mod. 0,0052 (pari a 0,52 l/s), massimi moduli 0,01 (pari a 1 l/s) e un volume massimo annuo di 187,20 mc. L’acqua sarà utilizzata per i terreni identificati nel Comune di Colognola ai Colli (VR) nei seguenti mappali: foglio 29 mappali 680 - 10 per complessivi ettari di 1,73. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933;

3. di stabilire che la presente autorizzazione abbia validità di mesi 12 (dodici) dalla data del suo rilascio, alle seguenti condizioni, pena la revoca:

a. la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l’uso richiesto, riservando la falda più profonda e protetta all’uso idropotabile che ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto agli altri usi; qualsiasi variazione alla profondità richiesta nell’istanza è soggetta alle condizioni ex art. 49 R.D. 1775/1933;

b. il volume annuo massimo concedibile per la derivazione a uso irriguo di cui al presente decreto il volume annuo stabilito in sede di istruttoria pari a 187,20 mc;

c. la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda; 

d. di installare idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori), ed in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 275/93, dall’ art.165 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 e dalla nota prot. n. 419975 del 04.08.2023 dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento, garantendone il corretto funzionamento e provvedendo alla relativa denuncia presso gli uffici competenti;

e. dovranno essere eseguite, dopo la realizzazione del pozzo, prove di portata a tre o più gradini con portate almeno doppie di quella massima richiesta, così come richiesto dalla nota prot. n. 419975 del 04.08.2023dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento, volte a confermare sul campo la trasmissività dell’acquifero e le curve di abbassamento e di risalita, le eventuali interferenze con pozzi limitrofi, comunicandone i relativi esiti all’U. O. Genio Civile di Verona per le eventuali limitazioni o condizioni all’emungimento;

f. il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;

g. qualora il livello piezometrico dell’acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l’esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;

h. ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;

i. qualora la temperatura dell’acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di cui all’allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;

l. il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie – U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) – Sezione di Bologna – Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;

m. in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) ha l’obbligo di comunicare all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d’Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/, l’inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all’art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;

n. copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di Verona;

o. nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 03.04.2006 n.152;

p. ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l’esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo interessato dalla ricerca;

4. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell’art. 95 del R.D. 1775/1933 e non comprende pareri o autorizzazioni di altri Enti, autorizzando unicamente la ricerca di acqua e non il suo utilizzo, che rimane subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione;

5. di disporre che la presente autorizzazione sospenda il procedimento di concessione di derivazione d’acqua fino alla presentazione, da parte del richiedente, delle risultanze della ricerca ai sensi dell’art. 103 del R.D. 1775/1933, da trasmettere entro il termine di validità del presente decreto e, comunque, non oltre trenta (30) giorni dalla conclusione dei lavori, pena la decadenza dell’istanza di concessione; di stabilire che l’autorizzazione alla ricerca abbia durata massima di un anno e possa essere prorogata per periodi di sei mesi, previa verifica dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 100 del medesimo R.D;

6. di precisare che gli interventi da realizzarsi in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della concessione di derivazione, non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione regionale del Veneto;

7. di disporre che il presente decreto sia soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

8. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nel termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dell’atto ritenuto illegittimo; di precisare che restano ferme, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933, le materie attribuite alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP), nonché la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) per i provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione in materia di acque pubbliche, i quali devono essere impugnati nel termine di sessanta giorni dalla relativa notifica o piena conoscenza da parte dell’interessato.

Alessandro De Sabbata

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